Art. 2 
 
                  Disposizioni finali e abrogazioni 
 
  1. Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  10,  comma  2,  secondo
periodo,  della  legge  27  luglio  2000,  n.  212,  come  introdotto
dall'articolo 1, comma 1, lettera l), si applicano esclusivamente per
i rapporti tributari sorti successivamente alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. Le disposizioni dell'articolo  1,  comma
1, lettera p), hanno effetto a decorrere dalla  data  di  entrata  in
vigore del regolamento di cui  al  comma  2,  da  adottare  entro  il
termine di sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto e, comunque, non oltre il 31 dicembre  2024.  Dalla  medesima
data di entrata in vigore del regolamento di  cui  al  comma  2  sono
soppressi i Garanti del contribuente previsti dall'articolo 13  della
legge 27 luglio 2000, n. 212, nella versione  vigente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Con regolamento adottato  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi  3  e  4,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, sono  stabiliti  il  compenso  annuo  lordo  del
Garante nazionale del contribuente, nel rispetto del  limite  di  cui
all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
nonche' la misura annua del rimborso delle spese di trasferta  dovute
per suoi eventuali accessi in uffici  finanziari  situati  in  comuni
diversi da quello della sua sede, nel limite complessivo di spesa  di
329.000 annui. 
  3. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione  dell'articolo  1,
comma  1,  lettera  p)  sono  destinati,  anche  mediante  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione,  al
Fondo di cui all'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge 9
agosto 2023, n. 111. 
  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati: 
    a) l'articolo 2-quater del decreto-legge 30  settembre  1994,  n.
564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994,  n.
656; 
    b) il decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, n. 37; 
    c) il comma 2 dell'articolo 18 della legge  27  luglio  2000,  n.
212; 
    d) il comma 4-ter dell'articolo 36 del decreto-legge 31  dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2008, n. 31; 
    e) l'articolo 6 del decreto legislativo  24  settembre  2015,  n.
156. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti all'art. 10 della citata  legge  n.
          212 del 2000, come modificato dal presente decreto, si veda
          nelle note all'art. 1. 
              - Il testo dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge  24
          aprile 2014, n. 66 «Misure urgenti per la competitivita'  e
          la giustizia sociale» convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 23 giugno 2014, n. 89, e' il seguente: 
              «Art. 13 (Limite al trattamento economico del personale
          pubblico e delle societa' partecipate). -  1.  A  decorrere
          dal 1° maggio 2014 il limite massimo  retributivo  riferito
          al primo presidente  della  Corte  di  cassazione  previsto
          dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214,  e  successive  modificazioni   e
          integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui al lordo dei
          contributi previdenziali ed  assistenziali  e  degli  oneri
          fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta
          data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti
          articoli  23-bis  e  23-ter   contenuti   in   disposizioni
          legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in
          vigore del presente decreto, si  intendono  sostituiti  dal
          predetto  importo.  Sono  in  ogni  caso  fatti  salvi  gli
          eventuali limiti retributivi in vigore al  30  aprile  2014
          determinati   per   effetto   di   apposite    disposizioni
          legislative, regolamentari e statutarie, qualora  inferiori
          al limite fissato dal presente articolo.». 
              - Il testo dell'art. 22 della  citata  legge  9  agosto
          2023, n. 111, e' il seguente: 
              «Art. 22 (Disposizioni finanziarie). - 1. Salvo  quanto
          disposto dal comma 3 del presente articolo, dall'attuazione
          delle deleghe di cui agli articoli da 1  a  21  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica ne' incremento della pressione tributaria rispetto
          a quella risultante  dall'applicazione  della  legislazione
          vigente. 
              2. In considerazione della complessita'  della  materia
          trattata   e   dell'impossibilita'   di   procedere    alla
          determinazione  degli  eventuali  effetti  finanziari,  per
          ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica
          fornisce le indicazioni di cui all'art. 1, comma 2. 
              3. Qualora uno o piu' decreti  legislativi  determinino
          nuovi o maggiori oneri, che non  trovino  compensazione  al
          loro interno o mediante parziale utilizzo delle risorse  di
          cui all'art. 1, comma 2, della legge 30 dicembre  2020,  n.
          178, eventualmente integrate in base a quanto previsto  dal
          comma 5 del medesimo art. 1, si provvede ai sensi dell'art.
          17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  ovvero
          mediante compensazione con le  risorse  finanziarie  recate
          dai decreti legislativi adottati ai  sensi  della  presente
          legge, trasmessi alle Camere prima di quelli che comportano
          i nuovi o maggiori oneri. A tale fine, le maggiori  entrate
          o i risparmi di spesa confluiscono  in  un  apposito  fondo
          istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze. I  decreti  legislativi  che
          recano nuovi o maggiori oneri o minori entrate  entrano  in
          vigore  contestualmente  o  successivamente  a  quelli  che
          recano la necessaria copertura finanziaria.». 
              - Il testo  dell'art.  2-quater  del  decreto-legge  30
          settembre 1994, n. 564  «Disposizioni  urgenti  in  materia
          fiscale» convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          novembre 1994, n. 656, e' il seguente: 
              «Art. 2-quater  (Autotutela).  -  1.  Con  decreti  del
          Ministro   delle   finanze   sono   indicati   gli   organi
          dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio
          del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche  in
          pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilita', degli
          atti illegittimi o infondati. Con gli stessi  decreti  sono
          definiti i criteri di economicita' sulla base dei quali  si
          inizia o si abbandona l'attivita' dell'amministrazione. 
              1-bis. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al
          comma  1  deve  intendersi  compreso  anche  il  potere  di
          disporre la sospensione degli effetti dell'atto che  appaia
          illegittimo o infondato. 
