LA BANCA D'ITALIA Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria («TUF»); Visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 («regolamento (UE) 2020/1503»); Visto l'art. 4-sexies.1 del TUF, che individua la Consob e la Banca d'Italia quali Autorita' nazionali competenti responsabili dell'espletamento delle funzioni e dei compiti previsti dal regolamento (UE) 2020/1503; Considerato che, ai sensi dell'art. 4-sexies.1, comma 10, del TUF, la Banca d'Italia, con riferimento alle materie indicate nel medesimo art. 4-sexies.1, comma 6, del TUF, esercita i poteri regolamentari di competenza acquisendo il parere della Consob; Considerata l'esigenza di completare la normativa nazionale di recepimento delle disposizioni europee contenute nel regolamento (UE) 2020/1503 e nelle norme tecniche di regolamentazione e attuazione nelle materie che il TUF assegna alla disciplina secondaria della Banca d'Italia; Valutata l'osservazione pervenuta in risposta al documento di consultazione sullo schema Disposizioni di attuazione dell'art. 4-sexies.1 del TUF in materia di fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese pubblicato il 22 novembre 2023; Sentita la Consob ai sensi dell'art. 4-sexies.1, comma 10, del TUF; Emana le accluse Disposizioni di attuazione dell'art. 4-sexies.1 del TUF in materia di fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione; esso e' altresi' pubblicato sul sito web della Banca d'Italia. A partire dall'entrata in vigore delle presenti Disposizioni non si applica piu' il paragrafo 2.2 degli Orientamenti di vigilanza dalla Banca d'Italia in materia di governo societario, controlli interni, idoneita' degli esponenti e due diligence sui titolari dei progetti, relativo alla «Valutazione dell'idoneita' degli esponenti» in quanto sostituito dal Capo II, paragrafo 3, delle Disposizioni. Roma, 6 maggio 2024 Il Governatore: Panetta (Delibera 114/2024).