Art. 14 
 
 
                        Modalita' di gestione 
 
  1. La gestione delle risorse umane e degli stanziamenti di bilancio
di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettere d) ed  e),  nonche'
ogni adempimento datoriale  delegabile,  sono  attribuiti,  ai  sensi
dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 165
del 2001, al dirigente di livello generale  di  cui  all'articolo  2,
comma 2, preposto al centro di responsabilita' «Gabinetto e Uffici di
diretta collaborazione all'opera del Ministro», o,  in  mancanza,  al
Capo di Gabinetto, che possono delegare i relativi adempimenti ad  un
dirigente  del  Ministero,  nonche'  avvalersi,  ove   ricorrano   le
condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7  agosto
1997,  n.  279,  dei   competenti   Uffici   del   Dipartimento   per
l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e  i  servizi
con riferimento, in particolare, ai trattamenti economici individuali
e alle indennita' spettanti al personale assegnato agli Uffici di cui
all'articolo 1, comma 2, e alle spese  da  imputare  ai  capitoli  di
bilancio a gestione unificata. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Per l'articolo 14, comma 1, del  decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165 si veda nelle note all'articolo 1. 
              - Si riporta l'articolo 4  del  decreto  legislativo  7
          agosto 1997, n. 279, recante: «Individuazione delle  unita'
          previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del
          sistema  di  tesoreria   unica   e   ristrutturazione   del
          rendiconto generale dello Stato, pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 195 del 22.08.1997: 
                "Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali).
          - 1. Al fine  del  contenimento  dei  costi  e  di  evitare
          duplicazioni di strutture, la gestione di  talune  spese  a
          carattere   strumentale,   comuni   a   piu'   centri    di
          responsabilita'  amministrativa  nell'ambito  dello  stesso
          Ministero, puo' essere  affidata  ad  un  unico  ufficio  o
          struttura di servizio. 
                2. L'individuazione delle spese che sono  svolte  con
          le modalita' di cui al comma  1,  nonche'  degli  uffici  o
          strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro
          competente,  con  proprio  decreto,  previo   assenso   del
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato. 
              3.   I   titolari   dei   centri   di   responsabilita'
          amministrativa ai  quali  le  spese  comuni  sono  riferite
          provvedono  a  quanto  necessario  affinche'  l'ufficio  di
          gestione  unificata,  possa   procedere,   anche   in   via
          continuativa, all'esecuzione delle spese e  all'imputazione
          delle  stesse   all'unita'   previsionale   di   rispettiva
          pertinenza.».