Art. 9 Ambito territoriale d'operativita' 1. L'ambito territoriale minimo di operativita' dei CAA coincide con il territorio della regione o di una provincia autonoma. 2. Il CAA deve possedere strutture operative nella regione in cui intende operare e dimostrare idonea capacita' operativa in riferimento alle sedi proprie e delle societa' di servizi impiegate.