Art. 7 Carta dei servizi 1. Le pubbliche amministrazioni che erogano servizi e i concessionari di pubblici servizi sono tenuti ad indicare nella carta dei servizi i livelli di qualita' del servizio erogato relativamente alla effettiva accessibilita' delle prestazioni per le persone con disabilita', evidenziando quanto previsto dalla normativa vigente nello specifico settore di riferimento, indicando chiaramente ed in maniera accessibile per le varie disabilita' i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura e le modalita' con cui esigerli, anche attraverso gli organi o le autorita' di controllo preposte.