Art. 9 
 
                 Ambito territoriale d'operativita' 
 
  1. L'ambito territoriale minimo di operativita'  dei  CAA  coincide
con il territorio della regione o di una provincia autonoma. 
  2. Il CAA deve possedere strutture operative nella regione  in  cui
intende  operare  e  dimostrare   idonea   capacita'   operativa   in
riferimento alle sedi proprie e delle societa' di servizi impiegate.