Art. 26 
 
 
        Direzione generale delle politiche attive del lavoro, 
     dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione 
 
  1. La Direzione generale delle politiche  attive  del  lavoro,  dei
servizi per il lavoro  e  degli  incentivi  all'occupazione,  che  si
articola in sei uffici dirigenziali di livello non  generale,  svolge
le seguenti funzioni: 
    a) provvede all'istruttoria per  l'esercizio  delle  funzioni  di
indirizzo da parte del Ministro in materia di politiche attive per il
lavoro; 
    b) cura la definizione dei livelli essenziali  delle  prestazioni
in materia di politiche attive del lavoro e  svolge  le  funzioni  di
verifica e controllo del rispetto dei medesimi; 
    c) gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili,  cura
la definizione delle linee guida in materia  di  collocamento  mirato
delle persone con disabilita', di  cui  all'articolo  1  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015,  n.  151,  la  relazione  biennale  al
Parlamento sullo stato di attuazione delle norme per  il  diritto  al
lavoro dei disabili, l'attuazione della Banca dati  sul  collocamento
mirato; 
    d) attua gli interventi  in  materia  di  copertura  delle  spese
generali di amministrazione degli enti privati gestori  di  attivita'
formativa ai sensi della legge 14 febbraio 1987, n. 40; 
    e) promuove e coordina le politiche di  formazione  e  le  azioni
rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e
del lavoro; 
    f) coordina la gestione delle  misure  di  politica  attiva,  del
collocamento mirato e delle politiche di attivazione  dei  lavoratori
disoccupati; 
    g) autorizza l'attivazione dei fondi  interprofessionali  per  la
formazione continua di cui all'articolo 118 della legge  23  dicembre
2000, n. 388, e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali  di  cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; 
    h) ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione; 
    i) attua le politiche  in  materia  di  istruzione  e  formazione
professionale e della formazione tecnica superiore, in  raccordo  con
il Ministero dell'istruzione e del merito; 
    l) cura la definizione dei livelli essenziali  delle  prestazioni
in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze  e  di
percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e  svolge
le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi; 
    m) provvede all'istruttoria per  l'esercizio  delle  funzioni  di
indirizzo da parte del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
concernenti la Rete  nazionale  dei  servizi  per  le  politiche  del
lavoro; 
    n) garantisce la ripartizione delle risorse  del  bilancio  dello
Stato alle regioni per il concorso alle spese  di  funzionamento  dei
centri per l'impiego; 
    o) provvede, in collaborazione  con  la  Direzione  generale  per
l'innovazione  e  l'organizzazione  digitale,  la  statistica  e   la
ricerca, al monitoraggio e all'elaborazione dei dati  concernenti  le
politiche occupazionali e del lavoro; 
    p) provvede, in collaborazione  con  la  Direzione  generale  per
l'innovazione  e  l'organizzazione  digitale,  la  statistica  e   la
ricerca, alla progettazione, sviluppo e gestione di tutti  i  sistemi
informativi  in  materia  di  lavoro,  sviluppati  in  attuazione  di
normative nazionali, anche assicurando i flussi informativi con altri
soggetti istituzionali; 
    q) provvede, in collaborazione  con  la  Direzione  generale  per
l'innovazione  e  l'organizzazione  digitale,  la  statistica  e   la
ricerca, alla progettazione, sviluppo  e  gestione  del  portale  dei
servizi per il lavoro; 
    r) fornisce indirizzi generali per l'organizzazione  dei  servizi
per il lavoro a livello regionale e delle provincie autonome; 
    s) definisce gli standard dei servizi per  l'impiego  pubblici  e
privati,  ivi  comprese   la   definizione   della   metodologia   di
profilazione degli utenti; 
    t) fornisce indirizzi per l'accreditamento  dei  servizi  per  il
lavoro e gestisce l'albo informatico delle agenzie per il lavoro; 
    u) si occupa delle politiche europee di mobilita' dei lavoratori,
ivi compresa la rete Eures; 
    v) provvede, in collaborazione  con  la  Direzione  generale  per
l'innovazione  e  l'organizzazione  digitale,  la  statistica  e   la
ricerca,  alla  tenuta  del  sistema  informativo  della   formazione
professionale  e  alla  tenuta   dell'albo   nazionale   degli   enti
accreditati alla formazione professionale; 
    z) coordina la materia degli incentivi all'occupazione; 
