Art. 5. (Norme per la vinificazione) 1. Le operazioni di vinificazione, di appassimento delle uve di invecchiamento e di imbottigliamento dei vini devono essere effettuate nell'ambito della Provincia di Grosseto. Tuttavia, tali operazioni, anche separatamente, sono consentite in cantine situate al di fuori della zona di cui al precedente paragrafo, purche' all'interno del territorio amministrativo della Regione Toscana, sempre che tali cantine siano di pertinenza di aziende che in esse vinifichino, singolarmente o collettivamente uve idonee alla produzione della DOC dei vini «Montecucco» attenute da vigneti in conduzione. 2. Conformemente alla pertinente normativa dell'Unione europea, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita', la reputazione e garantire l'origine del prodotto. L' imbottigliamento fa parte integrante del procedimento di produzione del vino, costituendo una fase specifica dell'elaborazione del prodotto. Il controllo delle operazioni di imbottigliamento ha, pertanto, lo scopo di salvaguardare meglio la qualita' del prodotto e , di conseguenza, la reputazione della denominazione, di cui gli operatori assumono ormai, pienamente e collettivamente, in modo diretto o indiretto, la responsabilita'. Il trasporto e l'imbottigliamento al di fuori della regione di produzione puo' mettere in pericolo la qualita' del vino; l'imbottigliamento entro la zona di produzione ha proprio lo scopo di salvaguardare le caratteristiche particolari e la qualita' del prodotto, in quanto affida l'applicazione e il controllo del rispetto di tutte le regole riguardanti il trasporto e l'imbottigliamento medesimo all'organismo associativo dei produttori, il Consorzio di tutela, e all'ente terzo di certificazione che opera in zona, vale a dire a coloro che posseggono le cognizioni e il know-how necessari e che hanno un interesse fondamentale al mantenimento della reputazione acquisita. L'imbottigliamento del vino costituisce un'operazione importante la quale, se non viene effettuata nel rispetto di condizioni rigorose, puo' nuocere gravemente alla qualita' del prodotto; essa infatti, non si riduce al mero riempimento di recipienti vuoti, ma comporta di norma, prima del travaso, una serie di complessi interventi enologici (filtraggio, chiarificazione, trattamento a freddo, ecc) che, se non sono eseguiti in conformita' delle regole dell'arte, possono compromettere la qualita' e modificare le caratteristiche del vino. E' altrettanto evidente che il trasporto alla rinfusa del vino, se non viene effettuato in condizioni ottimali, puo' nuocere gravemente alla qualita' di quest'ultimo; se le condizioni di trasporto non sono perfette, infatti, il vino puo' essere esposto a fenomeni di ossidoriduzione che sara' tanto piu' sensibile quanto maggiore e' la distanza percorsa e che potra' nuocere alla qualita' del prodotto e, inoltre, sara' soggetto al rischio di sbalzi di temperatura. Per questo motivo le condizioni ottimali saranno piu' sicuramente garantite se le operazioni di imbottigliamento vengono effettuate da imprese stabilite nella zona dei beneficiari della denominazione Montecucco e operanti sotto il diretto controllo di questi, giacche' tali impresse dispongono di un'esperienza specifica e , soprattutto, di una conoscenza approfondita delle caratteristiche specifiche del vino in questione, delle quali occorre evitare lo snaturamento o la scomparsa al momento della messa in bottiglia; analogamente, anche in caso di trasporto alla rinfusa del vino all'interno della zona di produzione, pur trattandosi di distanze molto brevi, il ripristino delle caratteristiche iniziali del prodotto sara' affidato a imprese che offrono a tale scopo tutte le garanzie in termini di know-how e, anche qui, di conoscenza ottimale del vino. 3. Nella vinificazione ed elaborazione devono essere eseguiti i criteri tecnici piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al prodotto finale le migliori caratteristiche di qualita'. 4. E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, fatta eccezione per le tipologie Vin Santo e Vin Santo occhio di pernice, nei limiti e condizioni stabilite dalle norme unionali e nazionali. 5. La tipologia «rosato» deve essere ottenuta con la vinificazione in «rosato» delle uve a bacca rossa. 6. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per i vini a denominazione di origine controllata «Montecucco». Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Tuttavia, la resa massima dell'uva in vino finito della denominazione di origine controllata «Montecucco» Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice non deve essere superiore al 35%. 7. Il vino a denominazione di origine controllata «Montecucco» Rosso non puo' essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve. 8. Il vino a denominazione di origine controllata «Montecucco» Rosso con menzione riserva non puo' essere immesso al consumo prima del l °novembre del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve, fermo restando il periodo di invecchiamento obbligatorio complessivo di diciotto mesi di cui dodici mesi in contenitori di legno e di sei mesi di affinamento in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve. 9. I vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» Bianco, Rosato e Vermentino non possono essere immessi al consumo prima del 1° febbraio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve. 10. Il tradizionale metodo di vinificazione per l'ottenimento dei vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice prevede quanto segue: l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale; l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed e' ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata. L'uva deve raggiungere, prima dell'ammostatura, un contenuto zuccherino non inferiore al 26%. La conservazione e l'invecchiamento dei vini Vin Santo e del Vin Santo Occhio di Pernice deve avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacita' non superiore a 500 litri per un periodo minimo di diciotto mesi a decorrere dal l ° gennaio successivo all'anno di raccolta. L'immissione al consumo del Vin Santo e del Vin Santo Occhio di Pernice puo' avvenire a partire dal 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve, e al termine del periodo di invecchiamento, il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16% vol.