Art. 27 
 
 
                         Direzione generale 
                    degli ammortizzatori sociali 
 
  1. La Direzione  generale  degli  ammortizzatori  sociali,  che  si
articola in quattro uffici  dirigenziali  di  livello  non  generale,
svolge le seguenti funzioni: 
    a) gestisce il Fondo sociale per l'occupazione  e  formazione  di
cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2; 
    b) gestisce il Fondo per lo sviluppo di  cui  all'articolo  1-ter
del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   148,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; 
    c)  cura  la  disciplina  degli   ammortizzatori   sociali,   dei
trattamenti di integrazione salariale, dell'Assicurazione sociale per
l'impiego, dei  trattamenti  di  disoccupazione  e  mobilita'  e  dei
relativi aspetti contributivi; 
    d) svolge il controllo sulle condizioni di accesso e mantenimento
delle prestazioni di sostegno al reddito; 
    e) cura la disciplina, la verifica e il controllo  dei  fondi  di
solidarieta' di cui al Titolo II del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, nonche' la disciplina degli interventi di  agevolazione
della uscita incentivata dal rapporto di lavoro, di cui  all'articolo
4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92; 
    f) cura l'analisi, la verifica e il controllo  dei  programmi  di
riorganizzazione  aziendale  secondo  quanto  previsto  dal   decreto
legislativo n. 148 del 2015; 
    g) cura la disciplina e la gestione dei contratti di solidarieta'
espansiva, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148  del
2015; 
    h) cura gli adempimenti per il sostegno al reddito dei dipendenti
delle imprese adibite alla pesca marittima che  hanno  effettuato  la
sospensione dal lavoro; 
    i) cura la disciplina e la gestione dei lavori socialmente utili; 
    l) svolge,  in  collaborazione  con  la  Direzione  generale  per
l'innovazione  e  l'organizzazione  digitale,  la  statistica  e   la
ricerca, analisi e  monitoraggio  degli  istituti  di  inserimento  e
reinserimento nel mercato del lavoro e di tutela del reddito; 
    m) collabora con l'Ufficio legislativo per le attivita'  inerenti
agli aiuti di Stato nell'ambito delle materie di propria competenza; 
    n)  cura  i  rapporti  con  soggetti  esterni  nelle  materie  di
competenza; 
    o) cura le relazioni con organismi internazionali per le  materie
di propria competenza; 
    p) gestisce il contenzioso e gli affari legali nelle  materie  di
cui alle lettere che precedono; 
    q) altre competenze assegnate dalla vigente legislazione. 
 
          Note all'art. 27: 
              - Si riporta l'articolo  18,  comma  1,  lett.  a)  del
          decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  recante:  «Misure
          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e
          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro
          strategico nazionale», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 280 del 29.11.2008, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009,  n.  2,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 22 del 28.01.2009: 
                «Art.  18  (Ferma  la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali). - 1. In  considerazione
          della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione
          territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto
          previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  CIPE,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
                  a) al Fondo sociale per occupazione  e  formazione,
          che e' istituito nello stato di  previsione  del  Ministero
          del lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali  nel
          quale  affluiscono  anche  le   risorse   del   Fondo   per
          l'occupazione, nonche' le  risorse  comunque  destinate  al
          finanziamento  degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in
          deroga alla normativa vigente e  quelle  destinate  in  via
          ordinaria dal CIPE alla formazione;» 
              - Si riporta  l'articolo  1-ter  del  decreto-legge  20
          maggio  1993,  n.  148,  recante:  «Interventi  urgenti   a
          sostegno  dell'occupazione»,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  116  del
          20.05.1993, convertito con  modificazioni  dalla  legge  19
          luglio 1993, n. 236, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          167 del 19.07.1993: 
                «Art.  1-ter  (Fondo  per  lo  sviluppo).  -  1.  Per
          consentire la realizzazione  nelle  aree  di  intervento  e
          nelle situazioni individuate ai sensi  dell'articolo  1  di
          nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per
          la  creazione  di  nuove   iniziative   produttive   e   di
          riconversione  dell'apparato  produttivo   esistente,   con
          priorita' per l'attuazione dei programmi di riordino  delle
          partecipazioni statali, nonche' per  promuovere  azioni  di
          sviluppo a livello locale, ivi comprese quelle dirette alla
          promozione  dell'efficienza  complessiva  dell'area   anche
          attraverso   interventi    volti    alla    creazione    di
          infrastrutture  tecnologiche,  in  relazione  ai   connessi
          effetti occupazionali, e' istituito presso il Ministero del
          lavoro e della previdenza sociale, un apposito Fondo per lo
          sviluppo con la dotazione finanziaria di lire  75  miliardi
          per l'anno 1993 e di lire 100 miliardi per  ciascuno  degli
          anni 1994 e 1995. Per l'anno 2005 la dotazione  finanziaria
          del predetto Fondo e' stabilita in 10 milioni di euro. 
