Art. 30 
 
 
Dipartimento  per  l'innovazione,  l'amministrazione   generale,   il
                        personale e i servizi 
 
  1. Il Dipartimento per l'innovazione,  l'amministrazione  generale,
il personale  e  i  servizi  svolge  le  funzioni  di  coordinamento,
direzione e controllo nelle seguenti aree: 
    a) programmazione strategica del Ministero; 
    b) politica finanziaria ed economica, bilancio e monitoraggio del
fabbisogno finanziario del Ministero; 
    c) innovazione e trasformazione digitale nell'Amministrazione; 
    d) definizione degli indirizzi generali in  materia  di  gestione
delle  risorse  umane  del  Ministero,  di  disciplina  giuridica  ed
economica  del  relativo  rapporto  di  lavoro,  di  reclutamento   e
formazione, anche in  attuazione  di  norme,  direttive  e  circolari
emanate dalle amministrazioni competenti; 
    e)  programmazione  generale  del  fabbisogno  di  personale  del
Ministero, sentiti gli altri  Dipartimenti;  rappresentanza  unitaria
del Ministero nei  rapporti  sindacali  e  indirizzo  generale  della
rappresentanza della parte pubblica nell'ambito della  contrattazione
integrativa decentrata; 
    f) predisposizione e cura degli atti del Ministro finalizzati  al
conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale; 
    g) gestione delle attivita' e dei sistemi informativi legati alla
gestione del personale; 
    h) amministrazione generale, spese strumentali, servizi logistici
e servizi comuni  del  Ministero,  ivi  compresa  l'attuazione  delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 81 del 2008; 
    i) gestione delle attivita'  e  dei  sistemi  informativi  legati
all'amministrazione generale, alla gestione degli  approvvigionamenti
e della logistica; 
    l) cura dei  rapporti  amministrativi  con  le  societa'  di  cui
all'articolo 4, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, in materia di sistemi informativi e gestione  del  Programma  di
razionalizzazione degli acquisti, fermi restando i rapporti operativi
con la societa' di  cui  all'articolo  4,  comma  3-bis,  del  citato
decreto legge  da  parte  degli  altri  dipartimenti  in  materia  di
sviluppo e gestione di sistemi informativi di specifico interesse; 
    m) definizione  delle  specifiche  esigenze  funzionali  e  delle
conseguenti prestazioni  e  modalita'  operative  che  devono  essere
assicurate,  nell'ambito  dei  sistemi  informativi  trasversali  del
Ministero e gestione e sviluppo dei sistemi informativi specifici per
lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento; gestione e
sviluppo delle infrastrutture comuni del Ministero, comprese le  reti
locali e geografiche,  i  servizi  di  posta  elettronica,  eventuali
servizi comuni e generalizzati; 
    n) cura dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale; 
    o) gestione e sviluppo dei sistemi informativi  del  Ministero  e
connessione con i sistemi informativi del settore lavoro e  politiche
sociali; 
    p) elaborazioni e analisi comparative  rispetto  a  modelli  e  a
sistemi di lavoro, di servizi per l'impiego  e  politiche  sociali  a
supporto e in collaborazione con il Dipartimento per le politiche del
lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e  sicurezza  dei
lavoratori e a supporto e in collaborazione con il  Dipartimento  per
le politiche sociali, migratorie e del terzo settore; 
    q) coordinamento statistico, rapporti con il Servizio  statistico
nazionale, gestione dell'ufficio di statistica  in  raccordo  con  le
altre strutture del sistema statistico nazionale  (SISTAN),  operante
presso l'ISTAT (Istituto nazionale di  statistica),  ai  sensi  della
legge 6 settembre 1989, n. 322; pubblicazione e diffusione di dati  e
informazioni derivanti dalle attivita' statistiche; 
    r)  coordinamento  e  monitoraggio  delle  azioni  connesse  agli
obblighi di trasparenza dell'Amministrazione e dell'attuazione  della
normativa europea e  italiana  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali; 
    s) coordinamento, in collaborazione con l'Ufficio  stampa,  delle
attivita' in materia  di  comunicazione  istituzionale,  comprese  la
redazione del Piano annuale, e in relazione  alla  quale  svolge  nei
