Art. 23 
 
 
        Direzione generale per le politiche del terzo settore 
            e della responsabilita' sociale delle imprese 
 
  1. La Direzione generale per le politiche del terzo settore e della
responsabilita' sociale delle imprese, che si articola in tre  uffici
dirigenziali di livello non generale, svolge le seguenti funzioni: 
    a) promuove,  sviluppa  e  sostiene  le  attivita'  di  interesse
generale svolte dagli enti del terzo settore, anche in collaborazione
con le Regioni e gli enti locali,  con  le  imprese  e  gli  enti  di
ricerca; 
    b) svolge le attivita' di competenza dell'ex Agenzia per il terzo
settore come previsto dall'articolo 8, comma 23, del decreto-legge  2
marzo 2012, n. 16, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
aprile 2012, n. 44; 
    c) cura, in collaborazione con il Dipartimento per l'innovazione,
l'amministrazione generale, il personale e i servizi,  la  diffusione
dell'informazione in materia di terzo settore; 
    d)  cura,  in  collaborazione  con  la  Direzione  generale   per
l'innovazione  e  l'organizzazione  digitale,  la  statistica  e   la
ricerca, la tenuta del Registro unico nazionale del terzo settore  di
cui agli articoli 45 e seguenti  del  decreto  legislativo  3  luglio
2017, n. 117, in coordinamento con le Regioni e le Province  autonome
di Trento e di Bolzano, e verifica il funzionamento  del  sistema  di
registrazione  degli  enti  del  terzo  settore  e  del  sistema  dei
controlli  sugli  stessi,  di  cui  all'articolo   95   del   decreto
legislativo n. 117 del 2017; 
    e) rilascia le autorizzazioni per lo svolgimento delle  attivita'
di controllo sugli enti del terzo settore, di  cui  all'articolo  93,
comma 5, e seguenti, del  decreto  legislativo  n.  117  del  2017  e
all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.
112; 
    f) vigila sull'Organismo nazionale di  controllo  sui  Centri  di
servizio per il volontariato (ONC), sulla Fondazione Italia sociale e
sugli enti di cui all'articolo 95, comma 5, del  decreto  legislativo
n. 117 del 2017; 
    g) coordina  le  attivita'  del  Consiglio  nazionale  del  terzo
settore; 
    h) promuove e  sviluppa  le  attivita'  di  sostegno  all'impresa
sociale - inclusa l'attuazione della normativa di  riferimento  -  ed
esercita, anche attraverso l'Ispettorato  nazionale  del  lavoro,  ai
sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n.  112  del
2017, la vigilanza sulle imprese sociali,  ad  esclusione  di  quelle
aventi la forma di societa' cooperativa; 
    i) promuove, sviluppa e coordina le politiche, le iniziative e le
attivita' di sostegno alla diffusione della  responsabilita'  sociale
d'impresa e delle organizzazioni (CSR); 
    l)  programma,  sviluppa  e  attua  le  attivita'   relative   ai
finanziamenti  previsti  dai  Fondi  strutturali  comunitari  per  la
realizzazione  di  iniziative  e  progetti  di  integrazione  tra  le
politiche sociali e le politiche attive del lavoro; 
    m) svolge le attivita' riguardanti la corresponsione  del  5  per
mille dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  destinato  dai
contribuenti alle organizzazioni del  terzo  settore  previste  dalle
normative vigenti, curando altresi' i rapporti  con  l'Agenzia  delle
entrate; 
    n) collabora con l'Ufficio legislativo per le attivita'  inerenti
agli aiuti di Stato nell'ambito delle materie di propria competenza; 
    o)  cura  i  rapporti  con  soggetti  esterni  nelle  materie  di
competenza; 
    p) cura le relazioni con organismi internazionali per le  materie
di propria competenza; 
    q) gestisce il contenzioso e gli affari legali nelle  materie  di
cui alle lettere che precedono; 
    r) altre competenze assegnate dalla vigente legislazione. 
 
