Art. 4 
 
Inclusione sociale e accesso delle persone con  disabilita'  tra  gli
  obiettivi di produttivita' nella pubblica amministrazione 
  1. Al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Nel valutare la performance individuale ed organizzativa di
cui al comma 4  si  tiene  conto  del  raggiungimento  o  meno  degli
obiettivi per l'effettiva inclusione sociale  e  la  possibilita'  di
accesso alle persone con disabilita' di  cui  all'articolo  5,  comma
2-bis, anche ai fini  dell'applicazione  dei  commi  5  e  5-bis  del
presente articolo.»; 
    b) all'articolo 5, dopo il comma 2,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: 
      «2-bis.  Gli  obiettivi,  anche  nell'ottica  di  una  corretta
allocazione delle risorse, assicurano l'effettiva inclusione  sociale
e le possibilita' di accesso delle persone con disabilita'.»; 
    c) all'articolo 9, comma 1, dopo la lettera d), e'  aggiunta,  in
fine, la seguente: 
    «d-bis) agli indicatori di performance relativi al raggiungimento
degli obiettivi derivanti dalla programmazione strategica della piena
accessibilita' delle amministrazioni,  da  parte  delle  persone  con
disabilita'.». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo degli artt. 3, 5 e 9  del  citato
          decreto  legislativo  27  ottobre  2009,   n.   150,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 3 (Principi generali). - 1.La misurazione e  la
          valutazione della performance sono volte  al  miglioramento
          della qualita' dei servizi  offerti  dalle  amministrazioni
          pubbliche,   nonche'   alla   crescita   delle   competenze
          professionali, attraverso la valorizzazione  del  merito  e
          l'erogazione dei  premi  per  i  risultati  perseguiti  dai
          singoli e dalle unita' organizzative in un quadro  di  pari
          opportunita' di diritti e doveri, trasparenza dei risultati
          delle amministrazioni pubbliche e delle  risorse  impiegate
          per il loro perseguimento. 
                2. Ogni amministrazione pubblica e' tenuta a misurare
          ed   a   valutare   la    performance    con    riferimento
          all'amministrazione  nel   suo   complesso,   alle   unita'
          organizzative o aree di responsabilita' in cui si  articola
          e ai singoli dipendenti, secondo le modalita' indicate  nel
          presente Titolo e gli indirizzi impartiti dal  Dipartimento
          della       funzione        pubblica        ai        sensi
          dell'articolo19deldecreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
          convertito, con modificazioni, dallalegge 11  agosto  2014,
          n. 114. 
                3. Le amministrazioni pubbliche adottano modalita'  e
          strumenti di  comunicazione  che  garantiscono  la  massima
          trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e
          le valutazioni della performance. 
                4. Le amministrazioni  pubbliche  adottano  metodi  e
          strumenti  idonei  a  misurare,  valutare  e  premiare   la
          performance individuale  e  quella  organizzativa,  secondo
          criteri   strettamente    connessi    al    soddisfacimento
          dell'interesse  del  destinatario  dei  servizi   e   degli
          interventi. 
                4-bis. Nel valutare  la  performance  individuale  ed
          organizzativa  di  cui  al  comma  4  si  tiene  conto  del
          raggiungimento  o  meno  degli  obiettivi  per  l'effettiva
          inclusione  sociale  e  la  possibilita'  di  accesso  alle
          persone con disabilita' di cui all'articolo 5, comma 2-bis,
          anche ai fini dell'applicazione dei commi  5  e  5-bis  del
          presente articolo. 
                5. Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo
          e'  condizione  necessaria  per  l'erogazione  di  premi  e
          componenti  del   trattamento   retributivo   legati   alla
          performance e  rileva  ai  fini  del  riconoscimento  delle
          progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi  di
          responsabilita'  al  personale,  nonche'  del  conferimento
          degli incarichi dirigenziali. 
