(Allegato A-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                          (Confezionamento) 
 
    1. I vini a denominazione  di  origine  controllata  «Montecucco»
devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie dei tipi
bordolese o borgognona di capacita' non superiore a 6 litri. 
    2. Per la tappatura dei vini denominazione di origine controllata
«Montecucco» e' obbligatorio il tappo di sughero  ad  esclusione  dei
vini «Montecucco» Rosso in contenitori non  superiori  a  0,50  litri
«Montecucco» Bianco, «Montecucco» Rosato e «Montecucco» Vermentino, i
quali possono essere chiusi  con  altri  dispositivi  previsti  dalla
normativa vigente in materia. 
    3. Per la tipologia Rosso con la menzione «riserva» e per  quelle
recanti la menzione «vigna» sono  consentite  soltanto  bottiglie  di
vetro aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini  di
pregio, con volume nominale fino a 6 litri e con chiusura a tappo  di
sughero raso bocca.