((Art. 25 - bis 
 
Disposizioni per  favorire  l'impiego  di  mezzi  telematici  per  le
  notificazioni di atti civili, amministrativi  e  stragiudiziali  da
  parte degli avvocati 
 
  1. Al fine di  semplificare  il  procedimento  di  notificazione  e
favorire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza del  sistema
giudiziario, funzionali all'attuazione del PNRR, all'articolo 3 della
legge 21 gennaio 1994,  n.  53,  dopo  il  comma  2  e'  inserito  il
seguente: 
  «2-bis. E' consentita la notificazione  tramite  un  invio  postale
generato con  mezzi  telematici.  A  tal  fine,  nella  relazione  di
notificazione il notificante da' atto  delle  modalita'  di  invio  e
indica il nome, il cognome, la residenza o  dimora  o  domicilio  del
destinatario, nonche' il domicilio del  notificante,  il  numero  del
registro cronologico di cui all'articolo 8 e  gli  elementi  previsti
dal  comma  2  del  presente   articolo.   L'atto   e'   sottoscritto
digitalmente   dal   notificante   nel   rispetto   della   normativa
processuale, anche regolamentare, concernente la  sottoscrizione,  la
trasmissione e la ricezione dei  documenti  informatici.  L'ufficiale
postale appone la propria firma digitale  o  un  sigillo  elettronico
qualificato sul documento informatico, stampa la copia da  notificare
e  l'avviso  di  ricevimento  e  confeziona  il  piego  raccomandato,
riportando su ciascuna pagina della copia  da  notificare  il  numero
identificativo dell'invio postale e attestando la  conformita'  della
copia al documento informatico trasmesso. Nell'avviso di  ricevimento
sono contenute le indicazioni di cui al comma 2».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3  della  legge  21
          gennaio 1994, n. 53  (Facolta'  di  notificazioni  di  atti
          civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati  e
          procuratori legali), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 3. - 1. Il  notificante  che  procede  a  norma
          dell'articolo 2 deve: 
                  a)   scrivere   la   relazione   di   notificazione
          sull'originale e sulla copia  dell'atto,  facendo  menzione
          dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la  copia
          al  destinatario  in  piego  raccomandato  con  avviso   di
          ricevimento; 
                  b) presentare all'ufficio postale l'originale e  la
          copia dell'atto da notificare; l'ufficio postale appone  in
          calce agli  stessi  il  timbro  di  vidimazione,  inserendo
          quindi la copia, o le copie, da notificare nelle  buste  di
          cui   all'art.   2,   sulle   quali   il   notificante   ha
          preventivamente apposto le indicazioni del  nome,  cognome,
          residenza  o  dimora  o  domicilio  del  destinatario,  con
          l'aggiunta di ogni particolarita' idonea ad  agevolarne  la
          ricerca; sulle buste  devono  essere  altresi'  apposti  il
          numero del registro  cronologico  di  cui  all'art.  8,  la
          sottoscrizione ed il domicilio del notificante; 
                  c)  presentare   contemporaneamente   l'avviso   di
          ricevimento compilato  con  le  indicazioni  richieste  dal
          modello  predisposto  dall'Amministrazione   postale,   con
          l'aggiunta del numero di registro cronologico. 
                2. Per le  notificazioni  di  atti  effettuate  prima
          dell'iscrizione  a  ruolo  della  causa  o   del   deposito
          dell'atto  introduttivo  della   procedura,   l'avviso   di
          ricevimento deve indicare come mittente la parte istante  e
          il suo procuratore;  per  le  notificazioni  effettuate  in
          corso  di  procedimento,  l'avviso  deve   indicare   anche
          l'ufficio giudiziario e, quando esiste,  la  sezione  dello
          stesso. 
                2-bis. E'  consentita  la  notificazione  tramite  un
          invio postale generato con mezzi telematici.  A  tal  fine,
          nella relazione di notificazione il  notificante  da'  atto
          delle modalita' di invio e indica il nome, il  cognome,  la
          residenza o dimora o domicilio del destinatario, nonche' il
          domicilio  del  notificante,   il   numero   del   registro
          cronologico di cui all'articolo 8 e gli  elementi  previsti
          dal comma 2 del presente articolo. L'atto  e'  sottoscritto
          digitalmente dal notificante nel rispetto  della  normativa
          processuale,   anche    regolamentare,    concernente    la
          sottoscrizione,  la  trasmissione  e   la   ricezione   dei
          documenti  informatici.  L'ufficiale  postale   appone   la
          propria firma digitale o un sigillo elettronico qualificato
          sul documento informatico, stampa la copia da notificare  e
          l'avviso di ricevimento e confeziona il piego raccomandato,
          riportando su ciascuna pagina della copia da notificare  il
          numero identificativo dell'invio postale  e  attestando  la
          conformita' della copia al documento informatico trasmesso.
          Nell'avviso di ricevimento sono contenute le indicazioni di
          cui al comma 2. 
                3. Per il perfezionamento della notificazione  e  per
          tutto  quanto  non  previsto  dal  presente  articolo,   si
          applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e  seguenti
          della legge 20 novembre 1982, n. 890. 
                3-bis.».