Art. 2 
 
  L'art. 6 del decreto  presidenziale  24  maggio  2022,  n.  126  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 6 (Deposito di atti processuali introduttivi e dei relativi
allegati da parte di utenti  esterni).  -  1.  Il  deposito  di  atti
processuali introduttivi e  dei  documenti  allegati  e'  effettuato,
previa autenticazione,  mediante  caricamento  diretto  nell'apposita
area di upload (DAeD). I file  firmati  digitalmente  contenenti  gli
atti introduttivi oggetto di  upload  e  i  documenti  allegati  sono
depositati nei formati indicati nelle istruzioni tecnico-operative di
cui all'art. 14, preferibilmente in formato ricercabile. 
    2. Il sistema registra data e ora delle operazioni di upload. Gli
atti e i documenti si considerano depositati  presso  gli  uffici  di
segreteria delle Sezioni giurisdizionali nel giorno di  completamento
dell'upload, qualora la ricevuta di cui al comma 3 sia generata entro
le ore 23,59'59" di  una  giornata  di  apertura  al  pubblico  degli
uffici. Nel caso di upload nel corso di  un  giorno  di  chiusura  al
pubblico,  il  deposito  si  considera  avvenuto  il   primo   giorno
lavorativo seguente. 
    3. Completata la procedura  di  upload,  il  sistema  genera  una
ricevuta di deposito. 
    4. Ai  sensi  dell'art.  29  c.g.c.  e  dell'art.  83  codice  di
procedura civile la procura alle liti si considera apposta  in  calce
all'atto processuale se depositata unitamente allo stesso e  se  cio'
risulta da un'unica ricevuta di deposito. 
    5. L'ufficio  di  segreteria  presso  il  quale  si  effettua  il
deposito,  rilevato  il  caricamento   nel   sistema   di   un   atto
introduttivo,  ferme  restando  le  ulteriori  ordinarie   verifiche,
accerta: 
      a) l'assenza di anomalie che non consentano di  procedere  alla
valida formazione del fascicolo; 
      b) la  corrispondenza  dell'indirizzo  pec  indicato  nell'atto
introduttivo con quello indicato  in  fase  di  upload,  al  fine  di
assicurare il buon esito delle comunicazioni con la parte; 
      c) la  regolarita'  fiscale  degli  atti  e  l'assolvimento  di
eventuali oneri in materia  di  spese  di  giustizia,  ai  soli  fini
dell'eventuale riscossione di tali oneri con le modalita' ordinarie. 
    6. La segreteria rifiuta il deposito  e  il  sistema  produce  un
avviso con invito alla regolarizzazione in presenza  di  anomalie  di
cui al precedente comma 5, lettera a),  ovvero  in  caso  di  erroneo
deposito di altri atti e  documenti  processuali  nella  sezione  del
sistema destinata al deposito di atti processuali introduttivi. 
    7. In caso di esito negativo delle verifiche di cui al  comma  5,
lettere b) e c), la segreteria accetta il deposito con osservazioni e
ne da' avviso nell'apposita area di upload. Il fascicolo digitale  e'
comunque formato e il sistema genera il numero di registro rendendolo
visibile al depositante. 
    8. In assenza delle ipotesi di cui ai commi 6 e 7,  l'ufficio  di
segreteria  accetta  il  deposito  senza  osservazioni  e  forma   il
fascicolo  digitale;  il  sistema  genera  il  numero   di   registro
rendendolo visibile al depositante. 
    9. Il rifiuto del deposito da parte  dell'ufficio  di  segreteria
non ne impedisce la successiva regolarizzazione.»