                2.  I  criteri  e  le  modalita'  di  utilizzo  delle
          disponibilita' del Fondo di cui al comma 1  sono  stabiliti
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
          proposta  dei  Ministri  del  lavoro  e  della   previdenza
          sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
          del tesoro, e sentito il Comitato di  cui  all'articolo  1,
          comma 1, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, sentito il Comitato per il coordinamento
          delle iniziative per  l'occupazione  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri,  tenuto  conto  dei  fenomeni  di
          repentina crisi occupazionale in essere,  sono  indicati  i
          criteri di priorita' per l'attribuzione delle risorse e con
          riferimento  alle   aree   territoriali   ed   ai   settori
          industriali in crisi, nonche' i criteri  di  selezione  dei
          soggetti a cui e' attribuita la gestione dei  programmi  di
          sviluppo locale connessi. 
                3. Per la realizzazione degli interventi  di  cui  al
          comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          d'intesa con il Ministro dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,  puo'   avvalersi   delle   societa'   di
          promozione  industriale  partecipate  dalle  societa'   per
          azioni  derivanti  dalla  trasformazione  degli   enti   di
          gestione   delle   partecipazioni    statali    ai    sensi
          dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n.  333,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1992,
          n. 359, ovvero da enti di gestione disciolti, nonche' della
          GEPI S.p.A. 
                4. Gli interventi a valere sul Fondo di cui al  comma
          1  sono  determinati  sulla  base  dei   criteri   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992,
          n. 415,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19
          dicembre 1992, n. 488. 
                5. Le disponibilita' del Fondo  di  cui  al  comma  1
          possono essere utilizzate, nei limiti delle quote  indicate
          dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di
          cui al comma  2,  per  l'erogazione,  alle  amministrazioni
          pubbliche ed agli operatori pubblici e privati interessati,
          della quota di finanziamento a carico  del  bilancio  dello
          Stato   per   l'attuazione   di   programmi   di   politica
          comunitaria, secondo le modalita' stabilite dalla legge  16
          aprile 1987, n. 183, e successive modificazioni. 
                6. All'onere derivante dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a lire 75 miliardi per l'anno 1993 e a  lire
          100 miliardi per  ciascuno  degli  anni  1994  e  1995,  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di  previsione  del
          Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del
          lavoro e della previdenza sociale». 
              - Si riporta l'articolo 4, commi da 1  a  7-ter,  della
          legge 28 giugno  2012,  n.  92,  recante  «Disposizioni  in
          materia  di  riforma  del  mercato  del   lavoro   in   una
          prospettiva  di   crescita»   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 153 del 03.07.2012. 
                «Art. 4 (Ulteriori disposizioni in materia di mercato
          del lavoro). - 1.  Nei  casi  di  eccedenza  di  personale,
          accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente piu'
          di  quindici  dipendenti  e  le  organizzazioni   sindacali
          maggiormente rappresentative a  livello  aziendale  possono
          prevedere  che,  al  fine  di   incentivare   l'esodo   dei
          lavoratori piu' anziani, il datore di lavoro si  impegni  a
          corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari
          al trattamento di pensione che  spetterebbe  in  base  alle
          regole   vigenti,   ed   a   corrispondere   all'INPS    la
          contribuzione fino al raggiungimento dei  requisiti  minimi
          per il pensionamento. La  stessa  prestazione  puo'  essere
          oggetto di accordi sindacali nell'ambito  di  procedure  ex
          articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,  ovvero
          nell'ambito di processi di riduzione di personale dirigente
          conclusi con  accordo  firmato  da  associazione  sindacale
          stipulante  il  contratto  collettivo   di   lavoro   della
          categoria. 
                2. I lavoratori coinvolti nel  programma  di  cui  al
          comma 1 debbono  raggiungere  i  requisiti  minimi  per  il
          pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro  anni
          successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro. 