    aa) cura l'attuazione degli interventi in  materia  di  incentivi
per l'occupazione nell'ambito di progetti innovativi  e  speciali  in
materia di welfare con particolare riferimento a  quelli  finalizzati
allo sviluppo  di  politiche  attive  del  lavoro  e  all'inserimento
occupazionale; 
    bb)   gestisce   il   repertorio   nazionale   degli    incentivi
all'occupazione; 
    cc) attua gli interventi di competenza del Ministero  in  materia
di  autoimprenditorialita'  ed  autoimpiego  ai  sensi  del   decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185; 
    dd)  coadiuva  il  Capo  del  Dipartimento  nell'esercizio  delle
funzioni di vigilanza dell'INAPP e di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.; 
    ee) collabora con l'Ufficio legislativo per le attivita' inerenti
agli aiuti di Stato nell'ambito delle materie di propria competenza; 
    ff) cura le relazioni con organismi internazionali per le materie
di propria competenza; 
    gg) cura  i  rapporti  con  soggetti  esterni  nelle  materie  di
competenza; 
    hh) gestisce il contenzioso e gli affari legali nelle materie  di
cui alle lettere che precedono; 
    ii) altre competenze assegnate dalla vigente legislazione. 
 
          Note all'art. 26: 
              - Si  riporta  l'articolo  1  del  decreto  legislativo
          settembre  2015,  n.   151,   recante:   «Disposizioni   di
          razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli
          adempimenti  a  carico  di  cittadini  e  imprese  e  altre
          disposizioni in  materia  di  rapporto  di  lavoro  e  pari
          opportunita', in attuazione della legge 10  dicembre  2014,
          n. 183», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  221  del
          23.09.2015: 
                «Art. 1 (Collocamento mirato). - 1. Entro centottanta
          giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo, con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro
          e  delle  politiche  sociali,  previa  intesa  in  sede  di
          Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono  definite  linee
          guida in materia di collocamento mirato delle  persone  con
          disabilita' sulla base dei seguenti principi: 
                  a) promozione di una rete integrata con  i  servizi
          sociali, sanitari, educativi e  formativi  del  territorio,
          nonche'  con  l'INAIL,  in  relazione  alle  competenze  in
          materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle
          persone con disabilita' da lavoro, per l'accompagnamento  e
          il supporto della persona con disabilita' presa  in  carico
          al fine di favorirne l'inserimento lavorativo; 
                  b)  promozione  di  accordi  territoriali  con   le
          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale, le cooperative  sociali  di  cui  alla  legge  8
          novembre 1991, n. 381, le associazioni  delle  persone  con
          disabilita' e  i  loro  familiari,  nonche'  con  le  altre
          organizzazioni del terzo  settore  rilevanti,  al  fine  di
          favorire  l'inserimento  lavorativo   delle   persone   con
          disabilita'; 
                  c) individuazione, nelle more della revisione delle
          procedure di accertamento della disabilita',  di  modalita'
          di   valutazione   bio-psico-sociale   della   disabilita',
          definizione dei criteri di predisposizione dei progetti  di
          inserimento lavorativo che tengano conto delle  barriere  e
          dei  facilitatori  ambientali  rilevati,   definizione   di
          indirizzi  per  gli  uffici  competenti   funzionali   alla
          valutazione e progettazione dell'inserimento lavorativo  in
          ottica bio-psico-sociale; 
                  d)  analisi  delle  caratteristiche  dei  posti  di
          lavoro da assegnare alle persone con disabilita', anche con
          riferimento agli accomodamenti ragionevoli che il datore di
          lavoro e' tenuto ad adottare; 
                  e) promozione dell'istituzione di  un  responsabile
          dell'inserimento  lavorativo  nei  luoghi  di  lavoro,  con
          compiti di predisposizione di progetti  personalizzati  per
          le persone con disabilita' e di  risoluzione  dei  problemi
          legati  alle  condizioni  di  lavoro  dei  lavoratori   con
          disabilita', in raccordo con l'INAIL  per  le  persone  con
          disabilita' da lavoro; 
                  f) individuazione di buone pratiche  di  inclusione
          lavorativa delle persone con disabilita'. 
