Art. 11 
 
                              Controlli 
 
  1. Il Ministero, procede ad effettuare idonei controlli e ispezioni
a campione, in misura proporzionale  al  rischio  e  all'entita'  del
contributo concesso e sulla veridicita' delle dichiarazioni rese,  ai
sensi dell'art. 71 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, nonche' sulle condizioni per la fruizione  del
contributo. 
  2. I controlli in merito alla legittima fruizione  del  credito  di
imposta  sono  effettuati,  nell'ambito   della   propria   ordinaria
attivita' di controllo, dall'Agenzia delle entrate. 
  3.  Qualora  l'Agenzia  delle  entrate  accerti,  nell'ambito   dei
controlli di cui al comma 2, l'indebita fruizione, totale o parziale,
del credito d'imposta di cui al presente decreto, la  stessa  ne  da'
comunicazione in via telematica al Ministero  che,  previe  verifiche
per quanto di competenza, provvede al recupero. 
  4. Le predette attivita' di controllo sono svolte nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e comunque senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica.