Art. 6 
 
Responsabile  del  processo  di   inserimento   delle   persone   con
                 disabilita' nell'ambiente di lavoro 
 
  1. All'articolo 39-ter del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «Al fine di garantire» sono  sostituite
dalle seguenti: «Al fine di dare attuazione all'articolo 7, comma  1,
e garantire», le  parole  «con  piu'  di  duecento  dipendenti»  sono
soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in  ambiente
di lavoro delle persone con disabilita' individuato  nell'ambito  del
personale in servizio»; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Il responsabile di cui al comma 1 e' individuato tra  i
dirigenti di ruolo ovvero tra  gli  altri  dipendenti  ed  e'  scelto
prioritariamente tra coloro  i  quali  abbiano  esperienza  sui  temi
dell'inclusione  sociale  e  dell'accessibilita'  delle  persone  con
disabilita' anche comprovata da specifica formazione. 
 
          Note all'art. 6: 
              -  Si riporta il testo dell'articolo 39- ter del citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come  modificato
          dal presente decreto: 
                «Art.   39-ter   (Responsabile   dei   processi    di
          inserimento delle persone con disabilita'). -  1.  Al  fine
          di dare attuazione all'articolo 7,  comma  1,  e  garantire
          un'efficace  integrazione  nell'ambiente  di  lavoro  delle
          persone  con  disabilita',  le  amministrazioni  pubbliche,
          senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica  e
          nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e  strumentali
          disponibili   a   legislazione   vigente,    nominano    un
          responsabile dei processi di  inserimento  in  ambiente  di
          lavoro   delle   persone   con   disabilita'    individuato
          nell'ambito del personale in servizio. 
                1-bis.  Il  responsabile  di  cui  al  comma   1   e'
          individuato tra i dirigenti di ruolo ovvero tra  gli  altri
          dipendenti ed e' scelto prioritariamente tra coloro i quali
          abbiano  esperienza  sui  temi  dell'inclusione  sociale  e
          dell'accessibilita' delle  persone  con  disabilita'  anche
          comprovata da specifica formazione. 
                2. Il responsabile dei processi di inserimento svolge
          le seguenti funzioni: 
                  a) cura i rapporti  con  il  centro  per  l'impiego
          territorialmente competente  per  l'inserimento  lavorativo
          dei  disabili,  nonche'  con  i  servizi  territoriali  per
          l'inserimento mirato; 
                  b) predispone, sentito il medico  competente  della
          propria  amministrazione  ed  eventualmente   il   comitato
          tecnico  di  cui  allalegge  12  marzo  1999,  n.  68,  gli
          accorgimenti organizzativi e propone,  ove  necessario,  le
          soluzioni tecnologiche  per  facilitare  l'integrazione  al
          lavoro  anche   ai   fini   dei   necessari   accomodamenti
          ragionevoli di cui all'articolo 3, comma 3-bis,  deldecreto
          legislativo 9 luglio 2003, n. 216; 
                  c)   verifica   l'attuazione   del   processo    di
          inserimento, recependo e segnalando ai  servizi  competenti
          eventuali  situazioni  di  disagio  e  di  difficolta'   di
          integrazione.»