Art. 2 
 
             Disposizioni di coordinamento e abrogazioni 
 
  1. All'articolo 13 del decreto legislativo  31  dicembre  1992,  n.
545, e'  aggiunto  il  seguente  comma:  «3-quater.  Ai  giudici  che
partecipano da remoto alla trattazione delle cause non  spetta  alcun
trattamento di missione ne' alcun rimborso spese.». 
  2. All'articolo 5-octies, comma 1,  del  decreto-legge  21  ottobre
2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215: 
    a) al primo periodo, la parola  «provvede»  e'  sostituita  dalle
seguenti «e le Regioni e Province autonome provvedono»; 
    b) al secondo periodo, le  parole  «indicata  nel  relativo  sito
internet istituzionale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  e  al
competente ufficio della Regione e/o Provincia  autonoma  soccombente
indicati nei relativi siti internet istituzionali»; 
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati: 
    a) il comma 2-septies dell'articolo 15 e  l'articolo  17-bis  del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; 
    b) il comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018,
n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  ottobre  2018,
n. 136. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  13  del  citato
          decreto legislativo n. 545 del  1992,  recante  Ordinamento
          degli  organi  speciali  di  giurisdizione  tributaria   ed
          organizzazione   degli   uffici   di   collaborazione,   in
          attuazione della delega al Governo contenuta  nell'articolo
          30 della legge 30 dicembre 1991, n.  413,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 13 (Trattamento economico dei giudici tributari).
          - 1. Il Ministro  delle  finanze  con  proprio  decreto  di
          concerto con il Ministro del tesoro determina  il  compenso
          isso  mensile  spettante  ai  componenti  delle  corti   di
          giustizia tributarie di primo e secondo grado presenti  nel
          ruolo unico di cui  all'articolo  4,  comma  39-bis,  della
          legge 12 novembre 2011, n. 183. 
              2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al  compenso
          mensile viene determinato un compenso aggiuntivo  per  ogni
          ricorso  definito,  anche  se  riunito  ad  altri  ricorsi,
          secondo criteri uniformi, che  debbono  tener  conto  delle
          funzioni e  dell'apporto  di  attivita'  di  ciascuno  alla
          trattazione della controversia, compresa la deliberazione e
          la redazione della sentenza, nonche', per  i  residenti  in
          comuni diversi della stessa regione da  quello  in  cui  ha
          sede la commissione, delle spese sostenute per l'intervento
          alle sedute della commissione. Il compenso e' liquidato  in
          relazione ad ogni provvedimento emesso. 
              3. La  liquidazione  dei  compensi  e'  disposta  dalla
          direzione regionale delle entrate, nella cui circoscrizione
          ha sede la corte di giustizia tributaria di primo e secondo
          grado di appartenenza ed i pagamenti  relativi  sono  fatti
          dal   dirigente   responsabile   della   segreteria   della
          commissione,   quale   funzionario   delegato   cui    sono
          accreditati i fondi necessari. 
              3-bis. I compensi di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  sono
          cumulabili con i trattamenti pensionistici e di  quiescenza
          comunque denominati. 
              3-ter. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 non  possono
          superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui. 
              3-quater. Ai giudici che  partecipano  da  remoto  alla
          trattazione delle cause non  spetta  alcun  trattamento  di
          missione ne' alcun rimborso spese.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5-octies  del
          decreto-legge 21 ottobre  2021,  n.  146,  recante  «Misure
          urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro
          e   per    esigenze    indifferibili»    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215: 
              «Art. 5-octies (Modalita' di pagamento delle  spese  di
          giudizio da parte  dell'agente  della  riscossione).  -  1.
          L'agente della riscossione e le Regioni e Province autonome
          provvedono al pagamento delle  somme  dovute  a  titolo  di
          spese e onorari di giudizio liquidati con la  pronuncia  di
          condanna,   nonche'   di   ogni   accessorio   di    legge,
          esclusivamente  mediante  l'accredito  delle  medesime  sul
          conto corrente della controparte ovvero del  suo  difensore
          distrattario. A tal fine, le somme di cui al primo  periodo
          sono  richieste  in  pagamento  alla  competente  struttura
          territoriale dell'agente della riscossione, e al competente
          ufficio della Regione e/o Provincia  autonoma  soccombente,
          indicati nei relativi siti internet istituzionali, a  mezzo
          di raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  o  di  posta
          elettronica certificata. Il soggetto legittimato e'  tenuto
          a  fornire,  all'atto  della  richiesta,  gli  estremi  del
          proprio conto corrente bancario e non puo'  procedere  alla
          notificazione del titolo esecutivo  e  alla  promozione  di
          azioni esecutive per il recupero delle predette  somme,  se
          non decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della
          stessa richiesta. 
