Art. 19 Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti e dei Direttori generali 1. I Capi dei Dipartimenti e i dirigenti preposti agli Uffici di livello dirigenziale generale compresi nei Dipartimenti si riuniscono, anche in modalita' telematica, in conferenza per trattare le questioni attinenti al coordinamento dell'attivita' dei rispettivi uffici e per formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive, volte ad assicurare il raccordo operativo fra i dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. La Conferenza e' convocata e presieduta dal Ministro o, su sua delega, dal Capo di Gabinetto. La convocazione, da effettuarsi periodicamente in adunanza plenaria, con cadenza almeno semestrale, puo' avvenire anche su proposta dei Capi dei Dipartimenti. In ragione della natura degli argomenti trattati nel corso della Conferenza, i relativi esiti possono essere trasmessi all'Organismo indipendente di valutazione della performance. 2. Il servizio di segreteria, necessario per i lavori della Conferenza, e' assicurato dal Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi.