Art. 22 
 
 
           Direzione generale per le politiche migratorie 
        e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti 
 
  1.  La  Direzione  generale  per  le  politiche  migratorie  e  per
l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti, che si  articola  in
tre uffici dirigenziali di livello non generale, svolge  le  seguenti
funzioni: 
    a) effettua, in collaborazione  con  la  Direzione  generale  per
l'innovazione  e  l'organizzazione  digitale,  la  statistica  e   la
ricerca, l'analisi del fabbisogno  del  mercato  del  lavoro  per  la
definizione  dei  flussi  di  ingresso  di  lavoratori  stranieri,  e
programma i flussi, gestisce e monitora  le  quote  di  ingresso  dei
lavoratori stranieri e cura la cooperazione bilaterale  con  i  paesi
d'origine, in raccordo con le competenti amministrazioni dello Stato; 
    b) promuove, sviluppa e cura le politiche attive, l'inserimento e
il reinserimento lavorativo dei lavoratori stranieri, con particolare
attenzione alle fasce piu' vulnerabili, sentita la Direzione generale
delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e  degli
incentivi all'occupazione, in raccordo con le amministrazioni  e  gli
enti territoriali interessati; 
    c) monitora il mercato del lavoro dei migranti in  collaborazione
con  la  Direzione  generale  per  l'innovazione  e  l'organizzazione
digitale, la statistica e la ricerca  e,  in  collaborazione  con  la
medesima Direzione  generale,  cura  l'interconnessione  dei  sistemi
informativi in materia di politiche migratorie; 
    d) coordina le politiche per l'integrazione sociale e  lavorativa
degli stranieri immigrati e le  iniziative  volte  a  prevenire  e  a
contrastare la  discriminazione,  la  xenofobia  e  il  fenomeno  del
razzismo, per quanto di competenza; 
    e) programma e gestisce le risorse finanziarie per  le  politiche
migratorie attribuite al Ministero; 
    f) cura la tenuta del registro delle associazioni  e  degli  enti
che svolgono attivita' a favore degli immigrati; 
    g) in raccordo con  le  competenti  amministrazioni,  promuove  e
sviluppa iniziative relative alla tutela dei minori stranieri  e  dei
minori stranieri accolti nell'ambito di  programmi  solidaristici  di
accoglienza temporanea, incluso il censimento e il monitoraggio della
presenza dei minori  stranieri  non  accompagnati  e  delle  relative
modalita'  di  soggiorno   nel   territorio   nazionale,   attraverso
l'utilizzo  del  Sistema  informativo  nazionale   dei   minori   non
accompagnati (SIM); 
    h) vigila  sui  flussi  di  entrata  dei  lavoratori  esteri  non
comunitari; 
    i)  cura,  in  collaborazione  con  la  Direzione  generale   per
l'innovazione  e  l'organizzazione  digitale,  la  statistica  e   la
ricerca, lo sviluppo e la gestione del sistema riguardante l'anagrafe
internazionale  dei  lavoratori   extra-comunitari   prevista   dalla
normativa vigente in tema di immigrazione e  norme  sulla  condizione
dello straniero; 
    l) promuove e coordina  gli  interventi  umanitari  in  Italia  e
all'estero attribuiti al Ministero; 
    m)  cura  la  cooperazione   internazionale   nell'ambito   delle
iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro; 
    n) stipula  accordi  di  collaborazione  e  intese  tecniche  con
organizzazioni internazionali  o  con  soggetti  pubblici  e  privati
operanti nel campo della formazione e dei servizi per il  lavoro  nei
Paesi  terzi  per  la  promozione  di  percorsi   di   qualificazione
professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di
origine, in collaborazione con la Direzione generale delle  politiche
attive, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione; 
    o) provvede alla valutazione, all'approvazione e al  monitoraggio
dei  programmi  di  formazione  professionale  e   civico-linguistica
all'estero ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo  n.  286
del 1998; 
    p) coordina, con funzioni di segreteria, le attivita' del  Tavolo
operativo per la definizione di una nuova strategia di  contrasto  al
caporalato e allo sfruttamento lavorativo in  agricoltura,  istituito
dall'articolo 25-quater del decreto-legge 23 ottobre  2018,  n.  119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.  136,
e le attivita' dei relativi Gruppi di lavoro, inclusa la gestione  ed
il monitoraggio degli interventi finanziati in attuazione  del  Piano
triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura  e
al caporalato; 
    q) collabora con l'Ufficio legislativo per le attivita'  inerenti
agli aiuti di Stato nell'ambito delle materie di propria competenza; 
    r)  cura  i  rapporti  con  soggetti  esterni  nelle  materie  di
competenza; 
    s) cura le relazioni con organismi internazionali per le  materie
di propria competenza; 
    t) gestisce il contenzioso e gli affari legali nelle  materie  di
cui alle lettere che precedono; 
    u) altre competenze assegnate dalla vigente legislazione. 
 
