L'ISPETTORE GENERALE CAPO 
           per i rapporti finanziari con l'Unione europea 
 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti  normativi
comunitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n.  568,  e  successive  integrazioni  e  modificazioni,  recante  il
regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del
Fondo di rotazione di cui alla suindicata legge n. 183/1987; 
  Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 1994); 
  Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che - sostituendo
il comma 2 dell'art. 1 del  decreto  legislativo  n.  430/1997  -  ha
previsto  il  trasferimento  dei  compiti  di  gestione   tecnica   e
finanziaria, gia' attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti
per materia ed  ha  demandato  ad  apposita  deliberazione  del  CIPE
l'individuazione  delle  tipologie  dei  provvedimenti  oggetto   del
trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti; 
  Vista la delibera CIPE n. 141 del 6  agosto  1999,  concernente  il
riordino delle competenze del CIPE alla luce di quanto  previsto  dal
citato art. 3 della legge n. 144 del 1999, che devolve  al  Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica -  d'intesa
con le amministrazioni competenti -  la  determinazione  della  quota
nazionale  pubblica  dei  programmi,  progetti  ed  altre  iniziative
cofinanziate dall'Unione europea; 
  Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione
economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione  delle  quote  di
cofinanziamento nazionale a carico della legge n.  183/1987  per  gli
interventi  di  politica  comunitaria  che,  al  fine  di  assicurare
l'intesa di cui alla citata delibera CIPE n. 141/1999,  ha  istituito
un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della  Ragioneria
generale dello Stato - I.G.R.U.E.; 
  Visto il regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del  Consiglio  del
17 dicembre 2020 che stabilisce  il  Quadro  finanziario  pluriennale
(QFP) per il periodo 2021-2027; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2115/2021, recante norme sul  sostegno
ai piani strategici che gli stati membri devono redigere  nell'ambito
della  politica  agricola  comune  (piani  strategici  della  PAC)  e
finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo
europeo agricolo per lo  sviluppo  rurale  (FEASR)  e  che  abroga  i
regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; 
  Visto il regolamento (UE) n.  2116/2021  sul  finanziamento,  sulla
gestione e sul monitoraggio della  politica  agricola  comune  e  che
abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2117/2021 che modifica  i  regolamenti
(UE) n. 1308/2013  recante  organizzazione  comune  dei  mercati  dei
prodotti agricoli, (UE) n.  1151/2012  sui  regimi  di  qualita'  dei
prodotti agricoli e  alimentari,  (UE)  n.  251/2014  concernente  la
definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e  la
protezione delle indicazioni geografiche  dei  prodotti  vitivinicoli
aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore
dell'agricoltura   a   favore   delle    regioni    ultra-periferiche
dell'Unione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 648 del 15 febbraio 2022  che
modifica l'Allegato XI  del  regolamento  (UE)  n.  2115/2021  del  2
dicembre 2021 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  riguardante
l'importo del sostegno dell'Unione per i tipi di  intervento  per  lo
sviluppo rurale, assegnando all'Italia  per  l'esercizio  finanziario
2023 risorse aggiuntive FEASR pari ad euro 5.400.000,00; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 813 dell'8 febbraio 2023  che
modifica il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio per quanto riguarda le dotazioni degli stati membri  per  i
pagamenti diretti e  la  ripartizione  annua  per  Stato  membro  del
sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale (allegato XI); 
  Tenuto conto che - in conformita' alle disposizioni di cui all'art.
