Art. 33 
 
 
                Direzione generale per l'innovazione 
       e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca 
 
  1. La  Direzione  generale  per  l'innovazione  e  l'organizzazione
digitale, la statistica e la  ricerca,  che  si  articola  in  cinque
uffici dirigenziali di  livello  non  generale,  svolge  le  seguenti
funzioni: 
    a) definizione  delle  specifiche  esigenze  funzionali  e  delle
conseguenti prestazioni  e  modalita'  operative  che  devono  essere
assicurate, nell'ambito dei  sistemi  informativi  specifici  per  lo
svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, in materia di
acquisti, logistica, personale, ed altri servizi dipartimentali; 
    b) sviluppo e  conduzione  della  piattaforma  nazionale  per  la
gestione delle risorse umane; 
    c) ideazione, sviluppo ed attuazione di  progetti  di  diffusione
delle tecnologie informatiche; 
    d)  definizione  ed  implementazione  di   metodi   e   soluzioni
informatiche per la valorizzazione  del  patrimonio  informativo  del
Ministero; 
    e) promozione dei principi dell'amministrazione digitale e  degli
open data e definizione degli indirizzi per la  digitalizzazione,  in
coerenza con le linee strategiche dell'Agenda digitale italiana; 
    f) attuazione delle disposizioni del Codice  dell'amministrazione
digitale, con particolare riferimento  all'accesso  telematico  e  al
riutilizzo dei dati del Ministero nonche' all'accessibilita'; 
    g) rapporti con l'Agenzia  per  l'Italia  digitale  e  con  altri
organismi incaricati  delle  attivita'  informatiche  nella  pubblica
amministrazione; 
    h) gestione dei progetti,  delle  infrastrutture  e  dei  servizi
relativi ai sistemi informativi  specifici  per  lo  svolgimento  dei
compiti istituzionali del Ministero in materia di lavoro e  politiche
sociali; 
    i) servizi informativi comuni e trasversali  del  Ministero,  ivi
inclusi quelli infrastrutturali in cloud, in collaborazione  con  gli
altri dipartimenti; 
    l)  coordinamento   strategico   dello   sviluppo   dei   sistemi
informativi di telecomunicazione  e  fonia,  consegnatario  dei  beni
informatici; 
    m) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio  della
sicurezza informatica; 
    n) sviluppo e gestione tecnica del portale internet istituzionale
e sviluppo e gestione della rete intranet; 
    o) individuazione dei fabbisogni  tecnologici  del  Ministero  in
raccordo con gli altri Dipartimenti; 
    p) individuazione, in collaborazione con  la  Direzione  generale
delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e  degli
incentivi  all'occupazione,  delle  soluzioni  tecnologiche  per   lo
sviluppo di tutti i sistemi informatici in materia di  lavoro,  anche
assicurando i flussi informativi con altri soggetti istituzionali; 
    q) individuazione, in collaborazione con  la  Direzione  generale
per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle  poverta',  delle  soluzioni
tecnologiche per lo  sviluppo  di  tutti  i  sistemi  informatici  in
materia di politiche sociali, anche assicurando i flussi  informativi
con altri soggetti istituzionali; 
    r)   pianificazione,   progettazione,   sviluppo    e    gestione
dell'infrastruttura tecnologica, delle reti, dei sistemi e dei flussi
informativi del Ministero in raccordo con gli  altri  dipartimenti  e
con gli enti esterni al Ministero; 
    s)  compiti  attribuiti  al  responsabile  per   la   transizione
digitale, previsti dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82; 
    t)  attivita'  di  supporto  e  coordinamento  per  le  attivita'
statistiche e di ricerca di competenza del Ministero, in raccordo con
le  strutture  del  Sistema  statistico   nazionale   (SISTAN),   con
l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e con le altre istituzioni
pubbliche; 
    u) adempimenti degli obblighi in materia  statistica;  promozione
di iniziative di coordinamento per il miglioramento dell'informazione
statistica, anche mediante la partecipazione e la collaborazione allo
sviluppo  dei  progetti  statistici;  pubblicazioni  statistiche   in
materia di mercato del lavoro e politiche sociali; 
    v)  coordinamento,  in  raccordo  con  le  competenti   Direzioni
generali, dell'Osservatorio nazionale per il mercato  del  lavoro  di
cui  all'articolo  99  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    z) attivita' di ricerca in materia di lavoro e politiche sociali,
in raccordo con le direzioni generali competenti; 
    aa)  supporto  all'attivita'   prelegislativa   per   quanto   di
competenza della Direzione generale; 
    bb) cura delle relazioni  con  organismi  internazionali  per  le
materie di propria competenza; 
    cc) gestione del contenzioso e degli affari legali nelle  materie
di cui alle lettere che precedono; 
    dd) altre  attivita'  assegnate  dalla  normativa  vigente  negli
ambiti di competenza. 
