Art. 8. (Confezionamento) 1. I vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie dei tipi bordolese o borgognona di capacita' non superiore a 6 litri. 2. Per la tappatura dei vini denominazione di origine controllata «Montecucco» e' obbligatorio il tappo di sughero ad esclusione dei vini «Montecucco» Rosso in contenitori non superiori a 0,50 litri «Montecucco» Bianco, «Montecucco» Rosato e «Montecucco» Vermentino, i quali possono essere chiusi con altri dispositivi previsti dalla normativa vigente in materia. 3. Per la tipologia Rosso con la menzione «riserva» e per quelle recanti la menzione «vigna» sono consentite soltanto bottiglie di vetro aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio, con volume nominale fino a 6 litri e con chiusura a tappo di sughero raso bocca.