Art. 19 
 
 
           Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti 
                      e dei Direttori generali 
 
  1. I Capi dei Dipartimenti e i dirigenti preposti  agli  Uffici  di
livello  dirigenziale   generale   compresi   nei   Dipartimenti   si
riuniscono, anche in modalita' telematica, in conferenza per trattare
le questioni attinenti al coordinamento dell'attivita' dei rispettivi
uffici e per formulare  al  Ministro  proposte  per  l'emanazione  di
indirizzi e direttive, volte ad assicurare il raccordo operativo  fra
i dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle  relative  funzioni.
La Conferenza e' convocata  e  presieduta  dal  Ministro  o,  su  sua
delega, dal  Capo  di  Gabinetto.  La  convocazione,  da  effettuarsi
periodicamente in adunanza plenaria, con cadenza  almeno  semestrale,
puo' avvenire anche su proposta dei Capi dei Dipartimenti. In ragione
della natura degli argomenti trattati nel corso della  Conferenza,  i
relativi esiti possono essere trasmessi all'Organismo indipendente di
valutazione della performance. 
  2. Il  servizio  di  segreteria,  necessario  per  i  lavori  della
Conferenza,  e'  assicurato  dal  Dipartimento   per   l'innovazione,
l'amministrazione generale, il personale e i servizi.