  2. Il titolare  dell'incarico  di  Direzione  generale  di  cui  al
presente  articolo  assume  le  funzioni  di  Responsabile   per   la
transizione  al  digitale  di  cui   all'articolo   17   del   Codice
dell'Amministrazione digitale. 
 
          Note all'art. 33: 
              - Si riporta l'articolo 17 del  decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82,  recante:  «Codice  dell'amministrazione
          digitale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  112  del
          16.05.2005: 
                «Art. 17 (Responsabile per la transizione digitale  e
          difensore   civico   digitale).   -   1.    Le    pubbliche
          amministrazioni  garantiscono  l'attuazione   delle   linee
          strategiche per la riorganizzazione e  la  digitalizzazione
          dell'amministrazione definite dal Governo in  coerenza  con
          le   Linee   guida.   A   tal   fine,   ciascuna   pubblica
          amministrazione affida  a  un  unico  ufficio  dirigenziale
          generale, fermo restando  il  numero  complessivo  di  tali
          uffici, la transizione alla modalita' operativa digitale  e
          i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla
          realizzazione di un'amministrazione digitale e  aperta,  di
          servizi facilmente utilizzabili e di  qualita',  attraverso
          una  maggiore  efficienza  ed  economicita'.  Al   suddetto
          ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a: 
                  a)  coordinamento  strategico  dello  sviluppo  dei
          sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in  modo
          da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici  e
          organizzativi comuni; 
                  b) indirizzo e  coordinamento  dello  sviluppo  dei
          servizi, sia  interni  che  esterni,  forniti  dai  sistemi
          informativi     di      telecomunicazione      e      fonia
          dell'amministrazione; 
                  c)  indirizzo,  pianificazione,   coordinamento   e
          monitoraggio della sicurezza informatica  relativamente  ai
          dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche  in  relazione
          al sistema pubblico di connettivita',  nel  rispetto  delle
          regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1; 
                  d) accesso dei  soggetti  disabili  agli  strumenti
          informatici  e  promozione  dell'accessibilita'  anche   in
          attuazione di quanto previsto dalla legge 9  gennaio  2004,
          n. 4; 
                  e)   analisi   periodica   della    coerenza    tra
          l'organizzazione dell'amministrazione  e  l'utilizzo  delle
          tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine
          di migliorare la soddisfazione dell'utenza  e  la  qualita'
          dei  servizi  nonche'  di  ridurre  i  tempi  e   i   costi
          dell'azione amministrativa; 
                  f)    cooperazione     alla     revisione     della
          riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di  cui  alla
          lettera e); 
                  g) indirizzo, coordinamento  e  monitoraggio  della
          pianificazione prevista per lo sviluppo e la  gestione  dei
          sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; 
                  h) progettazione e coordinamento  delle  iniziative
          rilevanti ai  fini  di  una  piu'  efficace  erogazione  di
          servizi  in  rete  a  cittadini  e  imprese  mediante   gli
          strumenti  della  cooperazione  applicativa  tra  pubbliche
          amministrazioni,   ivi   inclusa   la   predisposizione   e
          l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
          la   realizzazione   e   compartecipazione   dei    sistemi
          informativi cooperativi; 
                  i)   promozione    delle    iniziative    attinenti
          l'attuazione delle direttive impartite dal  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  o  dal  Ministro   delegato   per
          l'innovazione e le tecnologie; 
                  j) pianificazione e coordinamento del  processo  di
          diffusione, all'interno dell'amministrazione,  dei  sistemi
          di  identita'  e  domicilio  digitale,  posta  elettronica,
          protocollo informatico, firma digitale o firma  elettronica
          qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia
          di accessibilita' e fruibilita'  nonche'  del  processo  di
          integrazione e interoperabilita' tra i  sistemi  e  servizi
          dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis. 
                  j-bis)   pianificazione   e   coordinamento   degli
          acquisti di soluzioni e sistemi informatici,  telematici  e
          di   telecomunicazione   al   fine   di    garantirne    la
          compatibilita' con gli obiettivi di attuazione  dell'agenda
          digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel  piano
          triennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b). 
                1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma
          1,  le  Agenzie,  le  Forze  armate,  compresa  l'Arma  dei
          carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto,  nonche'
          i Corpi di polizia hanno  facolta'  di  individuare  propri
          uffici senza incrementare il numero complessivo  di  quelli
          gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi. 
              1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al  comma  1
          e'  dotato  di   adeguate   competenze   tecnologiche,   di
          informatica  giuridica  e  manageriali  e   risponde,   con
          riferimento ai  compiti  relativi  alla  transizione,  alla
          modalita'  digitale  direttamente  all'organo  di   vertice
          politico. 