                2. All'attuazione del presente articolo  si  provvede
          con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  gia'
          disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica». 
              - Si riporta l'articolo 118  della  legge  23  dicembre
          2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2001)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.
          302 del 29.12.2000: 
                «Art.  118  (Interventi  in  materia  di   formazione
          professionale nonche' disposizioni in materia di  attivita'
          svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale  europeo).  -
          1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione
          regionale e con le  funzioni  di  indirizzo  attribuite  in
          materia al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,
          lo sviluppo della formazione professionale continua  e  dei
          percorsi formativi o di riqualificazione professionale  per
          soggetti  disoccupati  o  inoccupati,   in   un'ottica   di
          competitivita' delle imprese e di garanzia di occupabilita'
          dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno  dei
          settori  economici  dell'industria,  dell'agricoltura,  del
          terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui  al  comma
          6, fondi paritetici  interprofessionali  nazionali  per  la
          formazione  continua,  nel  presente  articolo   denominati
          "fondi".  Gli  accordi  interconfederali  stipulati   dalle
          organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e   dei
          lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale
          possono prevedere l'istituzione di fondi anche per  settori
          diversi, nonche', all'interno degli stessi, la costituzione
          di un'apposita  sezione  relativa  ai  dirigenti.  I  fondi
          relativi ai dirigenti possono  essere  costituiti  mediante
          accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori
          di   lavoro   e   dei   dirigenti   comparativamente   piu'
          rappresentative, oppure come apposita  sezione  all'interno
          dei  fondi  interprofessionali  nazionali.   Inoltre,   con
          accordo  interconfederale  stipulato  dalle  organizzazioni
          territoriali delle organizzazioni sindacali dei  datori  di
          lavoro e dei lavoratori  maggiormente  rappresentative  sul
          piano nazionale, nelle province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano  puo'  essere  istituito  un   fondo   territoriale
          intersettoriale. I fondi, previo accordo tra le  parti,  si
          possono  articolare  regionalmente  o  territorialmente   e
          possono altresi' utilizzare  parte  delle  risorse  a  essi
          destinati per misure di formazione a favore di  apprendisti
          e collaboratori a progetto. I fondi possono  finanziare  in
          tutto  o  in   parte:   1)   piani   formativi   aziendali,
          territoriali, settoriali o individuali  concordati  tra  le
          parti   sociali;   2)   eventuali   ulteriori    iniziative
          propedeutiche e  comunque  direttamente  connesse  a  detti
          piani concordate tra le parti; 3) piani di formazione o  di
          riqualificazione  professionale  previsti  dal   Patto   di
          formazione  di   cui   all'articolo   8,   comma   2,   del
          decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4.  I  fondi  possono
          altresi' finanziare, in tutto o in parte,  piani  formativi
          aziendali di incremento  delle  competenze  dei  lavoratori
          destinatari di trattamenti  di  integrazione  salariale  in
          costanza di rapporto di lavoro ai sensi degli articoli  11,
          21, comma 1,  lettere  a),  b)  e  c),  e  30  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I  piani  aziendali,
          territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni
          e le  province  autonome  territorialmente  interessate.  I
          progetti relativi ai piani individuali ed  alle  iniziative
          propedeutiche e connesse ai medesimi  sono  trasmessi  alle
          regioni  ed   alle   province   autonome   territorialmente
          interessate, affinche' ne possano tenere conto  nell'ambito
          delle  rispettive  programmazioni.  Ai  fondi  afferiscono,
          secondo le disposizioni di cui  al  presente  articolo,  le
          risorse derivanti dal gettito  del  contributo  integrativo
          stabilito dall'articolo 25, quarto comma,  della  legge  21
          dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative
          ai datori di lavoro che aderiscono  a  ciascun  fondo.  Nel
          finanziare i piani formativi di cui al  presente  comma,  i
          fondi si attengono al criterio della redistribuzione  delle
          risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di  essi,
          ai sensi del comma 3. 
