Art. 23 Direzione generale per le politiche del terzo settore e della responsabilita' sociale delle imprese 1. La Direzione generale per le politiche del terzo settore e della responsabilita' sociale delle imprese, che si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale, svolge le seguenti funzioni: a) promuove, sviluppa e sostiene le attivita' di interesse generale svolte dagli enti del terzo settore, anche in collaborazione con le Regioni e gli enti locali, con le imprese e gli enti di ricerca; b) svolge le attivita' di competenza dell'ex Agenzia per il terzo settore come previsto dall'articolo 8, comma 23, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; c) cura, in collaborazione con il Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi, la diffusione dell'informazione in materia di terzo settore; d) cura, in collaborazione con la Direzione generale per l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca, la tenuta del Registro unico nazionale del terzo settore di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in coordinamento con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e verifica il funzionamento del sistema di registrazione degli enti del terzo settore e del sistema dei controlli sugli stessi, di cui all'articolo 95 del decreto legislativo n. 117 del 2017; e) rilascia le autorizzazioni per lo svolgimento delle attivita' di controllo sugli enti del terzo settore, di cui all'articolo 93, comma 5, e seguenti, del decreto legislativo n. 117 del 2017 e all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112; f) vigila sull'Organismo nazionale di controllo sui Centri di servizio per il volontariato (ONC), sulla Fondazione Italia sociale e sugli enti di cui all'articolo 95, comma 5, del decreto legislativo n. 117 del 2017; g) coordina le attivita' del Consiglio nazionale del terzo settore; h) promuove e sviluppa le attivita' di sostegno all'impresa sociale - inclusa l'attuazione della normativa di riferimento - ed esercita, anche attraverso l'Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 2017, la vigilanza sulle imprese sociali, ad esclusione di quelle aventi la forma di societa' cooperativa; i) promuove, sviluppa e coordina le politiche, le iniziative e le attivita' di sostegno alla diffusione della responsabilita' sociale d'impresa e delle organizzazioni (CSR); l) programma, sviluppa e attua le attivita' relative ai finanziamenti previsti dai Fondi strutturali comunitari per la realizzazione di iniziative e progetti di integrazione tra le politiche sociali e le politiche attive del lavoro; m) svolge le attivita' riguardanti la corresponsione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinato dai contribuenti alle organizzazioni del terzo settore previste dalle normative vigenti, curando altresi' i rapporti con l'Agenzia delle entrate; n) collabora con l'Ufficio legislativo per le attivita' inerenti agli aiuti di Stato nell'ambito delle materie di propria competenza; o) cura i rapporti con soggetti esterni nelle materie di competenza; p) cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza; q) gestisce il contenzioso e gli affari legali nelle materie di cui alle lettere che precedono; r) altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.
Note all'art. 23: - Si riporta il comma 23 dell'articolo 8 del decreto-legge del 2 marzo 2012, n. 16, recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 02.03.2012, convertito, con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28.04.2012: «23. L'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2000, e' soppressa dalla data di entrata in vigore del presente decreto e i compiti e le funzioni esercitati sono trasferiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che con appositi regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede ad adeguare il proprio assetto organizzativo, senza nuovi o maggiori oneri. Per il finanziamento dei compiti e delle attribuzioni trasferite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo periodo del presente comma, si fa fronte con le risorse a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133, nonche' le risorse giacenti in tesoreria sulla contabilita' speciale intestata all'Agenzia, opportunamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono altresi' trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dalla predetta Agenzia. Nelle more delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, recante riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rese necessarie dall'attuazione del presente comma, le funzioni trasferite ai sensi del presente comma sono esercitate dalla Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali del predetto Ministero. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». - Si riportano gli articoli 45, 93, comma 5 e 95, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 02.08.2017: «Art. 45 (Registro unico nazionale del Terzo settore). - 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalita' informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente. Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo precedente e' indicata come "Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore". Presso le Province autonome la stessa assume la denominazione di "Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore". Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale non generale disponibile a legislazione vigente la propria struttura competente di seguito indicata come "Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore". 2. Il registro e' pubblico ed e' reso accessibile a tutti gli interessati in modalita' telematica». «5. Le reti associative di cui all'articolo 41, comma 2 iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore e gli enti accreditati come Centri di servizio per il volontariato previsti dall'articolo 61, appositamente autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono svolgere attivita' di controllo ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c) nei confronti dei rispettivi aderenti». «5. La vigilanza sugli enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987, n. 476 e' esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Negli organi di controllo di tali enti deve essere assicurata la presenza di un rappresentante dell'Amministrazione vigilante. Gli enti medesimi trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il bilancio di cui all'articolo 13 entro dieci giorni dalla sua approvazione. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono trasferite le competenze relative alla ripartizione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 466, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni». - Si riporta l'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante: «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 27.07.2023: «2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali demanda all'Ispettorato nazionale del lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente decreto da parte delle imprese sociali».