Art. 2 L'art. 6 del decreto presidenziale 24 maggio 2022, n. 126 e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Deposito di atti processuali introduttivi e dei relativi allegati da parte di utenti esterni). - 1. Il deposito di atti processuali introduttivi e dei documenti allegati e' effettuato, previa autenticazione, mediante caricamento diretto nell'apposita area di upload (DAeD). I file firmati digitalmente contenenti gli atti introduttivi oggetto di upload e i documenti allegati sono depositati nei formati indicati nelle istruzioni tecnico-operative di cui all'art. 14, preferibilmente in formato ricercabile. 2. Il sistema registra data e ora delle operazioni di upload. Gli atti e i documenti si considerano depositati presso gli uffici di segreteria delle Sezioni giurisdizionali nel giorno di completamento dell'upload, qualora la ricevuta di cui al comma 3 sia generata entro le ore 23,59'59" di una giornata di apertura al pubblico degli uffici. Nel caso di upload nel corso di un giorno di chiusura al pubblico, il deposito si considera avvenuto il primo giorno lavorativo seguente. 3. Completata la procedura di upload, il sistema genera una ricevuta di deposito. 4. Ai sensi dell'art. 29 c.g.c. e dell'art. 83 codice di procedura civile la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto processuale se depositata unitamente allo stesso e se cio' risulta da un'unica ricevuta di deposito. 5. L'ufficio di segreteria presso il quale si effettua il deposito, rilevato il caricamento nel sistema di un atto introduttivo, ferme restando le ulteriori ordinarie verifiche, accerta: a) l'assenza di anomalie che non consentano di procedere alla valida formazione del fascicolo; b) la corrispondenza dell'indirizzo pec indicato nell'atto introduttivo con quello indicato in fase di upload, al fine di assicurare il buon esito delle comunicazioni con la parte; c) la regolarita' fiscale degli atti e l'assolvimento di eventuali oneri in materia di spese di giustizia, ai soli fini dell'eventuale riscossione di tali oneri con le modalita' ordinarie. 6. La segreteria rifiuta il deposito e il sistema produce un avviso con invito alla regolarizzazione in presenza di anomalie di cui al precedente comma 5, lettera a), ovvero in caso di erroneo deposito di altri atti e documenti processuali nella sezione del sistema destinata al deposito di atti processuali introduttivi. 7. In caso di esito negativo delle verifiche di cui al comma 5, lettere b) e c), la segreteria accetta il deposito con osservazioni e ne da' avviso nell'apposita area di upload. Il fascicolo digitale e' comunque formato e il sistema genera il numero di registro rendendolo visibile al depositante. 8. In assenza delle ipotesi di cui ai commi 6 e 7, l'ufficio di segreteria accetta il deposito senza osservazioni e forma il fascicolo digitale; il sistema genera il numero di registro rendendolo visibile al depositante. 9. Il rifiuto del deposito da parte dell'ufficio di segreteria non ne impedisce la successiva regolarizzazione.»