Art. 28 Direzione generale per le politiche previdenziali 1. La Direzione generale per le politiche previdenziali, che si articola in quattro uffici dirigenziali di livello non generale, svolge le seguenti funzioni: a) vigila, indirizza e coordina l'attivita' degli enti previdenziali, pubblici e privati; b) vigila, sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario, sugli enti previdenziali pubblici; c) verifica i piani di impiego delle disponibilita' finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica; d) cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attivita' plurime, nei settori economici di riferimento in INPS; e) cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni; f) gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie all'INPS; g) vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale; h) cura le procedure di nomina degli organi dell'INPS degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori; i) coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente alle diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'INPS; l) esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonche', per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo; m) svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103: 1) la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale; 2) la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la COVIP; 3) l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilita' finanziarie e l'approvazione delle relative delibere; 4) l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilita', nonche' l'approvazione delle relative delibere; 5) l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilita' delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; 6) il controllo sull'attivita' di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP; n) vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale; o) vigila sull'applicazione della normativa nazionale di sicurezza sociale per i lavoratori italiani all'estero e i lavoratori stranieri in Italia; p) coadiuva, per quanto di competenza ed in collaborazione con la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative, il Capo dipartimento nelle funzioni di coordinamento nei confronti dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso i collegi sindacali degli enti previdenziali e assicurativi, previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479; q) collabora con l'Ufficio legislativo per le attivita' inerenti agli aiuti di Stato nell'ambito delle materie di propria competenza; r) cura i rapporti con soggetti esterni nelle materie di competenza; s) cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza; t) gestisce il contenzioso e affari legali nelle materie di cui alle lettere che precedono; u) altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.
Note all'art. 28: - Si riporta il comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante: «Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 01.08.1994: «7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, e' composto: a) per l'INPS e l'INAIL da sette membri di cui quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e tre in rappresentanza del Ministero del tesoro; b) per l'INPDAP da sette membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quattro in rappresentanza del Ministero del tesoro; c) per l'IPSEMA da cinque membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e due in rappresentanza del Ministero del tesoro. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, di qualifica non inferiore a dirigente generale, sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti e' nominato un membro supplente».