Art. 39 
 
Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa degli impianti
                               ex Ilva 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare   la   continuita'   operativa   degli
stabilimenti industriali  di  interesse  strategico  nazionale  e  la
tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza  dei  lavoratori
addetti ai predetti stabilimenti, l'amministrazione straordinaria  di
ILVA  S.p.A.  trasferisce  all'amministrazione  straordinaria   della
societa' Acciaierie d'Italia S.p.A., su  richiesta  del  Commissario,
somme fino a un massimo di euro 150.000.000, a valere  sulle  risorse
di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del  decreto-legge  5
gennaio 2015, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
marzo 2015, n. 20. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  3,  comma  1  del
          decreto-legge  5  gennaio  2015,  n.  1,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 4 marzo  2015,  n.  20,  recante
          «Disposizioni  urgenti  per  l'esercizio  di   imprese   di
          interesse strategico nazionale in crisi e per  lo  sviluppo
          della citta' e dell'area di Taranto: 
                «Art. 3. (Disposizioni finanziarie). - 1. Nell'ambito
          della procedura di amministrazione straordinaria di cui  al
          decreto-legge n. 347, l'organo commissariale di ILVA S.p.A.
          e' autorizzato a richiedere il  trasferimento  delle  somme
          sequestrate, subentrando nel procedimento gia' promosso  ai
          sensi   dell'articolo   1,    comma    11-quinquies,    del
          decreto-legge n. 61, nel testo vigente prima della data  di
          entrata  in  vigore  del  presente   decreto.   A   seguito
          dell'apertura   della    procedura    di    amministrazione
          straordinaria,  l'organo  commissariale  e'  autorizzato  a
          richiedere che l'autorita' giudiziaria procedente  disponga
          l'impiego delle somme sequestrate, in luogo dell'aumento di
          capitale, per  la  sottoscrizione  di  obbligazioni  emesse
          dalla societa' in amministrazione straordinaria. Il credito
          derivante  dalla  sottoscrizione  delle   obbligazioni   e'
          prededucibile ai sensi dell'articolo 111 del regio  decreto
          16 marzo 1942,  n.  267,  e  successive  modificazioni,  ma
          subordinato alla soddisfazione,  nell'ordine,  dei  crediti
          prededucibili di tutti gli altri creditori della  procedura
          di  amministrazione  straordinaria  nonche'  dei  creditori
          privilegiati ai sensi dell'articolo  2751-bis,  numero  1),
          del codice civile.  L'emissione  e'  autorizzata  ai  sensi
          dell'articolo 2412, sesto  comma,  del  codice  civile.  Le
          obbligazioni  sono  emesse  a  un   tasso   di   rendimento
          parametrato a  quello  mediamente  praticato  sui  rapporti
          intestati al Fondo unico giustizia ai sensi dell'articolo 2
          del decreto-legge 16 settembre 2008,  n.  143,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. Il
          sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle
          obbligazioni.  Le  obbligazioni  di  nuova  emissione  sono
          nominative  e  devono  essere  intestate  al  Fondo   unico
          giustizia e, per esso, ad Equitalia Giustizia S.p.A.  quale
          gestore ex lege del predetto  Fondo.  Il  versamento  delle
          somme sequestrate avviene al momento  della  sottoscrizione
          delle obbligazioni, in misura pari all'ammontare di  queste
          ultime. Le attivita' poste in essere da Equitalia Giustizia
          S.p.A. devono svolgersi, ai sensi  dell'articolo  1,  comma
          11-quinquies, del decreto-legge n.  61,  sulla  base  delle
          indicazioni fornite dall'autorita' giudiziaria  procedente.
          Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni
          sono versate  in  un  patrimonio  dell'emittente  destinato
          all'attuazione e alla realizzazione del piano delle  misure
          e  delle  attivita'  di  tutela  ambientale   e   sanitaria
          dell'impresa  in  amministrazione   straordinaria,   previa
          restituzione dei finanziamenti statali di cui  all'articolo
          1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n.  191,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°  febbraio
          2016, n. 13, per la parte  eventualmente  erogata,  e,  nei
          limiti delle disponibilita'  residue,  a  interventi  volti
          alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e
          di  bonifica  ambientale  secondo  le  modalita'   previste
          dall'ordinamento  vigente,   nonche'   per   un   ammontare
          determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro, con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
          su proposta del Ministro dell'ambiente  e  della  sicurezza
          energetica di concerto con i Ministri delle imprese  e  del
          made in  Italy  e  dell'economia  e  delle  finanze  e  con
          l'Autorita' politica  delegata  in  materia  di  Sud  e  di
          politiche di coesione, sentito il Presidente della  regione
          Puglia,  a  progetti   di   decarbonizzazione   del   ciclo
          produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento  siderurgico
          di Taranto, proposti anche dal gestore  dello  stabilimento
          stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A.,
          che  puo'  a  tal  fine   avvalersi   del   gestore   dello
          stabilimento ovvero di  organismi  in  house  dello  Stato.
          Restano comunque impregiudicate le intese gia' sottoscritte
          fra il gestore e l'organo commissariale di ILVA S.p.A  alla
          data di entrata in vigore della  presente  disposizione.  I
          criteri e  le  modalita'  di  valutazione,  approvazione  e
          attuazione  dei  progetti  di  decarbonizzazione  da  parte
          dell'organo commissariale di ILVA S.p.A.  sono  individuati
          con il decreto di  cui  al  decimo  periodo,  che  contiene
          altresi' l'indicazione del termine massimo di realizzazione
          dei predetti progetti. E' fatta salva la  facolta'  per  il
          gestore  dello  stabilimento  di  presentare  progetti   di
          decarbonizzazione ad integrazione di  quelli  previsti  dal
          decimo periodo, da attuare  con  oneri  a  proprio  carico,
          comunque senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, e sottoposti alla valutazione e  approvazione  da
          parte dell'organo commissariale di ILVA  S.p.A.  secondo  i
          criteri e le modalita'  indicati  nel  decreto  di  cui  al
          medesimo decimo periodo.».