                5-bis. La  valutazione  negativa,  come  disciplinata
          nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione  della
          performance,  rileva  ai   fini   dell'accertamento   della
          responsabilita' dirigenziale e ai fini dell'irrogazione del
          licenziamento   disciplinare   ai    sensi    dell'articolo
          55-quater,  comma  1,  lettera   f-quinquies),   deldecreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove  resa  a  tali  fini
          specifici nel  rispetto  delle  disposizioni  del  presente
          decreto. 
                6.  Fermo  quanto   previsto   dall'   articolo   13,
          dall'applicazione delle disposizioni  del  presente  Titolo
          non devono derivare nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
          pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano a  tale
          fine  le   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
          disponibili a legislazione vigente.» 
                «Art. 5 (Obiettivi e indicatori). - 01. Gli obiettivi
          si articolano in: 
                  a)  obiettivi  generali,   che   identificano,   in
          coerenza  con  le  priorita'  delle   politiche   pubbliche
          nazionali nel quadro del programma di  Governo  e  con  gli
          eventuali indirizzi adottati dal Presidente  del  Consiglio
          dei ministri ai sensi dell'articolo8deldecreto  legislativo
          30 luglio 1999, n.  286,  le  priorita'  strategiche  delle
          pubbliche amministrazioni in relazione alle attivita' e  ai
          servizi  erogati,  anche  tenendo  conto  del  comparto  di
          contrattazione di appartenenza  e  in  relazione  anche  al
          livello  e  alla  qualita'  dei  servizi  da  garantire  ai
          cittadini; 
                  b)   obiettivi   specifici   di    ogni    pubblica
          amministrazione, individuati, in coerenza con la  direttiva
          annuale   adottata   ai   sensi    dell'articolo8deldecreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  nel  Piano  della
          performance di cui all'articolo 10. 
                1. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera a), sono
          determinati con  apposite  linee  guida  adottate  su  base
          triennale con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri. Per gli enti territoriali, il decreto di  cui  al
          primo  periodo  e'  adottato  previa  intesa  in  sede   di
          Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo8dellalegge   5
          giugno 2003, n. 131. Gli obiettivi  di  cui  al  comma  01,
          lettera b), sono programmati, in coerenza con gli obiettivi
          generali, su base triennale e definiti,  prima  dell'inizio
          del  rispettivo  esercizio,  dagli  organi   di   indirizzo
          politico-amministrativo,      sentiti       i       vertici
          dell'amministrazione  che  a  loro   volta   consultano   i
          dirigenti o i responsabili delle unita' organizzative.  Gli
          obiettivi sono definiti in coerenza con  gli  obiettivi  di
          bilancio  indicati  nei  documenti  programmatici  di   cui
          allalegge 31 dicembre 2009, n. 196, e di cui alla normativa
          economica e finanziaria applicabile  alle  regioni  e  agli
          enti locali e il loro conseguimento costituisce  condizione
          per   l'erogazione   degli   incentivi    previsti    dalla
          contrattazione integrativa. Nelle more dell'adozione  delle
          linee guida di  determinazione  degli  obiettivi  generali,
          ogni  pubblica  amministrazione  programma  e  definisce  i
          propri obiettivi, secondo i tempi stabiliti per  l'adozione
          del  Piano  di  cui  all'articolo   10,   salvo   procedere
          successivamente al loro aggiornamento. 
                1-bis. Nel caso di gestione associata di funzioni  da
          parte  degli  enti  locali,  su  base   volontaria   ovvero
          obbligatoria ai  sensi  dell'articolo14deldecreto-legge  31
          maggio  2010,  n.  78,   convertito,   con   modificazioni,
          dallalegge 30 luglio 2010, n. 122, gli obiettivi  specifici
          relativi all'espletamento di tali  funzioni  sono  definiti
          unitariamente. 