103, paragrafo 1, lettera a)  e  paragrafo  2  del  regolamento  (UE)
2021/2115 - l'Italia ha deciso, nel relativo Piano  strategico  della
PAC,  di  trasferire  per  gli  anni  civili  dal  2023  al  2026  la
percentuale del 3,48% delle dotazione per i pagamenti diretti (FEAGA)
alla dotazione nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR) per un ammontare pari a euro 126.285.292,00 annui  dal
2024 al 2027, per un totale complessivo di euro 505.141.168,00; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022)
8645 final del 2 dicembre 2022 che approva il Piano strategico  della
PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato
dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo  europeo  agricolo
per lo sviluppo rurale; 
  Vista l'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-regioni il  21
giugno 2022 (repertorio atti n. 126/CSR), ai sensi  dell'art.  3  del
decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sulla  proposta  di
ripartizione del  Fondo  europeo  agricolo  per  lo  sviluppo  rurale
(FEASR) per il periodo 2023-2027; 
  Tenuto conto  di  quanto  stabilito  dall'intesa  relativamente  al
riparto tra le regioni, le  province  autonome  e  gli  interventi  a
titolarita'  del   Ministero   dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste (tipo di intervento «Gestione del rischio»
e rete PAC 2023-2027) della quota  FEASR  2023-2027,  della  relativa
spesa pubblica e dell'ammontare di quota nazionale distinto tra quota
a carico del Fondo di rotazione di cui  alla  legge  n.  183  del  16
aprile 1987 e quota a carico delle regioni e delle province autonome; 
  Vista la delibera CIPESS n. 55 del 27  dicembre  2022,  concernente
l'utilizzo del Fondo di rotazione per  il  cofinanziamento  nazionale
del Piano strategico nazionale di cui al regolamento (UE) 2115/2021 e
di alcune misure anticrisi; 
  Considerato  che  la  suindicata  delibera CIPESS n.  55  del  2022
all'art. 1  stabilisce  che  il  cofinanziamento  pubblico  di  parte
nazionale del Piano strategico della politica agricola comune per  il
ciclo di programmazione 2023-2027 e' assicurato mediante  il  ricorso
al Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183  del  1987
nei limiti dell'importo complessivo di euro 6.629.502.666,00 per  gli
interventi relativi alla programmazione FEASR 2023-2027; 
  Considerato che la citata delibera CIPESS n. 55 del 2022 all'art. 2
definisce i tassi di cofinanziamento nazionale per gli  interventi  a
carico del FEASR distinguendo tra: a) interventi del Piano strategico
PAC 23-27 a carico del Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste (tipo intervento nazionale  «Gestione  del
rischio»); b) attivita' della Rete nazionale della PAC 23-27  di  cui
all'art. 126 del regolamento  (UE)  n.  2115/2021;  c)  regioni  meno
sviluppate (territori della Basilicata, Calabria,  Campania,  Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia); d) regioni in transizione (territori  di
Abruzzo, Marche e Umbria);  e)  regioni  piu'  sviluppate  (territori
dell'Emilia   Romagna,   Friuli-Venezia   Giulia,   Lazio,   Liguria,
Lombardia,  Piemonte,  Toscana,  Valle  d'Aosta,   Veneto,   Province
Autonome di Trento e Bolzano); 
  Tenuto conto che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 51,
52 e 53 della legge 30 dicembre  2020,  n.  178  e  dalla  suindicata
delibera CIPESS n. 55 del 2022, il Fondo di rotazione di cui all'art.
