Art. 6 Responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilita' nell'ambiente di lavoro 1. All'articolo 39-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «Al fine di garantire» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di dare attuazione all'articolo 7, comma 1, e garantire», le parole «con piu' di duecento dipendenti» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in ambiente di lavoro delle persone con disabilita' individuato nell'ambito del personale in servizio»; b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Il responsabile di cui al comma 1 e' individuato tra i dirigenti di ruolo ovvero tra gli altri dipendenti ed e' scelto prioritariamente tra coloro i quali abbiano esperienza sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilita' delle persone con disabilita' anche comprovata da specifica formazione.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'articolo 39- ter del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto: «Art. 39-ter (Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilita'). - 1. Al fine di dare attuazione all'articolo 7, comma 1, e garantire un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilita', le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nominano un responsabile dei processi di inserimento in ambiente di lavoro delle persone con disabilita' individuato nell'ambito del personale in servizio. 1-bis. Il responsabile di cui al comma 1 e' individuato tra i dirigenti di ruolo ovvero tra gli altri dipendenti ed e' scelto prioritariamente tra coloro i quali abbiano esperienza sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilita' delle persone con disabilita' anche comprovata da specifica formazione. 2. Il responsabile dei processi di inserimento svolge le seguenti funzioni: a) cura i rapporti con il centro per l'impiego territorialmente competente per l'inserimento lavorativo dei disabili, nonche' con i servizi territoriali per l'inserimento mirato; b) predispone, sentito il medico competente della propria amministrazione ed eventualmente il comitato tecnico di cui allalegge 12 marzo 1999, n. 68, gli accorgimenti organizzativi e propone, ove necessario, le soluzioni tecnologiche per facilitare l'integrazione al lavoro anche ai fini dei necessari accomodamenti ragionevoli di cui all'articolo 3, comma 3-bis, deldecreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216; c) verifica l'attuazione del processo di inserimento, recependo e segnalando ai servizi competenti eventuali situazioni di disagio e di difficolta' di integrazione.»