                3. Allo scopo di dare efficacia all'accordo di cui al
          comma 1, il datore di lavoro interessato presenta  apposita
          domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione  di  una
          fideiussione bancaria  a  garanzia  della  solvibilita'  in
          relazione agli obblighi. 
                4. L'accordo di cui al comma  1  diviene  efficace  a
          seguito della validazione da parte dell'INPS, che  effettua
          l'istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo
          al lavoratore ed al datore di lavoro. 
                5. A seguito dell'accettazione dell'accordo di cui al
          comma  1  il  datore  di  lavoro  e'  obbligato  a  versare
          mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e  per
          la contribuzione figurativa. In ogni caso, in  assenza  del
          versamento mensile di cui  al  presente  comma,  l'INPS  e'
          tenuto a non erogare le prestazioni. 
                6. In caso di mancato  versamento  l'INPS  procede  a
          notificare un  avviso  di  pagamento;  decorsi  centottanta
          giorni dalla notifica  senza  l'avvenuto  pagamento  l'INPS
          procede alla escussione della fideiussione. 
                7. Il pagamento della prestazione  avviene  da  parte
          dell'INPS con le modalita' previste per il pagamento  delle
          pensioni. L'Istituto provvede contestualmente all'accredito
          della relativa contribuzione figurativa. 
                7-bis. Le disposizioni di cui  ai  commi  da  1  a  7
          trovano applicazione anche nel caso in cui  le  prestazioni
          spetterebbero    a    carico    di    forme     sostitutive
          dell'assicurazione generale obbligatoria. 
                7-ter. Nel caso degli accordi  il  datore  di  lavoro
          procede  al  recupero   delle   somme   pagate   ai   sensi
          dell'articolo 5, comma 4, della  legge  n.  223  del  1991,
          relativamente   ai   lavoratori    interessati,    mediante
          conguaglio con i contributi dovuti  all'INPS  e  non  trova
          comunque  applicazione  l'articolo  2,  comma   31,   della
          presente legge. 
                Resta inoltre ferma  la  possibilita'  di  effettuare
          nuove  assunzioni  anche  presso   le   unita'   produttive
          interessate dai  licenziamenti  in  deroga  al  diritto  di
          precedenza di cui all'articolo 8, comma 1, della  legge  n.
          223 del 1991». 
              - Si  riporta  l'articolo  41  decreto  legislativo  14
          settembre 2015,  n.  148,  recante:  «Disposizioni  per  il
          riordino  della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori
          sociali in costanza di rapporto di  lavoro,  in  attuazione
          della legge 10 dicembre 2014,  n.  183»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23.09.2015: 
                «Art. 41 (Contratto  di  espansione).  -  1.  In  via
          sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021,  salvo  quanto
          previsto al comma 1-bis, e per gli anni 2022 e 2023,  salvo
          quanto previsto al comma 1-ter, nell'ambito dei processi di
          reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese  con
          un  organico  superiore  a  1.000  unita'  lavorative   che
          comportano, in tutto o in parte, una  strutturale  modifica
          dei processi aziendali  finalizzati  al  progresso  e  allo
          sviluppo tecnologico dell'attivita', nonche' la conseguente
          esigenza  di  modificare  le  competenze  professionali  in
          organico mediante un loro piu' razionale impiego e, in ogni
          caso, prevedendo l'assunzione  di  nuove  professionalita',
          l'impresa puo'  avviare  una  procedura  di  consultazione,
          secondo le modalita' e i termini di  cui  all'articolo  24,
          finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di
          espansione con il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali e con le  associazioni  sindacali  comparativamente
          piu' rappresentative sul piano  nazionale  o  con  le  loro
          rappresentanze   sindacali   aziendali   ovvero   con    la
          rappresentanza sindacale unitaria. 
                1-bis. Esclusivamente per il 2021, il  limite  minimo
          di unita' lavorative in organico di cui al comma 1 non puo'
          essere  inferiore  a  100  unita',  e,  limitatamente  agli
          effetti di cui al comma  5-bis,  a  100  unita',  calcolate
          complessivamente nelle ipotesi di aggregazione  di  imprese
          stabile con un'unica finalita' produttiva o di servizi. 
                1-ter. Per gli anni 2022 e 2023 il limite  minimo  di
          unita' lavorative in organico di cui al comma  1  non  puo'
          essere   inferiore    a    cinquanta,    anche    calcolate
          complessivamente nelle ipotesi di aggregazione  stabile  di
          imprese con un'unica finalita' produttiva o di servizi. 
