Art. 10 
 
 
                              Portavoce 
 
  1. Il Ministro, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000,
n.   150,    puo'    nominare    un    portavoce,    anche    esterno
all'amministrazione, che, in  collaborazione  con  l'Ufficio  stampa,
cura i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di
informazione. 
  2. Al portavoce del  Ministro,  se  nominato,  spetta  l'indennita'
prevista dall'articolo 7, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150,
a valere sugli ordinari stanziamenti  di  bilancio  degli  Uffici  di
diretta collaborazione. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta l'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n.
          150, recante: "Disciplina delle attivita' di informazione e
          di   comunicazione   delle   pubbliche    amministrazioni»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 136 del 13.06.2000: 
                «Art.  7  (Portavoce).  -  1.  L'organo  di   vertice
          dell'amministrazione pubblica puo' essere coadiuvato da  un
          portavoce, anche esterno all'amministrazione,  con  compiti
          di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere
          politico-istituzionale con gli organi di  informazione.  Il
          portavoce, incaricato dal medesimo organo,  non  puo',  per
          tutta la durata del relativo incarico, esercitare attivita'
          nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della  stampa
          e delle relazioni pubbliche. 
                2.  Al  portavoce  e'   attribuita   una   indennita'
          determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse
          disponibili appositamente iscritte in bilancio da  ciascuna
          amministrazione per le medesime finalita'».