LA BANCA D'ITALIA 
 
  Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n.  58,  recante
il testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria («TUF»); 
  Visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 7 ottobre  2020,  relativo  ai  fornitori  europei  di
servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento
(UE) 2017/1129 e  la  direttiva  (UE)  2019/1937  («regolamento  (UE)
2020/1503»); 
  Visto l'art. 4-sexies.1 del TUF, che individua la Consob e la Banca
d'Italia   quali   Autorita'   nazionali   competenti    responsabili
dell'espletamento  delle  funzioni  e  dei   compiti   previsti   dal
regolamento (UE) 2020/1503; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 4-sexies.1, comma 10, del  TUF,
la Banca d'Italia, con riferimento alle materie indicate nel medesimo
art. 4-sexies.1, comma 6, del TUF, esercita i poteri regolamentari di
competenza acquisendo il parere della Consob; 
  Considerata l'esigenza di  completare  la  normativa  nazionale  di
recepimento delle disposizioni europee contenute nel regolamento (UE)
2020/1503 e nelle norme tecniche  di  regolamentazione  e  attuazione
nelle materie che il TUF assegna  alla  disciplina  secondaria  della
Banca d'Italia; 
  Valutata l'osservazione  pervenuta  in  risposta  al  documento  di
consultazione  sullo  schema  Disposizioni  di  attuazione  dell'art.
4-sexies.1 del TUF in materia di fornitori di servizi di crowdfunding
per le imprese pubblicato il 22 novembre 2023; 
  Sentita la Consob ai sensi dell'art. 4-sexies.1, comma 10, del TUF; 
 
                                Emana 
 
le accluse Disposizioni di attuazione dell'art. 4-sexies.1 del TUF in
materia di fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese. 
  Il presente provvedimento e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in vigore decorsi quindici  giorni
dalla pubblicazione; esso e' altresi' pubblicato sul sito  web  della
Banca d'Italia. 
  A partire dall'entrata in vigore delle presenti Disposizioni non si
applica piu' il paragrafo 2.2 degli Orientamenti di  vigilanza  dalla
Banca d'Italia in materia di governo societario,  controlli  interni,
idoneita' degli esponenti e due diligence sui titolari dei  progetti,
relativo alla «Valutazione dell'idoneita' degli esponenti» in  quanto
sostituito dal Capo II, paragrafo 3, delle Disposizioni. 
 
    Roma, 6 maggio 2024 
 
                                              Il Governatore: Panetta 
(Delibera 114/2024).