                1-quater. Fino al 31 dicembre 2023, per consentire la
          piena attuazione  dei  piani  di  rilancio  dei  gruppi  di
          imprese che  occupano  piu'  di  1.000  dipendenti,  per  i
          contratti di espansione di gruppo  stipulati  entro  il  31
          dicembre 2022 e non  ancora  conclusi,  e'  possibile,  con
          accordo integrativo in  sede  ministeriale,  rimodulare  le
          cessazioni dei rapporti di lavoro di cui  al  comma  5-bis,
          entro un arco temporale di 12 mesi  successivi  al  termine
          originario del contratto di espansione.  Restano  fermi  in
          ogni caso  l'impegno  di  spesa  complessivo  e  il  numero
          massimo di lavoratori ammessi alle misure di cui  al  comma
          5-bis, previsti nell'originario contratto di espansione. 
                2. Il contratto di  cui  al  comma  1  e'  di  natura
          gestionale e deve contenere: 
                  a)  il  numero  dei  lavoratori   da   assumere   e
          l'indicazione   dei    relativi    profili    professionali
          compatibili  con  i  piani   di   reindustrializzazione   o
          riorganizzazione; 
                  b) la programmazione temporale delle assunzioni; 
                  c) l'indicazione della durata a tempo indeterminato
          dei  contratti  di  lavoro,  compreso   il   contratto   di
          apprendistato professionalizzante di  cui  all'articolo  44
          del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
                  d) relativamente alle professionalita' in organico,
          la riduzione complessiva media dell'orario di lavoro  e  il
          numero dei lavoratori interessati, nonche'  il  numero  dei
          lavoratori che possono accedere al trattamento previsto dal
          comma 5. 
                3. In deroga  agli  articoli  4  e  22,  l'intervento
          straordinario  di  integrazione   salariale   puo'   essere
          richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non
          continuativi. 
                4. Ai fini della stipula del contratto di  espansione
          il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  verifica
          il progetto di formazione e di riqualificazione nonche'  il
          numero delle assunzioni. 
                5. Per i lavoratori che si trovino a non piu'  di  60
          mesi  dal  conseguimento  del  diritto  alla  pensione   di
          vecchiaia,  che  abbiano  maturato  il   requisito   minimo
          contributivo, o anticipata di cui  all'articolo  24,  comma
          10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,
          nell'ambito  di  accordi  di  non  opposizione   e   previo
          esplicito  consenso  in  forma   scritta   dei   lavoratori
          interessati, il datore di lavoro  riconosce  per  tutto  il
          periodo e  fino  al  raggiungimento  del  primo  diritto  a
          pensione,  a  fronte  della  risoluzione  del  rapporto  di
          lavoro, un'indennita' mensile,  ove  spettante  comprensiva
          dell'indennita'   NASpI,   commisurata    al    trattamento
          pensionistico lordo  maturato  dal  lavoratore  al  momento
          della  cessazione  del  rapporto  di  lavoro,  cosi'   come
          determinato dall'INPS. Qualora il primo diritto a  pensione
          sia quello previsto per la pensione anticipata,  il  datore
          di lavoro versa anche i contributi previdenziali  utili  al
          conseguimento del diritto, con esclusione del periodo  gia'
          coperto dalla  contribuzione  figurativa  a  seguito  della
          risoluzione del rapporto di lavoro. I benefici  di  cui  al
          presente  comma   sono   riconosciuti   entro   il   limite
          complessivo di spesa di 4,4  milioni  di  euro  per  l'anno
          2019, di 11,9 milioni di euro per  l'anno  2020  e  di  6,8
          milioni di  euro  per  l'anno  2021.  Se  nel  corso  della
          procedura di consultazione di cui  al  comma  1  emerge  il
          verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
          rispetto al predetto limite  di  spesa,  il  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali non  puo'  procedere  alla
          sottoscrizione dell'accordo governativo e  conseguentemente
          non puo' prendere in considerazione  ulteriori  domande  di
          accesso ai  benefici  di  cui  al  presente  comma.  L'INPS
          provvede al monitoraggio del rispetto del limite  di  spesa
          con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
          a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  per
          la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di
          monitoraggio al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
                5-bis. Per i lavoratori che si trovino a non piu'  di
          sessanta mesi dalla prima decorrenza utile  della  pensione
          di vecchiaia, che  abbiano  maturato  il  requisito  minimo
          contributivo,  o   della   pensione   anticipata   di   cui