                2. L'attivazione dei fondi e' subordinata al rilascio
          di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle
          politiche sociali, previa verifica della  conformita'  alle
          finalita' di cui al comma 1 dei criteri di  gestione  delle
          strutture  di  funzionamento  dei  fondi  medesimi,   della
          professionalita'  dei  gestori,  nonche'  dell'adozione  di
          criteri di gestione improntati al principio di trasparenza.
          La  vigilanza  sulla  gestione  dei  fondi  e'   esercitata
          dall'ANPAL, istituita dal decreto legislativo 14  settembre
          2015, n. 150, che ne riferisce gli esiti al  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali anche ai fini della revoca
          dell'autorizzazione e del commissariamento  dei  fondi  nel
          caso in cui vengano meno  le  condizioni  per  il  rilascio
          dell'autorizzazione. Il presidente del collegio dei sindaci
          e' nominato dal Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali. Presso  lo  stesso  Ministero  e'  istituito,  con
          decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a  carico  del
          bilancio dello Stato,  l'"Osservatorio  per  la  formazione
          continua" con il compito di elaborare proposte di indirizzo
          attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere
          pareri e valutazioni in ordine alle  attivita'  svolte  dai
          fondi, anche in relazione all'applicazione  delle  suddette
          linee-guida.  Tale  Osservatorio   e'   composto   da   due
          rappresentanti del Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali,  dal  consigliere   di   parita'   componente   la
          Commissione   centrale   per    l'impiego,    da    quattro
          rappresentanti delle  regioni  designati  dalla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  nonche'  da  un
          rappresentante  di  ciascuna  delle  confederazioni   delle
          organizzazioni sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  delle
          organizzazioni  sindacali   dei   lavoratori   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale. Tale  Osservatorio  si
          avvale  dell'assistenza  tecnica   dell'Istituto   per   lo
          sviluppo  della  formazione  professionale  dei  lavoratori
          (ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete  alcun
          compenso ne' rimborso spese per l'attivita' espletata. 
                3.  I  datori  di  lavoro  che  aderiscono  ai  fondi
          effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui
          all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978,  e  successive
          modificazioni, all'INPS, che provvede  a  trasferirlo,  per
          intero, una volta dedotti i meri costi  amministrativi,  al
          fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi e'
          fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con  effetti  dal
          1° gennaio successivo; le successive  adesioni  o  disdette
          avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS,  entro
          il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005,  comunica
          al Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  ai
          fondi la previsione, sulla base delle  adesioni  pervenute,
          del gettito del contributo integrativo, di cui all'articolo
          25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni,
          relativo ai datori  di  lavoro  aderenti  ai  fondi  stessi
          nonche' di quello relativo agli  altri  datori  di  lavoro,
          obbligati al versamento di detto contributo,  destinato  al
          Fondo per la formazione professionale e  per  l'accesso  al
          Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'articolo  9,  comma
          5, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.  236.  Lo
          stesso Istituto provvede a  disciplinare  le  modalita'  di
          adesione ai fondi  interprofessionali  e  di  trasferimento
          delle  risorse  agli  stessi  mediante  acconti  bimestrali
          nonche' a fornire, tempestivamente e  con  regolarita',  ai
          fondi stessi, tutte le informazioni relative  alle  imprese
          aderenti e ai contributi integrativi da  esse  versati.  Al
          fine di  assicurare  continuita'  nel  perseguimento  delle
          finalita'  istituzionali  del  Fondo  per   la   formazione
          professionale e per l'accesso al FSE, di  cui  all'articolo
          9, comma 5, del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236, rimane fermo quanto previsto  dal  secondo  periodo
          del comma 2 dell'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n.
