Art. 5 
 
  1. L'art. 2 si applica ai giudizi dinanzi alle Sezioni d'appello  e
alle Sezioni riunite iscritti a ruolo dal 1° ottobre 2024. 
  2. Ai sensi dell'art. 20-bis, comma 3 del decreto-legge 18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, il presente decreto acquista efficacia il  sessantesimo
giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 15 aprile 2024 
 
                                               Il Presidente: Carlino