          all'articolo 24, comma 10,  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011,  n.  214,  nell'ambito  di  accordi  di  non
          opposizione e previo esplicito consenso  in  forma  scritta
          dei lavoratori interessati, il datore di  lavoro  riconosce
          per tutto il periodo e fino al raggiungimento  della  prima
          decorrenza utile del trattamento  pensionistico,  a  fronte
          della risoluzione del  rapporto  di  lavoro,  un'indennita'
          mensile, commisurata  al  trattamento  pensionistico  lordo
          maturato dal lavoratore al  momento  della  cessazione  del
          rapporto di lavoro, come determinato dall'INPS. Qualora  la
          prima decorrenza utile della pensione sia  quella  prevista
          per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche
          i  contributi  previdenziali  utili  al  conseguimento  del
          diritto. Per l'intero periodo di  spettanza  teorica  della
          NASpI al lavoratore, il versamento a carico del  datore  di
          lavoro per l'indennita' mensile e' ridotto  di  un  importo
          equivalente   alla   somma   della   prestazione   di   cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,
          e il versamento  a  carico  del  datore  di  lavoro  per  i
          contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto
          alla  pensione  anticipata  e'  ridotto   di   un   importo
          equivalente alla somma della  contribuzione  figurativa  di
          cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n.  22
          del 2015, fermi restando in ogni caso i criteri di  computo
          della contribuzione figurativa. Per le imprese o gruppi  di
          imprese con un organico superiore a 1.000 unita' lavorative
          che attuino piani di riorganizzazione o di ristrutturazione
          di  particolare  rilevanza  strategica,  in  linea  con   i
          programmi europei, e  che,  all'atto  dell'indicazione  del
          numero dei lavoratori da assumere ai sensi della lettera a)
          del  comma  2,  si  impegnino  ad  effettuare  almeno   una
          assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato  il
          consenso ai sensi del  presente  comma,  la  riduzione  dei
          versamenti a  carico  del  datore  di  lavoro,  di  cui  al
          precedente periodo, opera per ulteriori dodici mesi, per un
          importo calcolato  sulla  base  dell'ultima  mensilita'  di
          spettanza teorica della prestazione  NASpI  al  lavoratore.
          Allo scopo di dare attuazione al contratto di cui al  comma
          1,  il  datore  di  lavoro  interessato  presenta  apposita
          domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione  di  una
          fideiussione bancaria  a  garanzia  della  solvibilita'  in
          relazione agli obblighi. Il datore di lavoro e' obbligato a
          versare  mensilmente   all'INPS   la   provvista   per   la
          prestazione e per  la  contribuzione  figurativa.  In  ogni
          caso, in assenza del versamento mensile di cui al  presente
          comma, l'INPS e' tenuto a non  erogare  le  prestazioni.  I
          benefici di cui al presente comma sono  riconosciuti  entro
          il limite complessivo di spesa di 117,2 milioni di euro per
          l'anno 2021, 132,6 milioni di euro per  l'anno  2022,  40,7
          milioni di euro per l'anno 2023 e 30,4 milioni di euro  per
          l'anno 2024. Se nel corso della procedura di  consultazione
          di cui al comma 1 emerge  il  verificarsi  di  scostamenti,
          anche in via prospettica, rispetto al  predetto  limite  di
          spesa, il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali
          non  puo'  procedere   alla   sottoscrizione   dell'accordo
          governativo  e  conseguentemente  non  puo'   prendere   in
          considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici  di
          cui al presente comma. 
                L'INPS provvede  al  monitoraggio  del  rispetto  del
          limite  di  spesa  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo  i
          risultati dell'attivita' di monitoraggio al  Ministero  del
          lavoro  e  delle   politiche   sociali   e   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze. Per  gli  accordi  stipulati
          dal 1° gennaio 2022 i benefici di  cui  al  presente  comma
          sono riconosciuti nel limite di spesa di  80,4  milioni  di
          euro per l'anno 2022, 219,6  milioni  di  euro  per  l'anno
          2023, 264,2 milioni di euro per l'anno 2024, 173,6  milioni
          di euro per l'anno 2025 e  ((68,4  milioni  di  euro))  per
          l'anno 2026. (124) 
                6. La prestazione di cui  ai  commi  5  e  5-bis  del
          presente articolo puo' essere  riconosciuta  anche  per  il
          tramite  dei  fondi  di  solidarieta'  bilaterali  di   cui
          all'articolo 26 gia' costituiti o in corso di costituzione,
          senza l'obbligo di apportare  modifiche  ai  relativi  atti
          istitutivi. 