              2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano  alle
          pronunce di condanna  emesse  a  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   16   del
          decreto-legge   23   ottobre   2018,   n.   119,    recante
          «Disposizioni urgenti in materia  fiscale  e  finanziaria»,
          come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 16  (Giustizia  tributaria  digitale).  -  1.  Al
          decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.   546,   sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 16-bis: 
                  1)  la  rubrica  e'  sostituita   dalla   seguente:
          «Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici»; 
                  2) nel comma 1, il quarto periodo e' sostituito dal
          seguente: «La comunicazione si intende perfezionata con  la
          ricezione  avvenuta  nei  confronti  di  almeno   uno   dei
          difensori della parte.»; 
                  3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nelle
          ipotesi di  mancata  indicazione  dell'indirizzo  di  posta
          elettronica certificata del difensore o della parte ed  ove
          lo stesso non sia reperibile da  pubblici  elenchi,  ovvero
          nelle ipotesi di mancata consegna del  messaggio  di  posta
          elettronica   certificata   per   cause    imputabili    al
          destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente
          mediante   deposito   in   segreteria   della   Commissione
          tributaria. Nei  casi  di  cui  al  periodo  precedente  le
          notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 16.»; 
                  4) il comma 3 e' sostituito dal  seguente:  «3.  Le
          parti,  i  consulenti  e  gli   organi   tecnici   indicati
          nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli  atti
          processuali i documenti e i  provvedimenti  giurisdizionali
          esclusivamente  con  modalita'  telematiche,   secondo   le
          disposizioni   contenute   nel   decreto    del    Ministro
          dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n.  163,  e
          nei successivi decreti di attuazione. In casi  eccezionali,
          il Presidente della Commissione tributaria o il  Presidente
          di sezione, se il ricorso e' gia' iscritto a ruolo,  ovvero
          il  collegio  se  la  questione  sorge  in   udienza,   con
          provvedimento motivato possono autorizzare il deposito  con
          modalita' diverse da quelle telematiche.»; 
                  5) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis.
          I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza  tecnica
          ai sensi dell'articolo  12,  comma  2,  hanno  facolta'  di
          utilizzare, per le notifiche e  i  depositi,  le  modalita'
          telematiche indicate nel comma 3,  previa  indicazione  nel
          ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di  posta
          elettronica certificata al quale ricevere le  comunicazioni
          e le notificazioni.»; 
                b) dopo l'articolo 25, e' aggiunto il seguente: 
                  «Art.   25-bis   (Potere   di   certificazione   di
          conformita'). - 1. Al fine del deposito  e  della  notifica
          con modalita' telematiche della  copia  informatica,  anche
          per immagine, di  un  atto  processuale  di  parte,  di  un
          provvedimento del giudice o  di  un  documento  formato  su
          supporto analogico e  detenuto  in  originale  o  in  copia
          conforme, il difensore e il dipendente di cui si  avvalgono
          l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti
          iscritti nell'albo  di  cui  all'articolo  53  del  decreto
          legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,   attestano   la
          conformita'  della  copia  al  predetto  atto  secondo   le
          modalita' di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82. 
                2. Analogo potere di attestazione di  conformita'  e'
          esteso, anche per l'estrazione  di  copia  analogica,  agli
          atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico,
          formato dalla segreteria della  Commissione  tributaria  ai
          sensi   dell'articolo   14   del   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n.  163,  o
          trasmessi  in  allegato  alle   comunicazioni   telematiche
          dell'ufficio di segreteria.  Detti  atti  e  provvedimenti,
          presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in  allegato
          alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di  segreteria,
          equivalgono all'originale anche se privi  dell'attestazione
          di  conformita'  all'originale  da  parte  dell'ufficio  di
          segreteria. 
                3.   La   copia   informatica   o   cartacea   munita
          dell'attestazione  di  conformita'  ai  sensi   dei   commi
          precedenti equivale all'originale  o  alla  copia  conforme
          dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente  nel
          fascicolo informatico. 
                4. L'estrazione di  copie  autentiche  ai  sensi  del
          presente articolo, esonera dal  pagamento  dei  diritti  di
          copia. 
                5. Nel compimento dell'attestazione di conformita'  i
          soggetti di cui  al  presente  articolo  assumono  ad  ogni
          effetto la veste di pubblici ufficiali.». 
              2. L'articolo 16-bis, comma 3, del decreto  legislativo
          31   dicembre   1992,   n.   546,   nel    testo    vigente
          antecedentemente  alla  data  di  entrata  in  vigore   del
          presente decreto, si interpreta  nel  senso  che  le  parti
          possono utilizzare in ogni grado di giudizio  la  modalita'
          prevista dal decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e  dai  relativi  decreti
          attuativi, indipendentemente dalla modalita'  prescelta  da
          controparte nonche' dall'avvenuto svolgimento del  giudizio
          di primo grado con modalita' analogiche. 
              3. In tutti i casi in cui debba essere fornita la prova
          della notificazione o della comunicazione eseguite a  mezzo
          di  posta  elettronica  certificata  e  non  sia  possibile
          fornirla con  modalita'  telematiche,  il  difensore  o  il
          dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore,  l'agente
          della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo  di  cui
          all'articolo 53 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
          n. 446, provvedono ai sensi dell'articolo 9, commi 1-bis  e
          1-ter, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.  I  soggetti  di
          cui al periodo precedente nel compimento di tali  attivita'
          assumono ad ogni effetto la veste di pubblico ufficiale. 
              4. (abrogato). 
              4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4  si  applicano
          ai giudizi instaurati, in primo e  in  secondo  grado,  con
          ricorso notificato dal 1° settembre 2023. 
              5. Le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 4)  e
          5), del comma 1 si  applicano  ai  giudizi  instaurati,  in
          primo  e  in  secondo  grado,  con  ricorso  notificato   a
          decorrere dal 1° luglio 2019. 
              6. Agli oneri derivanti dal  comma  1,  capoverso  art.
          25-bis, comma 4, valutati in 165.000 euro annui a decorrere
          dal 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 26.».