Art. 3 
 
            Piano integrato di attivita' e organizzazione 
 
  1.  All'articolo  6  del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.   80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2021,  n.  113,
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, nell'ambito
del personale in servizio, individuano  un  dirigente  amministrativo
ovvero un altro dipendente ad esso equiparato, che  abbia  esperienza
sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilita' delle  persone
con  disabilita'  anche  comprovata  da  specifica  formazione,   che
definisce specificatamente le modalita' e le azioni di cui  al  comma
2, lettera f), proponendo la  relativa  definizione  degli  obiettivi
programmatici e strategici della  performance  di  cui  al  comma  2,
lettera a), e della relativa strategia di gestione del capitale umano
e di sviluppo organizzativo e degli  obiettivi  formativi  annuali  e
pluriennali di cui al comma  2,  lettera  b).  Le  predette  funzioni
possono  essere  assolte  anche  dal  responsabile  del  processo  di
inserimento delle persone con disabilita' nell'ambiente di lavoro  di
cui all'articolo 39-ter, comma 1, del citato decreto  legislativo  n.
165 del 2001, ove dotato di qualifica dirigenziale. I nominativi  dei
soggetti individuati ai sensi del presente comma sono comunicati alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica. 
  2-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, con meno  di
cinquanta dipendenti, possono eventualmente applicare  le  previsioni
di  cui  al  comma  2-bis,  anche  ricorrendo  a  forme  di  gestione
associata». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 6 del  decreto-legge  9
          giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni  dalla
          legge  6  agosto  2021,  n.  113  (Misure  urgenti  per  il
          rafforzamento   della   capacita'   amministrativa    delle
          pubbliche  amministrazioni  funzionale  all'attuazione  del
          Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  per
          l'efficienza della giustizia), come modificato dal presente
          decreto: 
                «Art.   6   (Piano   integrato   di    attivita'    e
          organizzazione).  -  1.Per  assicurare  la  qualita'  e  la
          trasparenza dell'attivita' amministrativa e  migliorare  la
          qualita'  dei  servizi  ai  cittadini  e  alle  imprese   e
          procedere alla costante  e  progressiva  semplificazione  e
          reingegnerizzazione  dei  processi  anche  in  materia   di
          diritto  di  accesso,  le  pubbliche  amministrazioni,  con
          esclusione delle scuole di ogni  ordine  e  grado  e  delle
          istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  con  piu'  di
          cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio (52) di ogni anno
          adottano il Piano integrato di attivita' e  organizzazione,
          di seguito denominato Piano,  nel  rispetto  delle  vigenti
          discipline  di  settore  e,  in   particolare,   deldecreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150e dellalegge 6  novembre
          2012, n. 190. 
                2. Il Piano ha  durata  triennale,  viene  aggiornato
          annualmente e definisce: 
                  a) gli obiettivi programmatici e  strategici  della
          performance secondo i principi e criteri direttivi  di  cui
          all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
          150,   stabilendo   il   necessario   collegamento    della
          performance  individuale  ai  risultati  della  performance
          organizzativa; 
                  b) la strategia di gestione del capitale umano e di
          sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro
          agile, e gli obiettivi  formativi  annuali  e  pluriennali,
          finalizzati  ai  processi  di  pianificazione  secondo   le
          logiche del project  management,  al  raggiungimento  della
          completa alfabetizzazione  digitale,  allo  sviluppo  delle
          conoscenze  tecniche  e  delle  competenze  trasversali   e
          manageriali e all'accrescimento culturale e dei  titoli  di
          studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla
          progressione di carriera del personale; 
                  c)  compatibilmente  con  le  risorse   finanziarie
          riconducibili  al  piano  triennale   dei   fabbisogni   di
          personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165,  gli  strumenti  e  gli  obiettivi  del
          reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione  delle
          risorse  interne,   prevedendo,   oltre   alle   forme   di
          reclutamento  ordinario,  la   percentuale   di   posizioni
          disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle
          progressioni di carriera  del  personale,  anche  tra  aree