          144. 
                4. Nei confronti del contributo versato ai sensi  del
          comma 3, trovano applicazione le  disposizioni  di  cui  al
          quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del
          1978, e successive modificazioni. 
                5. Resta  fermo  per  i  datori  di  lavoro  che  non
          aderiscono  ai  fondi  l'obbligo  di  versare  all'INPS  il
          contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo
          25 della  citata  legge  n.  845  del  1978,  e  successive
          modificazioni, secondo le  modalita'  vigenti  prima  della
          data di entrata in vigore della presente legge. 
                6. Ciascun fondo e' istituito, sulla base di  accordi
          interconfederali stipulati dalle  organizzazioni  sindacali
          dei  datori  di  lavoro  e  dei   lavoratori   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale, alternativamente: 
                  a) come soggetto giuridico di natura associativa ai
          sensi dell'articolo 36 del codice civile; 
                  b) come soggetto dotato di  personalita'  giuridica
          ai sensi degli articoli 1 e 9 del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 10  febbraio  2000,
          n. 361, concessa con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali. 
                7. 
                8.  In  caso  di  omissione,  anche   parziale,   del
          contributo integrativo di cui all'articolo 25  della  legge
          n.  845  del  1978,  il  datore  di  lavoro  e'  tenuto   a
          corrispondere il contributo omesso e le relative  sanzioni,
          che vengono versate dall'INPS al fondo prescelto. 
                9. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale  sono  determinati,  entro   centoventi
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, modalita', termini e condizioni per il  concorso  al
          finanziamento di  progetti  di  ristrutturazione  elaborati
          dagli enti di formazione entro il limite  massimo  di  lire
          100 miliardi per l'anno  2001,  nell'ambito  delle  risorse
          preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione  di  cui
          all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,
          n. 148,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19
          luglio 1993, n. 236. Le disponibilita'  sono  ripartite  su
          base regionale in riferimento al numero degli  enti  e  dei
          lavoratori interessati dai  processi  di  ristrutturazione,
          con  proprieta'  per   i   progetti   di   ristrutturazione
          finalizzati  a  conseguire   i   requisiti   previsti   per
          l'accreditamento  delle  strutture   formative   ai   sensi
          dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e  sue  eventuali
          modifiche. 
                10. A decorrere dall'anno 2001 e' stabilita al 20 per
          cento la quota del  gettito  complessivo  da  destinare  ai
          fondi a  valere  sul  terzo  delle  risorse  derivanti  dal
          contributo integrativo di cui all'articolo 25  della  legge
          21 dicembre  1978,  n.  845,  destinato  al  Fondo  di  cui
          all'articolo medesimo. Tale quota e' stabilita  al  30  per
          cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003. 
                11. Con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale  sono  determinati  le  modalita'  ed  i
          criteri di destinazione al finanziamento  degli  interventi
          di cui all'articolo 80, comma 4, della  legge  23  dicembre
          1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire  25  miliardi
          per l'anno 2001. 
                12. Gli importi previsti per gli  anni  1999  e  2000
          dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio  1999,  n.
          144, sono: 
                  a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui  a
          citato articolo  25  della  legge  n.  845  del  1978,  per
          finanziare,  in  via   prioritaria,   i   piani   formativi
          aziendali, territoriali  o  settoriali  concordati  tra  le
          parti sociali; 
                  b) per il restante 25  per  cento  accantonati  per
          essere  destinati  ai   fondi,   a   seguito   della   loro
          istituzione. Con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono determinati  i  termini
          ed i criteri  di  attribuzione  delle  risorse  di  cui  al
          presente comma ed al comma 10. 
                13. Per le annualita' di  cui  al  comma  12,  l'INPS
          continua   ad   effettuare    il    versamento    stabilito
          dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n.