5 della legge n. 183 del 1987 concorre nella misura del 70 per  cento
degli  importi  relativi  alla  quota  di  cofinanziamento  nazionale
pubblica per gli interventi attribuiti alla titolarita' delle regioni
e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e la restante  quota
del 30 per cento fa carico ai bilanci delle regioni e delle  predette
province autonome;  mentre  per  gli  interventi  a  titolarita'  del
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste (tipo intervento nazionale «Gestione del rischio») e  per  le
attivita' della Rete nazionale della PAC 23-27 il Fondo di  rotazione
provvede integralmente al cofinanziamento pubblico di parte nazionale
(100%); 
  Visti l'art. 104, paragrafo 2, del regolamento (UE)  2115/2021,  in
base al quale alcuni elementi del Piano  strategico  nazionale  della
PAC 23-27 possono essere stabiliti a livello regionale, e l'art. 106,
paragrafo 1, del medesimo regolamento, in base  al  quale  gli  stati
membri  elaborano  i  rispettivi  piani  strategici  della   PAC   in
collaborazione con le rispettive regioni conformemente al loro quadro
istituzionale e giuridico; 
  Tenuto conto dei complementi di programmazione regionali  approvati
dalle rispettive giunte regionali e provinciali attraverso i quali le
autorita' di gestione regionali di cui all'art. 123, paragrafi 1 e 2,
del regolamento (UE) 2115/2021, attuano gli interventi nazionali  con
elementi  regionali  e  gli  interventi  a  carattere  esclusivamente
regionale presenti nel Piano strategico PAC 23-27; 
  Visto l'art. 1, comma 244, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il
quale dispone che «il recupero, nei confronti delle amministrazioni e
degli  altri  organismi  titolari  degli  interventi,  delle  risorse
precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla  legge  16
aprile 1987, n. 183, puo' essere effettuato, fino a  concorrenza  dei
relativi importi, anche  mediante  compensazione  con  altri  importi
spettanti alle medesime amministrazioni  ed  organismi,  sia  per  lo
stesso che per altri interventi, a carico  delle  disponibilita'  del
predetto Fondo di rotazione»; 
  Vista la nota n.  27396  del  19  gennaio  2024  con  la  quale  il
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste ha trasmesso il proprio decreto  n.  581315  del  19  ottobre
2023, che definisce il piano finanziario relativo alla programmazione
2023-2027, distinto per  regione,  e  comprensivo  del  finanziamento
relativo  alla  rete  PAC  2023-2027  e  all'intervento  nazionale  a
titolarita' del medesimo ministero di  «gestione  del  rischio»,  con
l'evidenza  della  quota  di  cofinanziamento  statale  distinta  per
singola annualita' a carico del Fondo di rotazione  e  con  la  quale
viene richiesta l'attivazione del  cofinanziamento  statale  relativo
all'annualita' 2023 a valere sul Piano strategico PAC 23-27; 
  Viste le risultanze del gruppo di  lavoro  presso  il  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato  -  IGRUE,  di  cui  al  citato
decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 27
febbraio 2024, svoltasi in videoconferenza; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il cofinanziamento statale a carico del Fondo  di  rotazione  di
cui  alla  legge  n.  183/1987,  per  l'annualita'  2023,  del  piano
strategico nazionale che beneficia del  sostegno  del  Fondo  europeo
agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  ai  sensi  regolamento  (UE)  n.
2115/2021 - sulla base della ventilazione annuale degli interventi di
sviluppo rurale per il  periodo  di  programmazione  2023-2027  della
spesa pubblica distinta per quota  FEASR,  cofinanziamento  nazionale
pubblico a carico del citato Fondo di rotazione e quota a carico  dei
bilanci  delle  regioni  e  delle   province   autonome   -   ammonta
complessivamente ad euro 1.244.982.895,36. 
  2.  Le  erogazioni  sono   effettuate   agli   organismi   pagatori
riconosciuti secondo le modalita' previste dalla  normativa  vigente,
sulla base delle dichiarazioni trimestrali inoltrate per  il  tramite
di AGEA coordinamento. 
  3. Il Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e
delle foreste, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
per i complementi di programmazione di rispettiva competenza, nonche'
gli organismi pagatori riconosciuti,  effettuano  tutti  i  controlli
circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e
dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto
2 e verificano che i finanziamenti dell'Unione  europea  e  nazionali
siano utilizzati entro le scadenze previste ed  in  conformita'  alla
normativa dell'Unione e nazionale vigente. 
  4.  Ai  fini  della  verifica  dello  stato  di  attuazione   degli
interventi cofinanziati, le  amministrazioni  titolari  degli  stessi
comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui
all'art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  sulla
base di un apposito protocollo di colloquio telematico. 
  5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per  la
registrazione e successivamente pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 14 marzo 2024 
 
                                   L'Ispettore generale Capo: Zambuto 

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2024 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 365