          diverse, e  le  modalita'  di  valorizzazione  a  tal  fine
          dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento
          culturale conseguito anche attraverso le attivita' poste in
          essere ai sensi  della  lettera  b),  assicurando  adeguata
          informazione alle organizzazioni sindacali; 
                  d) gli strumenti e le fasi per giungere alla  piena
          trasparenza     dei     risultati     dell'attivita'      e
          dell'organizzazione amministrativa nonche' per  raggiungere
          gli obiettivi in  materia  di  contrasto  alla  corruzione,
          secondo quanto previsto dalla normativa vigente in  materia
          e in conformita'  agli  indirizzi  adottati  dall'Autorita'
          nazionale anticorruzione  (ANAC)  con  il  Piano  nazionale
          anticorruzione; 
                  e)  l'elenco  delle  procedure  da  semplificare  e
          reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso  alla
          tecnologia e sulla base della consultazione  degli  utenti,
          nonche'  la  pianificazione  delle  attivita'  inclusa   la
          graduale misurazione dei tempi effettivi  di  completamento
          delle    procedure    effettuata    attraverso    strumenti
          automatizzati; 
                  f)  le  modalita'  e  le   azioni   finalizzate   a
          realizzare la piena  accessibilita'  alle  amministrazioni,
          fisica    e    digitale,    da    parte    dei    cittadini
          ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilita'; 
                  g) le modalita' e le azioni  finalizzate  al  pieno
          rispetto della parita' di genere, anche con  riguardo  alla
          composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi. 
                2-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui  al  comma
          1, nell'ambito del personale in  servizio,  individuano  un
          dirigente amministrativo ovvero un altro dipendente ad esso
          equiparato, che abbia esperienza sui  temi  dell'inclusione
          sociale e dell'accessibilita' delle persone con disabilita'
          anche comprovata da  specifica  formazione,  che  definisce
          specificatamente le modalita' e le azioni di cui  al  comma
          2, lettera f), proponendo  la  relativa  definizione  degli
          obiettivi programmatici e strategici della  performance  di
          cui al comma 2, lettera a), e della relativa  strategia  di
          gestione del capitale umano e di sviluppo  organizzativo  e
          degli obiettivi formativi annuali e pluriennali di  cui  al
          comma 2, lettera b). Le predette  funzioni  possono  essere
          assolte anche dal responsabile del processo di  inserimento
          delle persone con disabilita' nell'ambiente  di  lavoro  di
          cui  all'articolo  39-ter,  comma  1,  del  citato  decreto
          legislativo n.  165  del  2001,  ove  dotato  di  qualifica
          dirigenziale. I  nominativi  dei  soggetti  individuati  ai
          sensi del presente comma sono  comunicati  alla  Presidenza
          del  Consiglio  dei  ministri-Dipartimento  della  funzione
          pubblica. 
                2-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui  al  comma
          1, con meno di cinquanta dipendenti, possono  eventualmente
          applicare le  previsioni  di  cui  al  comma  2-bis,  anche
          ricorrendo a forme di gestione associata. 
                3. Il Piano definisce le  modalita'  di  monitoraggio
          degli esiti, con cadenza  periodica,  inclusi  gli  impatti
          sugli   utenti,   anche   attraverso   rilevazioni    della
          soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di
          cui aldecreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  nonche'
          le modalita' di monitoraggio dei procedimenti  attivati  ai
          sensi deldecreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198. 
                4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del
          presente  articolo  pubblicano  il  Piano  e   i   relativi
          aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel  proprio
          sito internet istituzionale e li  inviano  al  Dipartimento
          della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio  dei
          ministri per la pubblicazione sul relativo portale. 
                5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o piu' decreti del
          Presidente   della   Repubblica,    adottati    ai    sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, previa intesa in  sede  di  Conferenza  unificata,  ai
          sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281,  sono  individuati  e  abrogati  gli
          adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al
          presente articolo. 