                1-ter.  Nel  caso  di  differimento  del  termine  di
          adozione   del   bilancio   di   previsione   degli    enti
          territoriali, devono  essere  comunque  definiti  obiettivi
          specifici  per  consentire   la   continuita'   dell'azione
          amministrativa. 
                2. Gli obiettivi sono: 
                  a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della
          collettivita', alla missione istituzionale, alle  priorita'
          politiche ed alle strategie dell'amministrazione; 
                  b) specifici e misurabili  in  termini  concreti  e
          chiari; 
                  c)   tali   da   determinare    un    significativo
          miglioramento della qualita' dei servizi  erogati  e  degli
          interventi; 
                  d) riferibili ad un arco temporale determinato,  di
          norma corrispondente ad un anno; 
                  e) commisurati ai valori di  riferimento  derivanti
          da standard definiti a livello nazionale e  internazionale,
          nonche' da comparazioni con amministrazioni omologhe; 
                  f)   confrontabili   con    le    tendenze    della
          produttivita'  dell'amministrazione  con  riferimento,  ove
          possibile, almeno al triennio precedente; 
                  g) correlati alla quantita' e alla  qualita'  delle
          risorse disponibili. 
              2-bis. Gli obiettivi, anche nell'ottica di una corretta
          allocazione   delle   risorse,    assicurano    l'effettiva
          inclusione sociale  e  le  possibilita'  di  accesso  delle
          persone con disabilita'.» 
                 «Art. 9 (Ambiti di misurazione e  valutazione  della
          performance  individuale).  -  1.  La  misurazione   e   la
          valutazione della performance individuale dei  dirigenti  e
          del personale responsabile di una unita'  organizzativa  in
          posizione  di  autonomia  e  responsabilita',  secondo   le
          modalita' indicate nel sistema di cui  all'articolo  7,  e'
          collegata: (21) 
                  a)  agli   indicatori   di   performance   relativi
          all'ambito organizzativo  di  diretta  responsabilita',  ai
          quali e' attribuito un peso  prevalente  nella  valutazione
          complessiva; (22) 
                  b)  al  raggiungimento   di   specifici   obiettivi
          individuali; 
                  c) alla qualita'  del  contributo  assicurato  alla
          performance  generale  della  struttura,  alle   competenze
          professionali  e   manageriali   dimostrate,   nonche'   ai
          comportamenti organizzativi richiesti per il piu'  efficace
          svolgimento delle funzioni assegnate; (23) 
                  d)  alla  capacita'  di  valutazione   dei   propri
          collaboratori,   dimostrata   tramite   una   significativa
          differenziazione dei giudizi; 
                  d-bis) agli indicatori di performance  relativi  al
          raggiungimento    degli    obiettivi    derivanti     dalla
          programmazione strategica della piena accessibilita'  delle
          amministrazioni, da parte delle persone con disabilita'. 
                1-bis. La misurazione e valutazione della performance
          individuale dei dirigenti titolari degli incarichi  di  cui
          all'articolo19, commi 3  e  4,  deldecreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e' collegata altresi' al raggiungimento
          degli obiettivi individuati nella  direttiva  generale  per
          l'azione amministrativa e la gestione  e  nel  Piano  della
          performance,  nonche'  di  quelli  specifici  definiti  nel
          contratto individuale. 
                2.  La  misurazione  e  la  valutazione  svolte   dai
          dirigenti sulla performance individuale del personale  sono
          effettuate sulla base del sistema di cui all'articolo  7  e
          collegate: 
                  a) al  raggiungimento  di  specifici  obiettivi  di
          gruppo o individuali; 
                  b) alla qualita'  del  contributo  assicurato  alla
          performance dell'unita' organizzativa di appartenenza, alle
          competenze dimostrate ed ai comportamenti  professionali  e
          organizzativi. 
                3.Nella valutazione di  performance  individuale  non
          sono considerati i periodi di  congedo  di  maternita',  di
          paternita' e parentale.»