                7.  Per  i  lavoratori  che  non  si  trovano   nella
          condizione di beneficiare della  prestazione  prevista  dai
          commi 5 e 5-bis e' consentita una riduzione oraria  cui  si
          applicano le disposizioni previste dagli articoli 3 e 6. La
          riduzione media oraria non puo' essere superiore al 30  per
          cento dell'orario giornaliero, settimanale  o  mensile  dei
          lavoratori interessati  al  contratto  di  espansione.  Per
          ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva
          dell'orario  di  lavoro   puo'   essere   concordata,   ove
          necessario, fino al 100  per  cento  nell'arco  dell'intero
          periodo  per  il  quale  il  contratto  di  espansione   e'
          stipulato. I benefici di cui al comma 3 e al presente comma
          sono riconosciuti entro il limite complessivo di  spesa  di
          15,7 milioni di euro per l'anno 2019, di  31,8  milioni  di
          euro per l'anno 2020, di 101 milioni  di  euro  per  l'anno
          2021, di 256,6 milioni di euro  per  l'anno  2022,  di  469
          milioni di euro per l'anno 2023 e di 317,1 milioni di  euro
          per  l'anno  2024.  Se  nel  corso   della   procedura   di
          consultazione di cui al comma 1 emerge  il  verificarsi  di
          scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto
          limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle  politiche
          sociali non puo' procedere alla sottoscrizione dell'accordo
          governativo  e  conseguentemente  non  puo'   prendere   in
          considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici  di
          cui al comma 3 e al presente comma. 
                L'INPS provvede  al  monitoraggio  del  rispetto  del
          limite  di  spesa  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo  i
          risultati dell'attivita' di monitoraggio al  Ministero  del
          lavoro  e  delle   politiche   sociali   e   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
                8. L'impresa e' tenuta a presentare  un  progetto  di
          formazione  e  di  riqualificazione  che  puo'   intendersi
          assolto,  previa   idonea   certificazione   definita   con
          successivo provvedimento, anche qualora il datore di lavoro
          abbia impartito o fatto impartire l'insegnamento necessario
          per il conseguimento  di  una  diversa  competenza  tecnica
          professionale,  rispetto  a  quella  cui  e'   adibito   il
          lavoratore, utilizzando l'opera del lavoratore  in  azienda
          anche mediante la sola applicazione  pratica.  Il  progetto
          deve contenere le misure idonee a garantire  l'effettivita'
          della  formazione  necessarie  per   fare   conseguire   al
          prestatore competenze tecniche idonee alla mansione  a  cui
          sara' adibito il lavoratore. Ai lavoratori individuati  nel
          presente comma si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni previste dall'articolo  24-bis.  Il  progetto,
          che  e'  parte  integrante  del  contratto  di  espansione,
          descrive i contenuti formativi e le modalita' attuative, il
          numero complessivo dei lavoratori  interessati,  il  numero
          delle   ore   di   formazione,   le   competenze   tecniche
          professionali iniziali e finali, e' distinto per  categorie
          e garantisce le previsioni stabilite dall'articolo 1, comma
          1, lettera f), del decreto del Ministero del lavoro e delle
          politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016. 
                9. Gli accordi stipulati  ai  sensi  del  comma  5  e
          l'elenco dei lavoratori che accettano l'indennita', ai fini
          della loro efficacia, devono essere depositati  secondo  le
          modalita' stabilite dal decreto del Ministro del  lavoro  e
          delle politiche sociali 25  marzo  2016,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  n.  120  del  24  maggio  2016.  Per  i
          lavoratori individuati nel periodo precedente, le  leggi  e
          gli altri atti aventi forza di legge non  possono  in  ogni
          caso modificare i requisiti per conseguire  il  diritto  al
          trattamento pensionistico vigenti al momento  dell'adesione
          alle procedure previste dal comma 5. 
                10. Il contratto di  espansione  e'  compatibile  con
          l'utilizzo di altri strumenti previsti dal presente decreto
          legislativo, compreso quanto disposto dall'articolo  7  del
          decreto del Sottosegretario di Stato al lavoro, alla salute
          e alle politiche sociali  n.  46448  del  10  luglio  2009,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  178  del  3  agosto
          2009, come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e
          delle politiche sociali 10 ottobre 2014,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 214 dell'11 novembre 2014».