Art. 7 
 
                          Carta dei servizi 
 
  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  che   erogano   servizi   e   i
concessionari di pubblici servizi sono tenuti ad indicare nella carta
dei servizi i livelli di qualita' del servizio erogato  relativamente
alla effettiva accessibilita' delle prestazioni per  le  persone  con
disabilita', evidenziando quanto  previsto  dalla  normativa  vigente
nello specifico settore di riferimento, indicando chiaramente  ed  in
maniera accessibile per le varie  disabilita'  i  diritti,  anche  di
natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei
gestori del servizio e dell'infrastruttura e  le  modalita'  con  cui
esigerli, anche attraverso gli organi o  le  autorita'  di  controllo
preposte.