confronti dell'utenza le iniziative di  promozione  della  conoscenza
dell'attivita' del Ministero, attraverso i siti web  istituzionali  e
le piattaforme social e anche coordinando le funzioni di informazione
e assistenza agli utenti; adempimenti connessi alla  legge  7  giugno
2000, n. 150; promozione di eventi e manifestazioni; 
    t) definizione, sviluppo e gestione del modello di  controllo  di
gestione; 
    u) coordinamento delle attivita'  di  programmazione  e  verifica
dell'attuazione  delle  direttive  ministeriali  nelle   materie   di
competenza, ivi incluso il Piano Integrato di Attivita' e Innovazione
di cui all'articolo  6  del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  81,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,  in
raccordo  con  l'Organismo  indipendente  di  valutazione   e   della
performance; 
    v) sviluppo della programmazione delle attivita' e  dei  processi
innovativi, anche  mediante  la  costituzione  di  gruppi  di  lavoro
interfunzionali, per la gestione di progetti di particolare rilievo o
di processi che richiedono il contributo di piu'  Direzioni  generali
del Ministero; 
    z) attivita'  connesse  alle  funzioni  di  responsabile  per  la
prevenzione  della  corruzione  e   della   trasparenza,   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 7,  della  legge  6  novembre  2012,  n.  190,
assicurando il supporto, la consulenza e le azioni  di  coordinamento
nei  confronti  dei  Dipartimenti  e  delle  Direzioni  generali,  in
raccordo con gli Uffici di diretta  collaborazione  e  le  competenti
strutture del Ministero; 
    aa)  supporto  agli  Uffici  di  diretta  collaborazione  per  la
predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e
relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per
quanto di competenza; 
    bb) negli ambiti di competenza, supporto alla partecipazione  del
Ministro, per il  tramite  dell'Ufficio  di  Gabinetto,  al  Comitato
interministeriale per la programmazione economica  (CIPESS),  e  agli
altri  Comitati  interministeriali,  comunque  denominati,   operanti
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; 
    cc) elaborazione, in raccordo con  l'Ufficio  di  Gabinetto,  dei
contributi al Documento di economia  e  finanza  (DEF)  sui  temi  di
competenza del Dipartimento e degli altri atti strategici nazionali; 
    dd) supporto alle attivita' del Ministro in tutte le  materie  di
competenza,   con   particolare   riferimento   alla   programmazione
economico-finanziaria,  al  bilancio  e  al  controllo  di  gestione,
all'organizzazione  e  alla  pianificazione   delle   attivita'   del
Ministero; 
    ee)  coordinamento  e  raccordo  con  gli  organismi  europei   e
internazionali nelle materie di competenza; 
    ff) attivita' dell'Autorita' di Audit; 
    gg) attivita' di audit interno orientata al  miglioramento  della
gestione; 
    hh) cura dei rapporti  con  soggetti  esterni  nelle  materie  di
competenza; 
    ii)  supporto  all'attivita'   prelegislativa   per   quanto   di
competenza del Dipartimento; 
    ll) gestione del contenzioso e affari legali nelle materie di cui
alle lettere che precedono; 
    mm) altre competenze assegnate dalla vigente legislazione. 
  2. Alle dirette dipendenze del  Capo  Dipartimento  operano  cinque
uffici di staff di livello dirigenziale non generale, di cui uno  per
l'Autorita' di Audit, uno per il Responsabile della prevenzione della
corruzione e trasparenza e uno per la comunicazione istituzionale. 
  3. Il Dipartimento per l'innovazione,  l'amministrazione  generale,
il personale e i servizi e'  articolato  in  tre  uffici  di  livello
dirigenziale generale e ventuno uffici di  livello  dirigenziale  non
generale, compresi cinque posti funzioni presso gli Uffici  di  staff
del Capo Dipartimento. 
  4. Il Dipartimento si  articola  nei  seguenti  uffici  di  livello
dirigenziale generale: 
    a) Direzione generale  per  le  politiche  del  personale  e  dei
servizi generali; 
    b)  Direzione   generale   per   le   risorse   finanziarie,   la
razionalizzazione della gestione degli  immobili,  degli  acquisti  e
della logistica; 
    c)  Direzione  generale  per  l'innovazione  e   l'organizzazione
digitale, la statistica e la ricerca. 
