Art. 9 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili
a legislazione vigente.