          549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
          comunitarie di cui all'articolo 5  della  legge  16  aprile
          1987, n. 183, ed il versamento stabilito  dall'articolo  9,
          comma  5,  del  citato  decreto-legge  n.  148  del   1993,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993,
          al Fondo di cui al medesimo comma. 
                14. Nell'esecuzione di programmi o  di  attivita',  i
          cui oneri ricadono su fondi comunitari, gli  enti  pubblici
          di ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o  ad
          impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata
          degli  stessi,  anche  mediante   proroghe   dei   relativi
          contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi
          previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto  legislativo
          6 settembre 2001,  n.  368.  La  presente  disposizione  si
          applica anche ai programmi o alle attivita'  di  assistenza
          tecnica in corso di svolgimento alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge. 
                15. Gli avanzi finanziari  derivanti  dalla  gestione
          delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli
          esercizi   antecedenti   la   programmazione    comunitaria
          1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro  e
          della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio
          del Fondo di rotazione  istituito  dall'articolo  25  della
          legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni,
          possono essere destinati alla copertura di oneri  derivanti
          dalla responsabilita' sussidiaria  dello  Stato  membro  ai
          sensi della normativa comunitaria in materia. 
                16.  Il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale, con proprio  decreto,  destina  nell'ambito  delle
          risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a),  della
          legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota  fino  a  lire  200
          miliardi, per l'anno, di 100 milioni di euro  per  ciascuno
          degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di
          euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 , nonche'  di  100
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, di cui
          il 20 per cento destinato  prioritariamente  all'attuazione
          degli articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre
          2003, n. 276, e successive modificazioni, per le  attivita'
          di formazione nell'esercizio  dell'apprendistato  anche  se
          svolte oltre il compimento del diciottesimo anno  di  eta',
          secondo le modalita' di cui all'articolo 16 della legge  24
          giugno 1997, n. 196». 
              - Si riporta l'articolo 12 del decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276, recante: «Attuazione delle  deleghe
          in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla
          legge 14 febbraio 2003, n. 30», pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 9.10.2003: 
                «Art. 12 (Fondi per la  formazione  e  l'integrazione
          del  reddito).   -   1.   I   soggetti   autorizzati   alla
          somministrazione di lavoro sono tenuti a versare  ai  fondi
          di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per  cento  della
          retribuzione  corrisposta   ai   lavoratori   assunti   con
          contratto a tempo determinato per l'esercizio di  attivita'
          di somministrazione. Le risorse sono destinate a interventi
          di formazione e riqualificazione professionale,  nonche'  a
          misure di carattere previdenziale e di sostegno al  reddito
          a favore dei  lavoratori  assunti  con  contratto  a  tempo
          determinato,  dei  lavoratori   che   abbiano   svolto   in
          precedenza missioni di lavoro in somministrazione in  forza
          di contratti a  tempo  determinato  e,  limitatamente  agli
          interventi  formativi,  dei  potenziali  candidati  a   una
          missione. 
                2. I soggetti autorizzati  alla  somministrazione  di
          lavoro sono altresi' tenuti e versare ai fondi  di  cui  al
          comma  4  un  contributo  pari  al  4   per   cento   della
          retribuzione  corrisposta   ai   lavoratori   assunti   con
          contratto a tempo indeterminato. Le risorse sono  destinate
          a: 
                  a)  iniziative  comuni  finalizzate   a   garantire
          l'integrazione  del  reddito  dei  lavoratori  assunti  con
          contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori; 
                  b)  iniziative  comuni  finalizzate  a   verificare
          l'utilizzo  della  somministrazione  di  lavoro  e  la  sua
          efficacia anche in termini di  promozione  della  emersione
          del  lavoro  non  regolare  e  di  contrasto  agli  appalti
          illeciti; 
                  c) iniziative per l'inserimento o il  reinserimento
          nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche  in
          regime di accreditamento con le regioni; 
                  d) per la promozione di percorsi di  qualificazione
          e riqualificazione professionale. 