  5.    Nell'ambito    del    Dipartimento     per     l'innovazione,
l'amministrazione generale, il personale e i servizi  opera  l'Unita'
di missione per il coordinamento delle attivita'  di  gestione  degli
interventi previsti nel PNRR, istituita con decreto del Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, in data 11 ottobre 2021. 
 
          Note all'art. 30: 
              - Si riportano i commi 3-bis e  3-ter  dell'articolo  4
          del  decreto-legge  6  luglio   2012,   n.   95,   recante:
          «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  156  del
          06.07.2012, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          189 del 14.8.2012: 
                «3-bis.  Le  attivita'  informatiche  riservate  allo
          Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
          414, e successivi provvedimenti di attuazione,  nonche'  le
          attivita' di sviluppo e gestione  dei  sistemi  informatici
          delle amministrazioni pubbliche, svolte  attualmente  dalla
          Consip  S.p.A.  ai  sensi  di  legge  e  di  statuto,  sono
          trasferite, mediante operazione di  scissione,  alla  Sogei
          S.p.A.,  e  sono  svolte  sulla  base  delle  strategie  di
          sviluppo  per   l'informatica,   definite   dal   Ministero
          dell'economia e delle finanze, di comune intesa tra i  capi
          dei  Dipartimenti.  Ciascun  Dipartimento   del   Ministero
          dell'economia e  delle  finanze,  fatta  eccezione  per  il
          Dipartimento  delle  finanze   relativamente   al   Sistema
          informativo della fiscalita', entro il  31  dicembre  2021,
          stipula  un  apposito  accordo  con  la  Societa'  di   cui
          all'articolo 83, comma  15,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, per la progettazione, lo sviluppo e la
          conduzione  delle  infrastrutture,  dei  sistemi  e   delle
          soluzioni   informatiche,   della   connettivita'   e   per
          l'erogazione  dei  connessi  servizi,  secondo  il  modello
          relazionale definito dal Dipartimento. Analoga facolta'  e'
          riconosciuta al Segretariato generale della Corte dei conti
          per quanto concerne  i  sistemi  informativi  attinenti  al
          sistema di finanza pubblica. A partire dal 1° gennaio  2021
          con uno o piu'  provvedimenti  del  Capo  del  Dipartimento
          dell'amministrazione generale del personale e dei  servizi,
          sentita  la  SOGEI  Spa,  gli  importi  dei   corrispettivi
          previsti dalla convenzione per la realizzazione e  gestione
          delle attivita' informatiche  dello  Stato  2013-2016  sono
          rideterminati, in conseguenza  della  sottoscrizione  degli
          accordi  e   dei   disciplinari   stipulati   dai   singoli
          Dipartimenti, secondo criteri di ripartizione  definiti  ed
          applicati nell'ambito della convenzione, ivi inclusi quelli
          applicati   nell'ambito   delle   attivita'   di   customer
          satisfaction,  approvati  dal  Comitato  di  governo  della
          convenzione relativamente all'anno precedente. Gli  effetti
          della convenzione di cui al quarto periodo  e  degli  altri
          accordi e rapporti contrattuali ad essa correlati cessano a
          seguito dell'efficacia di tutti  gli  accordi  previsti  al
          secondo e al terzo periodo. Il Dipartimento delle  finanze,
          ai sensi dall'articolo 56, comma 1, lettera e), del decreto
          legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  e  dell'articolo  5,
          comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  26  aprile  2012,  n.  44,
          stipula, d'intesa con le Agenzie fiscali e gli  altri  enti
          della fiscalita', entro il 31 dicembre 2021, un nuovo  atto
          regolativo con la Societa' di cui  all'articolo  83,  comma
          15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  per
          il Sistema informativo della fiscalita'. Fino alla  stipula
          del nuovo atto regolativo, continuano ad avere  vigore  gli
          istituti  contrattuali  che  disciplinano  il  rapporto  di
          servizio tra l'Amministrazione finanziaria e la SOGEI Spa. 
