Art. 3 
 
 
                          Capo di Gabinetto 
 
  1. Il Capo di Gabinetto e' nominato  dal  Ministro  tra  magistrati
ordinari,  amministrativi  o   contabili,   avvocati   dello   Stato,
consiglieri parlamentari, professori  universitari,  dirigenti  delle
pubbliche amministrazioni oppure fra soggetti,  anche  estranei  alla
pubblica amministrazione, in  possesso  di  capacita'  adeguate  alle
funzioni da svolgere e  dotati  di  elevata  professionalita',  avuto
riguardo ai titoli professionali,  culturali  e  scientifici  e  alle
esperienze maturate. 
  2. Il Capo di Gabinetto coordina le attivita' affidate agli  Uffici
di diretta collaborazione del Ministro, i quali, ai fini del  decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico  centro  di
responsabilita', riferendone al  medesimo  Ministro,  e  assicura  il
raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e  i  compiti  dei
Capi Dipartimento. In particolare, si occupa  degli  affari  e  degli
atti  la  cui  conoscenza  e'  sottoposta  a  particolari  misure  di
sicurezza e cura i rapporti con i Capi Dipartimento e  con  le  altre
strutture  dirigenziali  di  livello  generale  e   con   l'Organismo
indipendente di valutazione della performance. 
  3. Il Capo di  Gabinetto,  inoltre,  avvalendosi  degli  Uffici  di
diretta collaborazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), c)
ed e), assicura la pianificazione da parte delle strutture competenti
di progetti strategici in relazione alle priorita' politiche anche di
rilievo europeo, nonche' il monitoraggio degli obiettivi raggiunti da
detti progetti. 
  4. Il Capo di Gabinetto puo' nominare  fino  a  due  Vice  Capi  di
Gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie, che possono essere scelti
anche tra dirigenti di seconda fascia appartenenti ai  ruoli  di  cui
all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in  servizio
presso gli Uffici di diretta collaborazione. 
  5. Il Vice Capo di Gabinetto che abbia funzioni vicarie e' nominato
dal Ministro, con proprio decreto, su proposta del Capo di Gabinetto;
il Vice Capo di Gabinetto senza  funzioni  vicarie  e'  nominato  con
provvedimento del Capo di  Gabinetto.  Entrambi  gli  incarichi  sono
conferiti per la durata massima del mandato del  Ministro  e  possono
essere revocati in qualsiasi momento. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per l'articolo 23 del decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165 si veda nelle note all'articolo 1.