Art. 5 1. L'art. 2 si applica ai giudizi dinanzi alle Sezioni d'appello e alle Sezioni riunite iscritti a ruolo dal 1° ottobre 2024. 2. Ai sensi dell'art. 20-bis, comma 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il presente decreto acquista efficacia il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 aprile 2024 Il Presidente: Carlino