                3-ter. Fermo restando  lo  svolgimento  da  parte  di
          Consip  S.p.A.  delle  attivita'  ad  essa   affidate   con
          provvedimenti normativi, le attivita' di realizzazione  del
          Programma di razionalizzazione degli acquisti, di  centrale
          di committenza e  di  e-procurement  continuano  ad  essere
          svolte dalla Consip S.p.A. Ferme restando  le  disposizioni
          di cui all'articolo 12, commi da 2 a 10, del  decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di  acquisto  e
          di negoziazione  messi  a  disposizione  da  Consip  S.p.A.
          possono avere ad oggetto anche attivita' di manutenzione  e
          lavori pubblici. La medesima societa' svolge,  inoltre,  le
          attivita' ad essa affidate con provvedimenti amministrativi
          del Ministero dell'economia  e  delle  finanze.  La  Consip
          S.p.A. puo', altresi', svolgere, nell'ambito del  Programma
          di   razionalizzazione   degli   acquisti,   procedure   di
          aggiudicazione di  contratti  di  concessione  di  servizi.
          Sogei  S.p.A.,   sulla   base   di   apposita   convenzione
          disciplinante i relativi rapporti  nonche'  i  tempi  e  le
          modalita' di realizzazione delle attivita',  si  avvale  di
          Consip  S.p.A,  nella   sua   qualita'   di   centrale   di
          committenza, per le acquisizioni di beni e servizi». 
              - Si riporta l'articolo 6 del  decreto-legge  9  giugno
          2021, n. 81, recante: «Misure urgenti per il  rafforzamento
          della    capacita'    amministrativa    delle     pubbliche
          amministrazioni   funzionale   all'attuazione   del   Piano
          nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza
          della giustizia», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
          136 del 09.06.2021, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2021,  n.  113,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 188 del 7.8.2021: 
                «Art.   6   (Piano   integrato   di    attivita'    e
          organizzazione). - 1.  Per  assicurare  la  qualita'  e  la
          trasparenza dell'attivita' amministrativa e  migliorare  la
          qualita'  dei  servizi  ai  cittadini  e  alle  imprese   e
          procedere alla costante  e  progressiva  semplificazione  e
          reingegnerizzazione  dei  processi  anche  in  materia   di
          diritto  di  accesso,  le  pubbliche  amministrazioni,  con
          esclusione delle scuole di ogni  ordine  e  grado  e  delle
          istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  con  piu'  di
          cinquanta dipendenti, entro il  31  gennaio  di  ogni  anno
          adottano il Piano integrato di attivita' e  organizzazione,
          di seguito denominato Piano,  nel  rispetto  delle  vigenti
          discipline  di  settore  e,  in  particolare,  del  decreto
          legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150  e  della  legge  6
          novembre 2012, n. 190. 
                2. Il Piano ha  durata  triennale,  viene  aggiornato
          annualmente e definisce: 
                  a) gli obiettivi programmatici e  strategici  della
          performance secondo i principi e criteri direttivi  di  cui
          all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
          150,   stabilendo   il   necessario   collegamento    della
          performance  individuale  ai  risultati  della  performance
          organizzativa; 
                  b) la strategia di gestione del capitale umano e di
          sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro
          agile, e gli obiettivi  formativi  annuali  e  pluriennali,
          finalizzati  ai  processi  di  pianificazione  secondo   le
          logiche del project  management,  al  raggiungimento  della
          completa alfabetizzazione  digitale,  allo  sviluppo  delle
          conoscenze  tecniche  e  delle  competenze  trasversali   e
          manageriali e all'accrescimento culturale e dei  titoli  di
          studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla
          progressione di carriera del personale; 
                  c)  compatibilmente  con  le  risorse   finanziarie
          riconducibili  al  piano  triennale   dei   fabbisogni   di
          personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165,  gli  strumenti  e  gli  obiettivi  del
          reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione  delle
          risorse  interne,   prevedendo,   oltre   alle   forme   di
          reclutamento  ordinario,  la   percentuale   di   posizioni
          disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle
          progressioni di carriera  del  personale,  anche  tra  aree
          diverse, e  le  modalita'  di  valorizzazione  a  tal  fine
          dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento
          culturale conseguito anche attraverso le attivita' poste in
          essere ai sensi  della  lettera  b),  assicurando  adeguata
          informazione alle organizzazioni sindacali; 
                  d) gli strumenti e le fasi per giungere alla  piena
          trasparenza     dei     risultati     dell'attivita'      e
