(Allegato A-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                     (Norme per la viticoltura) 
 
    1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati
alla produzione dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata
«Montecucco» di cui all'art.  1  devono  essere  quelle  tradizionali
della zona o comunque atte a conferire alle uve, al mosto ed al  vino
derivato  le  specifiche  caratteristiche  di   qualita'.   Sono   da
considerarsi pertanto idonei ai fini dell'iscrizione  allo  schedario
viticolo unicamente quelli  collinari  di  giacitura  e  orientamento
adatti   con   sufficiente   altitudine    e    buona    sistemazione
idraulico-agraria. 
    Sono da escludere, e non iscrivibili  al  predetto  schedario,  i
vigneti ubicati in terreni  umidi,  su  fondi  valle  ed  in  terreni
fortemente argillosi. 
    2. La densita' di impianto deve essere quella generalmente  usata
in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. Per
gli impianti realizzati a partire dal 10 agosto 1998 la densita'  dei
ceppi calcolati sui sesti di impianto non potra' essere  inferiore  a
3300 piante ad ettaro. 
    3.  E'  vietata  ogni  pratica  di   forzatura.   E'   consentita
l'irrigazione di soccorso. 
    4. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non
deve superare 9 tonnellate per i  vini  a  denominazione  di  origine
controllata «Montecucco» Rosso, Rosso riserva,  Rosato  e  Vin  Santo
Occhio di Pernice e 11 tonnellate  per  i  vini  a  denominazione  di
origine controllata «Montecucco» Bianco, Vermentino e Vin Santo. 
    A detti limiti, anche in annate  eccezionalmente  favorevoli,  la
resa dovra' essere riportata, purche' la produzione  non  superi  del
20% il limite medesimo, fermi restando i limiti resa uva/vino  per  i
quantitativi di cui trattasi. 
    L'eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto
alla denominazione di origine controllata. 
    Fermi restando i limiti sopra indicati la produzione  per  ettaro
in  coltura  promiscua  deve  essere  calcolata,  rispetto  a  quella
specializzata, sulla base  dell'effettiva  superficie  coperta  dalla
vite. 
    5. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al  vino
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00% vol. per i
vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» Rosso, Rosso
con menzione riserva e Vin Santo Occhio di Pernice, di 11% vol. per i
vini a denominazione  di  origine  controllata  «Montecucco»  Bianco,
Rosato, Vermentino e Vin Santo.