          Note all'art. 23: 
              -  Si  riporta  il  comma  23   dell'articolo   8   del
          decreto-legge  del  2   marzo   2012,   n.   16,   recante:
          «Disposizioni  urgenti  in   materia   di   semplificazioni
          tributarie,  di  efficientamento  e   potenziamento   delle
          procedure  di  accertamento»,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale   n.   52   del   02.03.2012,   convertito,   con
          modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28.04.2012: 
                «23. L'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di
          utilita' sociale (ONLUS) di cui al decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri 26  settembre  2000,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre  2000,  e'
          soppressa dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto  e  i  compiti  e  le  funzioni   esercitati   sono
          trasferiti  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali che con  appositi  regolamenti  adottati  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto  1988,
          n.  400,  provvede   ad   adeguare   il   proprio   assetto
          organizzativo,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri.  Per   il
          finanziamento dei compiti e delle  attribuzioni  trasferite
          al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al
          primo periodo del presente  comma,  si  fa  fronte  con  le
          risorse  a  valere  sull'autorizzazione  di  spesa  di  cui
          all'articolo 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133, nonche'
          le  risorse  giacenti  in  tesoreria   sulla   contabilita'
          speciale  intestata  all'Agenzia,  opportunamente   versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          agli  appositi  capitoli  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio.
          Al Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  sono
          altresi'   trasferite   tutte   le   risorse    strumentali
          attualmente utilizzate dalla predetta Agenzia.  Nelle  more
          delle modifiche  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144,  recante
          riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche
          sociali,  rese  necessarie  dall'attuazione  del   presente
          comma, le funzioni trasferite ai sensi del  presente  comma
          sono esercitate  dalla  Direzione  generale  per  il  terzo
          settore e le formazioni sociali del predetto Ministero. 
                Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma
          non devono derivare nuovi o maggiori oneri a  carico  della
          finanza pubblica». 
              - Si riportano gli articoli 45, 93, comma 5 e 95, comma
          5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,  recante:
          «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo  1,  comma
          2,  lettera  b),  della  legge  6  giugno  2016,  n.  106»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 02.08.2017: 
                «Art.  45  (Registro  unico   nazionale   del   Terzo
          settore). - 1. Presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e' istituito il Registro unico  nazionale
          del  Terzo  settore,   operativamente   gestito   su   base
          territoriale e con modalita' informatiche in collaborazione
          con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine,
          individua, entro centottanta giorni dalla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto,  la  struttura  competente.
          Presso  le  Regioni,  la  struttura  di  cui   al   periodo
          precedente e' indicata come "Ufficio regionale del Registro
          unico nazionale del  Terzo  settore".  Presso  le  Province
          autonome la stessa  assume  la  denominazione  di  "Ufficio
          provinciale  del  Registro  unico   nazionale   del   Terzo
          settore". Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
          individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale
          non generale disponibile a legislazione vigente la  propria
          struttura competente  di  seguito  indicata  come  "Ufficio
          statale del Registro unico nazionale del Terzo settore". 
                2. Il registro e' pubblico ed e' reso  accessibile  a
          tutti gli interessati in modalita' telematica». 
                «5. Le reti associative di cui all'articolo 41, comma
          2  iscritte  nell'apposita  sezione  del   Registro   unico
          nazionale del Terzo settore e  gli  enti  accreditati  come
          Centri   di   servizio   per   il   volontariato   previsti
          dall'articolo 61, appositamente autorizzati  dal  Ministero
          del lavoro e  delle  politiche  sociali,  possono  svolgere
          attivita' di controllo ai sensi del comma 1, lettere a), b)
          e c) nei confronti dei rispettivi aderenti». 
                «5. La vigilanza sugli enti di  cui  all'articolo  1,
          comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987,  n.  476
          e' esercitata dal Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali. Negli organi di controllo di tali enti deve essere
          assicurata    la    presenza    di    un     rappresentante
          dell'Amministrazione   vigilante.   Gli    enti    medesimi
          trasmettono al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali il bilancio di  cui  all'articolo  13  entro  dieci
          giorni dalla sua approvazione. Al Ministero  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali  sono  trasferite  le  competenze
          relative  alla   ripartizione   dei   contributi   di   cui
          all'articolo 2, comma 466, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244 e successive modificazioni». 
              - Si  riporta  l'articolo  15,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 3 luglio  2017,  n.  112,  recante:  «Revisione
          della disciplina in materia di  impresa  sociale,  a  norma
          dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge  6  giugno
          2016, n. 106», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  167
          del 27.07.2023: 
                  «2. Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali demanda all'Ispettorato nazionale del lavoro di cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 14  settembre  2015,
          n. 149, le funzioni ispettive, al  fine  di  verificare  il
          rispetto delle disposizioni del presente decreto  da  parte
          delle imprese sociali».