          dell'organizzazione amministrativa nonche' per  raggiungere
          gli obiettivi in  materia  di  contrasto  alla  corruzione,
          secondo quanto previsto dalla normativa vigente in  materia
          e in conformita'  agli  indirizzi  adottati  dall'Autorita'
          nazionale anticorruzione  (ANAC)  con  il  Piano  nazionale
          anticorruzione; 
                  e)  l'elenco  delle  procedure  da  semplificare  e
          reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso  alla
          tecnologia e sulla base della consultazione  degli  utenti,
          nonche'  la  pianificazione  delle  attivita'  inclusa   la
          graduale misurazione dei tempi effettivi  di  completamento
          delle    procedure    effettuata    attraverso    strumenti
          automatizzati; 
                  f)  le  modalita'  e  le   azioni   finalizzate   a
          realizzare la piena  accessibilita'  alle  amministrazioni,
          fisica    e    digitale,    da    parte    dei    cittadini
          ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilita'; 
                  g) le modalita' e le azioni  finalizzate  al  pieno
          rispetto della parita' di genere, anche con  riguardo  alla
          composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi. 
                3. Il Piano definisce le  modalita'  di  monitoraggio
          degli esiti, con cadenza  periodica,  inclusi  gli  impatti
          sugli   utenti,   anche   attraverso   rilevazioni    della
          soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di
          cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche'
          le modalita' di monitoraggio dei procedimenti  attivati  ai
          sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198. 
                4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del
          presente  articolo  pubblicano  il  Piano  e   i   relativi
          aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel  proprio
          sito internet istituzionale e li  inviano  al  Dipartimento
          della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio  dei
          ministri per la pubblicazione sul relativo portale. 
                5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o piu' decreti del
          Presidente   della   Repubblica,    adottati    ai    sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, previa intesa in  sede  di  Conferenza  unificata,  ai
          sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281,  sono  individuati  e  abrogati  gli
          adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al
          presente articolo. 
                6. Entro il medesimo termine di cui al comma  5,  con
          decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          previa intesa in sede di  Conferenza  unificata,  ai  sensi
          dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
          1997, n. 281, e' adottato un Piano tipo, quale strumento di
          supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel  Piano
          tipo sono definite modalita'  semplificate  per  l'adozione
          del Piano di cui al comma 1 da parte delle  amministrazioni
          con meno di cinquanta dipendenti. 
                6-bis. In sede di  prima  applicazione  il  Piano  e'
          adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine
          non  si  applicano  le  sanzioni  previste  dalle  seguenti
          disposizioni: 
                  a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27
          ottobre 2009, n. 150; 
                  b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015,
          n. 124; 
                  c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165. 
                7. In caso di  mancata  adozione  del  Piano  trovano
          applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10,  comma  5,
          del decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150,  ferme
          restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera
          b), del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114.  In
          caso di differimento del termine  previsto  a  legislazione
          vigente per l'approvazione del bilancio, gli  enti  locali,
          nelle more dell'approvazione del Piano, possono  aggiornare
          la sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno
          di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con
          gli stanziamenti di bilancio e nel  rispetto  delle  regole
          per l'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio
          provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto  di
          lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 9,  comma
          1-quinquies, ultimo periodo, del  decreto-legge  24  giugno
          2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge  7
          agosto 2016, n. 160. 
                7-bis. Le Regioni, per quanto riguarda le  aziende  e
          gli enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,  adeguano  i
          rispettivi ordinamenti  ai  principi  di  cui  al  presente
          articolo e ai contenuti del  Piano  tipo  definiti  con  il
          decreto di cui al comma 6. 
