Art. 5 
 
                  Rappresentanti delle associazioni 
 
  1. Le associazioni rappresentative delle  persone  con  disabilita'
iscritte al  Registro  unico  nazionale  del  Terzo  settore  di  cui
all'articolo 45 del  decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.  117,
partecipano,  nei  modi  definiti  dall'Organismo   indipendente   di
valutazione, sentito il dirigente di cui all'articolo 6, comma 2-bis,
del  decreto-legge  9   giugno   2021,   n.   80,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, come  inserito  dal
presente decreto,  secondo  criteri  di  maggiore  rappresentativita'
nazionale o territoriale e sulla base  di  specifiche  competenze  ed
esperienze per materia,  alla  formazione  della  sezione  del  Piano
integrato di attivita' ed organizzazione di cui all'articolo 6, comma
2, lettera f), del medesimo decreto-legge  n.  80  del  2021  e  alla
predisposizione delle proposte che il  dirigente  di  cui  al  citato
articolo 6, comma 2-bis, del  decreto-legge  n.  80  del  2021,  come
inserito dal presente decreto, formula per l'elaborazione delle parti
del Piano relativamente alle lettere a) e b) del comma 2 del medesimo
articolo 6. 
  2. Le associazioni rappresentative delle  persone  con  disabilita'
iscritte al  Registro  unico  nazionale  del  Terzo  settore  di  cui
all'articolo 45, del decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.  117,
possono presentare osservazioni,  nei  modi  definiti  dall'Organismo
indipendente di valutazione, relativamente ai profili che  riguardano
le possibilita' di accesso e l'inclusione sociale delle  persone  con
disabilita', al piano della performance di cui all'articolo 10, comma
1, lettera a), del decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,
quando ne sia prevista la redazione nonche'  alla  relazione  di  cui
alla lettera b), del comma 1, del medesimo articolo 10. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta l'articolo 45 del  decreto  legislativo  3
          luglio 2017, n. 117 (Codice  del  Terzo  settore,  a  norma
          dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6  giugno
          2016, n. 106.): 
                «Art.  45  (Registro  unico   nazionale   del   Terzo
          settore). - 1. Presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e' istituito il Registro unico  nazionale
          del  Terzo  settore,   operativamente   gestito   su   base
          territoriale e con modalita' informatiche in collaborazione
          con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine,
          individua, entro centottanta giorni dalla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto,  la  struttura  competente.
          Presso  le  Regioni,  la  struttura  di  cui   al   periodo
          precedente e' indicata come «Ufficio regionale del Registro
          unico nazionale del  Terzo  settore».  Presso  le  Province
          autonome la stessa  assume  la  denominazione  di  «Ufficio
          provinciale  del  Registro  unico   nazionale   del   Terzo
          settore». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
          individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale
          non generale disponibile a legislazione vigente la  propria
          struttura competente  di  seguito  indicata  come  «Ufficio
          statale del Registro unico nazionale del Terzo settore». 
                2. Il registro e' pubblico ed e' reso  accessibile  a
          tutti gli interessati in modalita' telematica.» 
              -  Per il testo dell'articolo  6  del  decreto-legge  9
          giugno 2021, n. 80 si veda nelle note all'art. 3. 
              -  Si  riporta  l'articolo  10   del   citato   decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: 
                «Art. 10 (Piano della performance e  Relazione  sulla
          performance). -  1. Al  fine  di  assicurare  la  qualita',
          comprensibilita'  ed  attendibilita'   dei   documenti   di
          rappresentazione  della  performance,  le   amministrazioni
          pubbliche, redigono e  pubblicano  sul  sito  istituzionale
          ogni anno: 
                  a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance,
          documento  programmatico   triennale,   che   e'   definito
          dall'organo   di   indirizzo   politico-amministrativo   in
          collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo
          gli indirizzi impartiti  dal  Dipartimento  della  funzione
          pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua
          gli indirizzi e gli obiettivi strategici  ed  operativi  di
          cui all'articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce,  con
          riferimento agli obiettivi  finali  ed  intermedi  ed  alle
          risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
          della   performance   dell'amministrazione,   nonche'   gli
          obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
          indicatori; 
                  b) entro il 30 giugno, la Relazione  annuale  sulla
          performance, che  e'  approvata  dall'organo  di  indirizzo
          politico-amministrativo  e   validata   dall'Organismo   di
          valutazione ai sensi dell'articolo 14 e  che  evidenzia,  a
          consuntivo,  con   riferimento   all'anno   precedente,   i
          risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
          singoli  obiettivi  programmati  ed   alle   risorse,   con
          rilevazione degli eventuali scostamenti, e il  bilancio  di
          genere realizzato. 
                1-bis.  Per  gli  enti  locali,  ferme  restando   le
          previsioni di cui all'articolo 169, comma 3-bis, deldecreto
          legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  la  Relazione  sulla
          performance di cui al comma  1,  lettera  b),  puo'  essere
          unificata al rendiconto della gestione di cui  all'articolo
          227 del citato decreto legislativo. 
                1-ter. Il Piano della performance di cui al comma  1,
          lettera a), e' predisposto a  seguito  della  presentazione
          alle Camere del documento di economia  e  finanza,  di  cui
          all'articolo10dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Piano
          delle performance e' adottato non oltre il termine  di  cui
          al comma 1, lettera a), in coerenza con le note integrative
          al bilancio di previsione di  cui  all'articolo21dellalegge
          31 dicembre 2009, n. 196, o con il piano degli indicatori e
          dei    risultati    attesi    di    bilancio,    di     cui
          all'articolo19deldecreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. 
                2. 
                3. 
                4. 
                5. In  caso  di  mancata  adozione  del  Piano  della
          performance  e'   fatto   divieto   di   erogazione   della
          retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano  avere
          concorso alla mancata adozione del Piano, per  omissione  o
          inerzia   nell'adempimento   dei    propri    compiti,    e
          l'amministrazione  non  puo'  procedere  ad  assunzioni  di
          personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di
          collaborazione comunque denominati.  Nei  casi  in  cui  la
          mancata  adozione  del  Piano  o  della   Relazione   sulla
          performance dipenda da omissione o inerzia  dell'organo  di
          indirizzo di cui all'articolo  12,  comma  1,  lettera  c),
          l'erogazione dei trattamenti e delle premialita' di cui  al
          Titolo III e' fonte di responsabilita'  amministrativa  del
          titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e  che  ha
          concorso alla mancata adozione  del  Piano,  ai  sensi  del
          periodo precedente. In caso di  ritardo  nell'adozione  del
          Piano    o    della    Relazione     sulla     performance,
          l'amministrazione comunica tempestivamente le  ragioni  del
          mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione
          pubblica.»