Art. 3 Capo di Gabinetto 1. Il Capo di Gabinetto e' nominato dal Ministro tra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, professori universitari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni oppure fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere e dotati di elevata professionalita', avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate. 2. Il Capo di Gabinetto coordina le attivita' affidate agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, i quali, ai fini del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilita', riferendone al medesimo Ministro, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e i compiti dei Capi Dipartimento. In particolare, si occupa degli affari e degli atti la cui conoscenza e' sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con i Capi Dipartimento e con le altre strutture dirigenziali di livello generale e con l'Organismo indipendente di valutazione della performance. 3. Il Capo di Gabinetto, inoltre, avvalendosi degli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), c) ed e), assicura la pianificazione da parte delle strutture competenti di progetti strategici in relazione alle priorita' politiche anche di rilievo europeo, nonche' il monitoraggio degli obiettivi raggiunti da detti progetti. 4. Il Capo di Gabinetto puo' nominare fino a due Vice Capi di Gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie, che possono essere scelti anche tra dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione. 5. Il Vice Capo di Gabinetto che abbia funzioni vicarie e' nominato dal Ministro, con proprio decreto, su proposta del Capo di Gabinetto; il Vice Capo di Gabinetto senza funzioni vicarie e' nominato con provvedimento del Capo di Gabinetto. Entrambi gli incarichi sono conferiti per la durata massima del mandato del Ministro e possono essere revocati in qualsiasi momento.
Note all'art. 3: - Per l'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si veda nelle note all'articolo 1.