                6. Entro il medesimo termine di cui al comma  5,  con
          decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          previa intesa in sede di  Conferenza  unificata,  ai  sensi
          dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
          1997, n. 281, e' adottato un Piano tipo, quale strumento di
          supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel  Piano
          tipo sono definite modalita'  semplificate  per  l'adozione
          del Piano di cui al comma 1 da parte delle  amministrazioni
          con meno di cinquanta dipendenti. 
                6-bis. In sede di  prima  applicazione  il  Piano  e'
          adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine
          non  si  applicano  le  sanzioni  previste  dalle  seguenti
          disposizioni: 
                  a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27
          ottobre 2009, n. 150; 
                  b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015,
          n. 124; 
                  c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165. 
                7. In caso di  mancata  adozione  del  Piano  trovano
          applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10,  comma  5,
          del decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150,  ferme
          restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera
          b), del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito,
          con modificazioni, dallalegge 11 agosto 2014,  n.  114.  In
          caso di differimento del termine  previsto  a  legislazione
          vigente per l'approvazione del bilancio, gli  enti  locali,
          nelle more dell'approvazione del Piano, possono  aggiornare
          la sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno
          di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con
          gli stanziamenti di bilancio e nel  rispetto  delle  regole
          per l'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio
          provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto  di
          lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 9,  comma
          1-quinquies, ultimo periodo, del  decreto-legge  24  giugno
          2016, n. 113, convertito, con modificazioni,  dallalegge  7
          agosto 2016, n. 160. 
                7-bis. Le Regioni, per quanto riguarda le  aziende  e
          gli enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,  adeguano  i
          rispettivi ordinamenti  ai  principi  di  cui  al  presente
          articolo e ai contenuti del  Piano  tipo  definiti  con  il
          decreto di cui al comma 6. 
                7-ter. Nell'ambito della sezione del  Piano  relativa
          alla formazione del personale, le amministrazioni di cui al
          comma 1 indicano quali elementi necessari gli  obiettivi  e
          le occorrenti risorse finanziarie, nei limiti di  quelle  a
          tale scopo disponibili, prevedendo l'impiego delle  risorse
          proprie e di quelle attribuite dallo  Stato  o  dall'Unione
          europea, nonche' le metodologie formative  da  adottare  in
          riferimento  ai  diversi  destinatari.  A   tal   fine   le
          amministrazioni di cui al comma 1  individuano  al  proprio
          interno  dirigenti  e  funzionari   aventi   competenze   e
          conoscenze idonee per svolgere attivita' di formazione  con
          risorse interne e per esercitare la funzione di  docente  o
          di tutor, per i quali sono predisposti  specifici  percorsi
          formativi. 
                8.  All'attuazione  delle  disposizioni  di  cui   al
          presente articolo le amministrazioni interessate provvedono
          con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
          a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di  15.000
          abitanti provvedono  al  monitoraggio  dell'attuazione  del
          presente  articolo  e  al  monitoraggio  delle  performance
          organizzative  anche  attraverso  l'individuazione  di   un
          ufficio  associato   tra   quelli   esistenti   in   ambito
          provinciale o metropolitano, secondo le  indicazioni  delle
          Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane. 
                8-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica
          della Presidenza del Consiglio dei  ministri  e'  istituito
          l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico con il compito
          di  promuovere  lo  sviluppo  strategico  del  Piano  e  le
          connesse iniziative  di  indirizzo  in  materia  di  lavoro
          agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione
          della performance, formazione e valorizzazione del capitale
          umano, nonche' di garantire  la  piena  applicazione  delle
          attivita' di  monitoraggio  sull'effettiva  utilita'  degli
          adempimenti richiesti dai  piani  non  inclusi  nel  Piano,
          anche con specifico riguardo all'impatto delle  riforme  in
          materia  di  pubblica  amministrazione.  Con  decreto   del
          Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente disposizione, sono definiti la composizione  e  il
          funzionamento  dell'Osservatorio.  All'istituzione   e   al
          funzionamento  dell'Osservatorio  si  provvede  nei  limiti
          delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
          a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza  pubblica.  Ai  componenti  dell'Osservatorio   non
          spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di  spesa,
          o altri emolumenti comunque denominati.»