                3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono  attuati
          nel quadro delle politiche e  delle  misure  stabilite  dal
          contratto collettivo nazionale di lavoro delle  imprese  di
          somministrazione    di    lavoro,    sottoscritto     dalle
          organizzazioni  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori
          comparativamente piu' rappresentative a  livello  nazionale
          ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4. 
                4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi  a
          un  fondo  bilaterale   appositamente   costituito,   anche
          nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti  il  contratto
          collettivo nazionale delle imprese di  somministrazione  di
          lavoro: 
                  a) come soggetto giuridico di natura associativa ai
          sensi dell'articolo 36 del codice civile; 
                  b) come soggetto dotato di  personalita'  giuridica
          ai  sensi  dell'articolo   12   del   codice   civile   con
          procedimento  per  il   riconoscimento   rientrante   nelle
          competenze  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della  legge  12
          gennaio 1991, n. 13. 
                5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a  seguito
          di  autorizzazione  del  Ministero  del  lavoro   e   delle
          politiche  sociali,  previa  verifica   della   congruita',
          rispetto alle finalita' istituzionali previste ai commi 1 e
          2,  dei  criteri  di  gestione   e   delle   strutture   di
          funzionamento del fondo stesso, con particolare riferimento
          alla sostenibilita' finanziaria complessiva del sistema. 
                Il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali
          esercita la vigilanza sulla gestione dei fondi  e  approva,
          entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione, il
          documento contenente le regole stabilite dal fondo  per  il
          versamento dei contributi e per la gestione, il  controllo,
          la rendicontazione e il finanziamento degli  interventi  di
          cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente  tale  termine,  il
          documento si intende approvato. 
                6.  Restano  in  ogni  caso  salve  le  clausole  dei
          contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
          dell'articolo 1, comma 3, della legge 24  giugno  1997,  n.
          196. 
                7. I contributi versati ai sensi dei commi 1 e  2  si
          intendono soggetti  alla  disciplina  di  cui  all'articolo
          26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196. 
                8.  In  caso  di  omissione,  anche   parziale,   dei
          contributi di cui ai commi 1 e 2, il datore  di  lavoro  e'
          tenuto a corrispondere al fondo di cui al comma 4, oltre al
          contributo omesso, gli interessi nella misura prevista  dal
          tasso indicato all'articolo 1  del  decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze 26 settembre 2005, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre  2005,  piu'
          il 5 per cento,  nonche'  una  sanzione  amministrativa  di
          importo pari al contributo omesso. 
                8-bis. In  caso  di  mancato  rispetto  delle  regole
          contenute nel documento di cui al comma 5, il fondo nega il
          finanziamento delle attivita' formative oppure  procede  al
          recupero totale o parziale dei finanziamenti gia' concessi.
          Le relative  somme  restano  a  disposizione  dei  soggetti
          autorizzati alla somministrazione per ulteriori  iniziative
          formative. Nei casi piu' gravi, individuati dalla  predetta
          disciplina e previa segnalazione al Ministero del lavoro  e
          delle politiche  sociali,  si  procede  ad  una  definitiva
          riduzione  delle  somme   a   disposizione   dei   soggetti
          autorizzati  alla  somministrazione  di  lavoro  in  misura
          corrispondente   al   valore   del    progetto    formativo
          inizialmente presentato o al valore del progetto  formativo
          rendicontato e finanziato. Tali  somme  sono  destinate  al
          fondo di cui al comma 4. 
                9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore  del
          presente decreto, il Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali con proprio decreto, sentite  le  associazioni  dei
          datori e dei prestatori  di  lavoro  comparativamente  piu'
          rappresentative  sul  piano  nazionale   puo'   ridurre   i
          contributi di cui ai commi 1 e 2  in  relazione  alla  loro
          congruita' con le finalita' dei relativi fondi. 
                9-bis. Gli interventi di  cui  al  presente  articolo
          trovano   applicazione   con   esclusivo   riferimento   ai
          lavoratori   assunti   per   prestazioni   di   lavoro   in
          somministrazione».