          Note all'art. 22: 
              - Si riporta l'articolo  25-quater  del  decreto-legge,
          recante:  «Disposizioni  urgenti  in  materia   fiscale   e
          finanziaria», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.  247  del
          23.10.2018, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
          dicembre 2018, n. 136, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 293 del 18.12.2018: 
                «Art. 25-quater (Disposizioni in materia di contrasto
          al fenomeno del caporalato). - 1. Allo scopo di  promuovere
          la  programmazione  di  una  proficua  strategia   per   il
          contrasto  al  fenomeno  del  caporalato  e  del   connesso
          sfruttamento  lavorativo  in  agricoltura,  e'   istituito,
          presso il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,
          il "Tavolo  operativo  per  la  definizione  di  una  nuova
          strategia di contrasto al caporalato  e  allo  sfruttamento
          lavorativo in agricoltura", di seguito denominato "Tavolo".
          Il Tavolo, presieduto  dal  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali o da un  suo  delegato,  e'  composto  da
          rappresentanti ((dell'Autorita' politica  delegata  per  la
          coesione territoriale, dell'Autorita' politica delegata per
          le pari opportunita',))  del  Ministero  dell'interno,  del
          Ministero della giustizia, del  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministero
          delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,   dell'ANPAL,
          dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro,  dell'INPS,   del
          Comando Carabinieri per la tutela  del  lavoro,  del  Corpo
          della guardia di finanza, delle regioni  e  delle  province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e   dell'Associazione
          nazionale dei comuni italiani (ANCI). 
                Possono  partecipare   alle   riunioni   del   Tavolo
          rappresentanti dei datori di lavoro e  dei  lavoratori  del
          settore nonche' delle organizzazioni del Terzo settore. 
                2. I componenti del Tavolo sono  nominati  in  numero
          non superiore a quindici.  Con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  i
          Ministri delle politiche agricole alimentari,  forestali  e
          del turismo, della giustizia e  dell'interno,  da  adottare
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          legge di conversione del presente decreto,  sono  stabiliti
          l'organizzazione e il  funzionamento  del  Tavolo,  nonche'
          eventuali  forme   di   collaborazione   con   le   sezioni
          territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualita'. 
                3.  Il  Tavolo  opera  per   tre   anni   dalla   sua
          costituzione e  puo'  essere  prorogato  per  un  ulteriore
          triennio. 
                4.   Per   lo   svolgimento   delle   sue    funzioni
          istituzionali, il Tavolo si  avvale  del  supporto  di  una
          segreteria costituita nell'ambito delle  ordinarie  risorse
          umane    e    strumentali    della    Direzione    generale
          dell'immigrazione e delle  politiche  di  integrazione  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
                5. La partecipazione ai lavori del Tavolo e' gratuita
          e non da' diritto alla corresponsione  di  alcun  compenso,
          indennita' o emolumento comunque denominato, salvo rimborsi
          per spese di viaggio e di soggiorno. 
                6. A decorrere dall'anno  2019,  gli  oneri  relativi
          agli interventi  in  materia  di  politiche  migratorie  di
          competenza del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di cui all'articolo 45 del testo unico di  cui  al
          decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  per  gli
          interventi  di  competenza  nazionale  afferenti  al  Fondo
          nazionale per le politiche migratorie, per l'ammontare di 7
          milioni  di  euro,  sono  trasferiti,   per   le   medesime
          finalita', dal Fondo nazionale per le politiche sociali, di
          cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre  2000,
          n. 328, su appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti
          nello stato di previsione del Ministero del lavoro e  delle
          politiche  sociali,  nell'ambito  del   programma   "Flussi
          migratori per motivi di lavoro e politiche di  integrazione
          sociale   delle   persone   immigrate"    della    missione
          "Immigrazione, accoglienza  e  garanzia  dei  diritti".  La
          spesa complessiva relativa agli oneri di funzionamento  del
          Tavolo e' a valere sul Fondo  nazionale  per  le  politiche
          migratorie.»