Art. 4. (Norme per la viticoltura) 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono da considerarsi pertanto idonei ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo unicamente quelli collinari di giacitura e orientamento adatti con sufficiente altitudine e buona sistemazione idraulico-agraria. Sono da escludere, e non iscrivibili al predetto schedario, i vigneti ubicati in terreni umidi, su fondi valle ed in terreni fortemente argillosi. 2. La densita' di impianto deve essere quella generalmente usata in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. Per gli impianti realizzati a partire dal 10 agosto 1998 la densita' dei ceppi calcolati sui sesti di impianto non potra' essere inferiore a 3300 piante ad ettaro. 3. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 4. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare 9 tonnellate per i vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» Rosso, Rosso riserva, Rosato e Vin Santo Occhio di Pernice e 11 tonnellate per i vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» Bianco, Vermentino e Vin Santo. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. L'eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Fermi restando i limiti sopra indicati la produzione per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, sulla base dell'effettiva superficie coperta dalla vite. 5. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00% vol. per i vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» Rosso, Rosso con menzione riserva e Vin Santo Occhio di Pernice, di 11% vol. per i vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» Bianco, Rosato, Vermentino e Vin Santo.