                7-ter. Nell'ambito della sezione del  Piano  relativa
          alla formazione del personale, le amministrazioni di cui al
          comma 1 indicano quali elementi necessari gli  obiettivi  e
          le occorrenti risorse finanziarie, nei limiti di  quelle  a
          tale scopo disponibili, prevedendo l'impiego delle  risorse
          proprie e di quelle attribuite dallo  Stato  o  dall'Unione
          europea, nonche' le metodologie formative  da  adottare  in
          riferimento  ai  diversi  destinatari.  A   tal   fine   le
          amministrazioni di cui al comma 1  individuano  al  proprio
          interno  dirigenti  e  funzionari   aventi   competenze   e
          conoscenze idonee per svolgere attivita' di formazione  con
          risorse interne e per esercitare la funzione di  docente  o
          di tutor, per i quali sono predisposti  specifici  percorsi
          formativi 
                8.  All'attuazione  delle  disposizioni  di  cui   al
          presente articolo le amministrazioni interessate provvedono
          con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
          a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di  15.000
          abitanti provvedono  al  monitoraggio  dell'attuazione  del
          presente  articolo  e  al  monitoraggio  delle  performance
          organizzative  anche  attraverso  l'individuazione  di   un
          ufficio  associato   tra   quelli   esistenti   in   ambito
          provinciale o metropolitano, secondo le  indicazioni  delle
          Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane. 
                8-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica
          della Presidenza del Consiglio dei  ministri  e'  istituito
          l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico con il compito
          di  promuovere  lo  sviluppo  strategico  del  Piano  e  le
          connesse iniziative  di  indirizzo  in  materia  di  lavoro
          agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione
          della performance, formazione e valorizzazione del capitale
          umano, nonche' di garantire  la  piena  applicazione  delle
          attivita' di  monitoraggio  sull'effettiva  utilita'  degli
          adempimenti richiesti dai  piani  non  inclusi  nel  Piano,
          anche con specifico riguardo all'impatto delle  riforme  in
          materia  di  pubblica  amministrazione.  Con  decreto   del
          Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente disposizione, sono definiti la composizione  e  il
          funzionamento  dell'Osservatorio.  All'istituzione   e   al
          funzionamento  dell'Osservatorio  si  provvede  nei  limiti
          delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
          a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza  pubblica.  Ai  componenti  dell'Osservatorio   non
          spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di  spesa,
          o altri emolumenti comunque denominati». 
              - Si riporta il comma 7 dell'articolo 1 della  legge  6
          novembre  2012,  n.  190,  recante:  «Disposizioni  per  la
          prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e
          dell'illegalita'    nella    pubblica     amministrazione»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13-11-2012: 
                «7. L'organo di indirizzo individua, di norma  tra  i
          dirigenti di  ruolo  in  servizio,  il  Responsabile  della
          prevenzione   della   corruzione   e   della   trasparenza,
          disponendo le eventuali modifiche organizzative  necessarie
          per assicurare funzioni e poteri idonei per lo  svolgimento
          dell'incarico con piena autonomia  ed  effettivita'.  Negli
          enti  locali,  il  Responsabile  della  prevenzione   della
          corruzione e della trasparenza e'  individuato,  di  norma,
          nel segretario o nel dirigente  apicale,  salva  diversa  e
          motivata  determinazione.  Nelle  unioni  di  comuni,  puo'
          essere nominato un  unico  responsabile  della  prevenzione
          della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della
          prevenzione della corruzione e  della  trasparenza  segnala
          all'organo di indirizzo  e  all'organismo  indipendente  di
          valutazione le disfunzioni  inerenti  all'attuazione  delle
          misure in materia di  prevenzione  della  corruzione  e  di
          trasparenza e indica agli uffici  competenti  all'esercizio
          dell'azione disciplinare i nominativi  dei  dipendenti  che
          non hanno attuato correttamente le  misure  in  materia  di
          prevenzione della corruzione e  di  trasparenza.  Eventuali
          misure discriminatorie, dirette o indirette, nei  confronti
          del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
          trasparenza   per   motivi   collegati,   direttamente    o
          indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni  devono
          essere segnalate  all'Autorita'  nazionale  anticorruzione,
          che puo' chiedere informazioni all'organo  di  indirizzo  e
          intervenire nelle forme di cui al  comma  3,  articolo  15,
          decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39».