Art. 2 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  a  livello  nazionale  il
giorno  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  2. Le modifiche  ordinarie  di  cui  all'art.  1  sono  comunicate,
entro trenta  giorni  dalla  predetta  data  di  pubblicazione,  alla
Commissione UE tramite il sistema informativo  «e-Ambrosia»  messo  a
disposizione  ai  sensi  dell'art.  30,  par.  1,  lettera   a)   del
regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche  entrano  in  vigore
nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione
da parte  della  Commissione  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione. 
  3.  Il  presente  decreto  e  il  disciplinare  consolidato   della
Denominazione di origine protetta (menzione  tradizionale  specifica:
denominazione di origine controllata) dei vini  «Montecucco»  di  cui
all'art. 1, saranno pubblicati sul  sito  internet  del  Ministero  -
Sezione qualita' - Vini DOP e IGP. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 8 aprile 2024 
 
                                                Il dirigente: Cafiero