Art. 6 
 
                      Agevolazione concedibile 
 
  1. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta e' concesso  nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 2, comma
3, nella misura del 20 per cento delle spese sostenute e documentate,
ai sensi dell'art. 4 fino all'importo massimo annuale di euro  10.000
per  ciascun  beneficiario.  Nell'ipotesi  in  cui  le   agevolazioni
complessivamente richieste eccedano i limiti, l'importo  del  credito
d'imposta concedibile a  ciascun  beneficiario  e'  proporzionalmente
ridotto, rispetto alla spesa  sostenuta,  al  fine  di  garantire  il
limite della spesa autorizzata. 
  2. Il suddetto credito di imposta e' alternativo e non  cumulabile,
in relazione a medesime voci di spesa, con  ogni  altra  agevolazione
prevista da normativa europea, nazionale o regionale. 
  3. Per le imprese che rientrano tra i soggetti che  hanno  ricevuto
e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto  bloccato
gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla
Commissione europea, l'utilizzazione  in  compensazione  del  credito
d'imposta  e'  altresi'  sospesa   fino   alla   data   dell'avvenuta
restituzione o deposito delle somme oggetto del recupero.