(Allegato A-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                    (Norme per la vinificazione) 
 
    1. Le operazioni di vinificazione, di appassimento delle  uve  di
invecchiamento  e  di  imbottigliamento  dei   vini   devono   essere
effettuate nell'ambito della Provincia di Grosseto. 
    Tuttavia, tali operazioni, anche separatamente,  sono  consentite
in cantine situate al di  fuori  della  zona  di  cui  al  precedente
paragrafo, purche' all'interno del  territorio  amministrativo  della
Regione Toscana, sempre che  tali  cantine  siano  di  pertinenza  di
aziende che in esse vinifichino, singolarmente o collettivamente  uve
idonee alla produzione della DOC dei vini  «Montecucco»  attenute  da
vigneti in conduzione. 
    2. Conformemente alla pertinente normativa  dell'Unione  europea,
l'imbottigliamento  o  il  condizionamento  deve  aver  luogo   nella
predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita', la
reputazione e garantire l'origine del prodotto. 
    L' imbottigliamento  fa  parte  integrante  del  procedimento  di
produzione del vino, costituendo una fase specifica dell'elaborazione
del prodotto. Il controllo delle operazioni di  imbottigliamento  ha,
pertanto, lo scopo di salvaguardare meglio la qualita' del prodotto e
, di conseguenza, la reputazione  della  denominazione,  di  cui  gli
operatori assumono  ormai,  pienamente  e  collettivamente,  in  modo
diretto o indiretto, la responsabilita'. 
    Il trasporto e l'imbottigliamento al di fuori  della  regione  di
produzione  puo'  mettere  in  pericolo   la   qualita'   del   vino;
l'imbottigliamento entro la zona di produzione ha proprio lo scopo di
salvaguardare  le  caratteristiche  particolari  e  la  qualita'  del
prodotto, in quanto affida l'applicazione e il controllo del rispetto
di tutte le regole  riguardanti  il  trasporto  e  l'imbottigliamento
medesimo all'organismo associativo dei produttori,  il  Consorzio  di
tutela, e all'ente terzo di certificazione che opera in zona, vale  a
dire a coloro che posseggono le cognizioni e il know-how necessari  e
che hanno un interesse fondamentale al mantenimento della reputazione
acquisita. 
    L'imbottigliamento del vino costituisce un'operazione  importante
la  quale,  se  non  viene  effettuata  nel  rispetto  di  condizioni
rigorose, puo' nuocere gravemente alla qualita'  del  prodotto;  essa
infatti, non si riduce al mero riempimento di  recipienti  vuoti,  ma
comporta  di  norma,  prima  del  travaso,  una  serie  di  complessi
interventi  enologici  (filtraggio,  chiarificazione,  trattamento  a
freddo, ecc) che, se non sono eseguiti in  conformita'  delle  regole
dell'arte,  possono  compromettere  la  qualita'  e   modificare   le
caratteristiche del vino. E' altrettanto evidente  che  il  trasporto
alla  rinfusa  del  vino,  se  non  viene  effettuato  in  condizioni
ottimali, puo' nuocere gravemente alla qualita' di  quest'ultimo;  se
le condizioni di trasporto non sono perfette, infatti, il  vino  puo'
essere esposto a fenomeni di ossidoriduzione  che  sara'  tanto  piu'
sensibile quanto maggiore  e'  la  distanza  percorsa  e  che  potra'
nuocere alla qualita' del prodotto  e,  inoltre,  sara'  soggetto  al
rischio di sbalzi di temperatura. 
    Per questo motivo le condizioni ottimali saranno piu' sicuramente
garantite se le operazioni di imbottigliamento vengono effettuate  da
imprese stabilite nella  zona  dei  beneficiari  della  denominazione
Montecucco e operanti sotto il diretto controllo di questi,  giacche'
tali impresse dispongono di un'esperienza specifica e ,  soprattutto,
di una conoscenza approfondita delle caratteristiche  specifiche  del
vino in questione, delle quali occorre evitare lo snaturamento  o  la
scomparsa al momento della messa in bottiglia; analogamente, anche in
caso di trasporto alla rinfusa del vino  all'interno  della  zona  di
produzione, pur trattandosi di distanze molto  brevi,  il  ripristino
delle caratteristiche iniziali del prodotto sara' affidato a  imprese
che offrono a tale scopo tutte le garanzie in termini di know-how  e,
anche qui, di conoscenza ottimale del vino. 
    3. Nella vinificazione ed elaborazione devono essere  eseguiti  i
criteri tecnici piu' razionali ed effettuate le  pratiche  enologiche
atte a conferire al prodotto finale le  migliori  caratteristiche  di
qualita'. 
    4. E' consentito l'arricchimento dei mosti  e  dei  vini  di  cui
all'art. 1, fatta eccezione per le tipologie Vin Santo  e  Vin  Santo
occhio di pernice, nei limiti  e  condizioni  stabilite  dalle  norme
unionali e nazionali. 
    5.  La  tipologia  «rosato»   deve   essere   ottenuta   con   la
vinificazione in «rosato» delle uve a bacca rossa. 
    6. La resa massima  dell'uva  in  vino  finito  non  deve  essere
superiore al 70% per i vini a denominazione  di  origine  controllata
«Montecucco». Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza
non ha diritto alla denominazione di origine  controllata.  Oltre  il
75% decade il diritto alla denominazione di origine  controllata  per
tutto il prodotto. 
    Tuttavia,  la  resa  massima  dell'uva  in  vino   finito   della
denominazione di origine controllata «Montecucco»  Vin  Santo  e  Vin
Santo Occhio di Pernice non deve essere superiore al 35%. 
    7. Il vino a denominazione di  origine  controllata  «Montecucco»
Rosso non puo' essere immesso  al  consumo  prima  del  1°  settembre
dell'anno successivo a quello di produzione delle uve. 
    8. Il vino a denominazione di  origine  controllata  «Montecucco»
Rosso con menzione riserva non puo' essere immesso al  consumo  prima
del l °novembre del secondo anno successivo a  quello  di  produzione
delle uve, fermo restando il periodo di  invecchiamento  obbligatorio
complessivo di diciotto mesi di cui dodici  mesi  in  contenitori  di
legno e di sei mesi  di  affinamento  in  bottiglia.  Il  periodo  di
invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione  delle
uve. 
    9. I vini a denominazione  di  origine  controllata  «Montecucco»
Bianco, Rosato e Vermentino non possono  essere  immessi  al  consumo
prima del 1° febbraio dell'anno successivo  a  quello  di  produzione
delle uve. 
    10. Il tradizionale metodo di vinificazione per l'ottenimento dei
vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» Vin Santo  e
Vin Santo Occhio di Pernice prevede quanto segue:  l'uva,  dopo  aver
subito un'accurata cernita, deve essere  sottoposta  ad  appassimento
naturale; l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei  ed
e' ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata. L'uva deve
raggiungere, prima  dell'ammostatura,  un  contenuto  zuccherino  non
inferiore al 26%. La conservazione e l'invecchiamento  dei  vini  Vin
Santo e del Vin Santo Occhio di Pernice deve avvenire  in  recipienti
di legno (caratelli) di capacita' non superiore a 500  litri  per  un
periodo  minimo  di diciotto  mesi  a  decorrere  dal  l  °   gennaio
successivo all'anno di raccolta.  L'immissione  al  consumo  del  Vin
Santo e del Vin Santo Occhio di Pernice puo' avvenire a  partire  dal
1° novembre del terzo anno successivo a quello  di  produzione  delle
uve, e al termine del periodo di  invecchiamento,  il  prodotto  deve
avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16% vol.