              1-ter. Le regioni, le province  e  i  comuni  indicano,
          secondo i rispettivi ordinamenti, gli organi competenti per
          l'esercizio  dei  poteri  indicati  dai  commi  1  e  1-bis
          relativamente agli  atti  concernenti  i  tributi  di  loro
          competenza. 
              1-quater.  In  caso  di  pendenza  del   giudizio,   la
          sospensione  degli   effetti   dell'atto   cessa   con   la
          pubblicazione della sentenza. 
              1-quinquies. La  sospensione  degli  effetti  dell'atto
          disposta  anteriormente  alla  proposizione   del   ricorso
          giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte  dello
          stesso  organo,  di   un   nuovo   atto,   modificativo   o
          confermativo  di  quello  sospeso;  il  contribuente   puo'
          impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto  modificato
          o confermato. 
              1-sexies. Nei casi di annullamento  o  revoca  parziali
          dell'atto il contribuente puo' avvalersi degli istituti  di
          definizione agevolata delle sanzioni  previsti  per  l'atto
          oggetto di annullamento o revoca alle  medesime  condizioni
          esistenti alla data di notifica dell'atto  purche'  rinunci
          al ricorso. In tale  ultimo  caso  le  spese  del  giudizio
          restano a carico delle parti che le hanno sostenute. 
              1-septies. Le disposizioni del comma  1-sexies  non  si
          applicano alla definizione agevolata prevista dall'art. 17,
          comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 
              1-octies. L'annullamento o la revoca parziali non  sono
          impugnabili autonomamente.». 
              - Il decreto del Ministro  delle  finanze  11  febbraio
          1997,   n.   37   (Regolamento   recante   norme   relative
          all'esercizio del  potere  di  autotutela  da  parte  degli
          organi  dell'Amministrazione  finanziaria),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1997. 
              - Il testo dell'art. 18, comma 2, della citata legge 27
          luglio 2000, n. 212, e' il seguente: 
              «Art. 18 (Disposizioni di attuazione). - 1. Omissis. 
              2. Entro il termine di cui al comma 1 sono  nominati  i
          componenti del Garante del  contribuente  di  cui  all'art.
          13.». 
              - Il testo dell'art. 36, comma 4-ter, del decreto-legge
          31 dicembre 2007, n. 248 «Proroga di  termini  previsti  da
          disposizioni legislative e disposizioni urgenti in  materia
          finanziaria» convertito, con modificazioni, dalla legge  28
          febbraio 2008, n. 31, e' il seguente: 
              «Art. 36 (Disposizioni in materia  di  riscossione).  -
          Omissis. 
              4-ter. La cartella di pagamento di cui all'art. 25  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602, e successive modificazioni, contiene,  altresi',  a
          pena  di  nullita',  l'indicazione  del  responsabile   del
          procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione
          e di notificazione della stessa cartella.  Le  disposizioni
          di  cui  al  periodo  precedente  si  applicano  ai   ruoli
          consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1°
          giugno 2008; la mancata indicazione  dei  responsabili  dei
          procedimenti nelle cartelle di pagamento relative  a  ruoli
          consegnati prima di tale data  non  e'  causa  di  nullita'
          delle stesse.». 
              - Il testo  dell'art.  6  del  decreto  legislativo  24
          settembre 2015, n.  156  «Misure  per  la  revisione  della
          disciplina degli interpelli e del  contenzioso  tributario,
          in attuazione degli articoli 6, comma 6,  e  10,  comma  1,
          lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23»,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 6 (Coordinamento con l'attivita' di  accertamento
          e contenzioso). - 1. Le risposte alle istanze di interpello
          di cui all'art. 11 della legge  27  luglio  2000,  n.  212,
          recante lo Statuto dei diritti del contribuente,  non  sono
          impugnabili, salvo le risposte alle istanze  presentate  ai
          sensi del comma 2 del medesimo art. 11,  avverso  le  quali
          puo'   essere   proposto   ricorso   unitamente    all'atto
          impositivo. 
              2. Se e' stata fornita risposta  alle  istanze  di  cui
          all'art. 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000,  n.  212,
          recante lo Statuto dei  diritti  del  contribuente,  al  di
          fuori  dei  casi  di  cui  all'art.  5,  senza  pregiudizio
          dell'ulteriore azione accertatrice, l'atto di  accertamento
          avente ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta,
          o  altre  posizioni  soggettive  del  soggetto  passivo  e'
          preceduto, a  pena  di  nullita',  dalla  notifica  di  una
          richiesta di chiarimenti da fornire  entro  il  termine  di
          sessanta giorni. La richiesta di chiarimenti e'  notificata
          dall'amministrazione ai sensi dell'art. 60 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive modificazioni, entro  il  termine  di  decadenza
          previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra  la
          data di ricevimento  dei  chiarimenti,  ovvero  di  inutile
          decorso  del  termine   assegnato   al   contribuente   per
          rispondere  alla   richiesta,   e   quella   di   decadenza
          dell'amministrazione dal potere di notificazione  dell'atto
          impositivo intercorrono non meno  di  sessanta  giorni.  In
          difetto, il  termine  di  decadenza  per  la  notificazione
          dell'atto  impositivo  e'  automaticamente  prorogato,   in
          deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei  sessanta
          giorni. L'atto impositivo  e'  specificamente  motivato,  a
          pena di nullita', anche in relazione ai chiarimenti forniti
          dal contribuente nel termine di cui al periodo precedente. 
              3. Le disposizioni di cui all'art.  32,  quarto  comma,
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600 e all'art. 52, quinto comma, del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non  si
          applicano a  dati,  notizie,  atti,  registri  o  documenti
          richiesti dall'amministrazione nel  corso  dell'istruttoria
          delle istanze di interpello.».