Art. 28 
 
 
                         Direzione generale 
                   per le politiche previdenziali 
 
  1. La Direzione generale per le  politiche  previdenziali,  che  si
articola in quattro uffici  dirigenziali  di  livello  non  generale,
svolge le seguenti funzioni: 
    a)  vigila,  indirizza  e   coordina   l'attivita'   degli   enti
previdenziali, pubblici e privati; 
    b)  vigila,  sotto   il   profilo   giuridico-amministrativo   ed
economico-finanziario, sugli enti previdenziali pubblici; 
    c) verifica i piani di impiego delle  disponibilita'  finanziarie
degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi
strutturali di finanza pubblica; 
    d)  cura  l'inquadramento  previdenziale,   delle   imprese   con
attivita' plurime, nei settori economici di riferimento in INPS; 
    e) cura i profili applicativi  delle  agevolazioni  contributive,
delle   cosiddette   prestazioni   temporanee   e   delle    connesse
contribuzioni; 
    f) gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie all'INPS; 
    g) vigila sull'attuazione delle disposizioni relative  ai  regimi
previdenziali pubblici e privati provvedendo ad analizzarne l'impatto
sul complessivo sistema di sicurezza sociale; 
    h) cura le procedure di nomina degli organi dell'INPS degli  enti
di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps
e adotta, nel  rispetto  della  normativa  vigente,  i  provvedimenti
amministrativi surrogatori; 
    i) coordina, analizza e verifica l'applicazione  della  normativa
previdenziale   inerente   alle   diverse   gestioni   pensionistiche
costituite presso l'INPS; 
    l)  esercita  l'alta  vigilanza   e   l'indirizzo   sulle   forme
pensionistiche  complementari,  in  collaborazione  con   la   COVIP,
nonche', per gli ambiti di competenza del  Ministero,  provvede  allo
scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo; 
    m) svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai
decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e  10  febbraio  1996,  n.
103: 
      1)  la  vigilanza,   l'indirizzo   e   il   coordinamento   per
l'applicazione della normativa previdenziale; 
      2)      la      vigilanza      giuridico-amministrativa      ed
economico-finanziaria, d'intesa con la COVIP; 
      3) l'esame e la verifica dei relativi piani  di  impiego  delle
disponibilita' finanziarie e l'approvazione delle relative delibere; 
      4) l'esame degli  statuti  e  dei  regolamenti:  previdenziali,
assistenziali, elettorali,  di  amministrazione  e  di  contabilita',
nonche' l'approvazione delle relative delibere; 
      5)  l'analisi  dei  bilanci  tecnici  per  la  verifica   della
sostenibilita' delle gestioni e  dell'adeguatezza  delle  prestazioni
previdenziali; 
      6) il controllo sull'attivita' di  investimento  delle  risorse
finanziarie e sulla composizione del  patrimonio,  in  collaborazione
con la COVIP; 
    n) vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile
degli istituti di patronato e di assistenza sociale; 
    o)  vigila  sull'applicazione  della   normativa   nazionale   di
sicurezza sociale per i lavoratori italiani all'estero e i lavoratori
stranieri in Italia; 
    p) coadiuva, per quanto di competenza ed in collaborazione con la
Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di  lavoro
e per le politiche assicurative, il Capo dipartimento nelle  funzioni
di coordinamento nei confronti dei rappresentanti del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali presso  i  collegi  sindacali  degli
enti previdenziali e assicurativi, previsti dall'articolo 3, comma 7,
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479; 
    q) collabora con l'Ufficio legislativo per le attivita'  inerenti
agli aiuti di Stato nell'ambito delle materie di propria competenza; 
    r)  cura  i  rapporti  con  soggetti  esterni  nelle  materie  di
competenza; 
    s) cura le relazioni con organismi internazionali per le  materie
di propria competenza; 
    t) gestisce il contenzioso e affari legali nelle materie  di  cui
alle lettere che precedono; 
    u) altre competenze assegnate dalla vigente legislazione. 
 
          Note all'art. 28: 
              - Si riporta il comma 7  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo 30 giugno 1994, n.  479,  recante:  «Attuazione
          della delega conferita dall'art. 1, comma 32,  della  legge
          24  dicembre  1993,  n.  537,  in  materia  di  riordino  e
          soppressione di enti pubblici di previdenza e  assistenza»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 01.08.1994: 
                «7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni
          di cui all'art. 2403  e  seguenti  del  codice  civile,  e'
          composto: 
                  a) per l'INPS e l'INAIL  da  sette  membri  di  cui
          quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e  della
          previdenza sociale e tre in  rappresentanza  del  Ministero
          del tesoro; 
                  b) per l'INPDAP da  sette  membri  di  cui  tre  in
          rappresentanza del Ministero del lavoro e della  previdenza
          sociale e  quattro  in  rappresentanza  del  Ministero  del
          tesoro; 
                  c) per l'IPSEMA da cinque  membri  di  cui  tre  in
          rappresentanza del Ministero del lavoro e della  previdenza
          sociale e due in rappresentanza del Ministero  del  tesoro.
          Uno dei rappresentanti del Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale svolge  le  funzioni  di  presidente.  I
          rappresentanti   delle   Amministrazioni   pubbliche,    di
          qualifica  non  inferiore  a   dirigente   generale,   sono
          collocati fuori ruolo secondo le disposizioni  dei  vigenti
          ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti e'
          nominato un membro supplente».