                1-quater. E' istituito presso  l'AgID  l'ufficio  del
          difensore civico per il digitale,  a  cui  e'  preposto  un
          soggetto in possesso di adeguati  requisiti  di  terzieta',
          autonomia e  imparzialita'.  Chiunque  puo'  presentare  al
          difensore civico per il digitale, attraverso apposita  area
          presente sul  sito  istituzionale  dell'AgID,  segnalazioni
          relative a presunte violazioni del  presente  Codice  e  di
          ogni  altra  norma  in  materia  di   digitalizzazione   ed
          innovazione della pubblica  amministrazione  da  parte  dei
          soggetti di cui all'articolo 2, comma 
                2. Il difensore civico, accertata  la  non  manifesta
          infondatezza della segnalazione, la trasmette al  Direttore
          generale  dell'AgID  per  l'esercizio  dei  poteri  di  cui
          all'articolo 18-bis. 
                1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida
          di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali  previsti
          dal presente Codice. 
                1-sexies.  Nel  rispetto  della   propria   autonomia
          organizzativa, le pubbliche amministrazioni  diverse  dalle
          amministrazioni dello Stato individuano  l'ufficio  per  il
          digitale  di  cui  al  comma  1  tra  quelli   di   livello
          dirigenziale oppure, ove ne  siano  privi,  individuano  un
          responsabile per  il  digitale  tra  le  proprie  posizioni
          apicali. In assenza del vertice politico,  il  responsabile
          dell'ufficio per il digitale di cui  al  comma  1  risponde
          direttamente a quello amministrativo dell'ente. 
                1-septies.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1-sexies
          possono esercitare le funzioni di  cui  al  medesimo  comma
          anche in forma associata.» 
              - Si riporta l'articolo 99 del decreto-legge 19  maggio
          2020, n. 34, recante: «Misure urgenti in materia di salute,
          sostegno al lavoro e  all'economia,  nonche'  di  politiche
          sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del  19.05.2020,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  180  del
          18.10.2023: 
                «Art. 99 (Osservatorio del mercato del lavoro). -  1.
          Al fine  di  monitorare  tempestivamente  gli  effetti  sul
          mercato  del  lavoro   dell'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19  e  delle  misure  di  contenimento  adottate,  in
          maniera da  programmare  efficacemente  adeguate  strategie
          occupazionali, incluse politiche attive per il lavoro e per
          la formazione, e' istituito presso il Ministero del  lavoro
          e delle politiche sociali l'Osservatorio nazionale  per  il
          mercato del lavoro (di seguito denominato "Osservatorio"). 
                2. L'Osservatorio realizza i seguenti obiettivi: 
                  a)  studio  ed  elaborazione  dei   dati   relativi
          all'occupazione con particolare riferimento all'analisi per
          competenze,   caratteristiche   settoriali,   territoriali,
          sociali, demografiche e di genere; 
                  b)  individuazione  e  definizione  dei  fabbisogni
          generati dalle trasformazioni del mercato del lavoro, anche
          per  effetto  dei   mutamenti   conseguenti   all'emergenza
          epidemiologica; 
                  c) individuazione di  aree  prioritarie  verso  cui
          indirizzare azioni e interventi per  il  superamento  degli
          squilibri tra domanda ed offerta di lavoro e prevenzione  e
          contrasto al lavoro irregolare; 
                  d)   supporto    all'individuazione    dell'offerta
          formativa, tecnica e scolastica professionale in base  alle
          richieste dei nuovi profili professionali emergenti; 
                  e) analisi di impatto e valutazione delle politiche
          occupazionali e di sostegno al reddito attivate; 
                3.  L'Osservatorio  promuove   la   costituzione   di
          Osservatori regionali aventi analoghe  finalita',  ove  non
          gia' costituiti, assicurando indirizzi comuni e funzioni di
          coordinamento volte a  formare  una  Rete  nazionale  degli
          Osservatori del mercato del lavoro, previo accordo in  sede
          di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. 
                4. Per le finalita'  dell'Osservatorio,  il  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali puo' avvalersi  di  un
          Comitato scientifico appositamente  istituito  con  decreto
          del  Ministro  del  lavoro  e  delle   politiche   sociali,
          presieduto dal rappresentante del Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali e composto, oltre a  rappresentanti
          dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL, dell'ANPAL,  dell'INAPP,
          delle regioni e province autonome, da esperti indipendenti.
          Ai componenti dell'Osservatorio e del Comitato  scientifico
          non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza,
          rimborso spese o emolumento comunque denominato. 
                5. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei
          dati personali, sono individuati i dati, anche individuali,
          e le  amministrazioni  titolari  del  trattamento,  che  li
          mettono a disposizione del Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali al solo fine di  elaborazione  statistica
          per le finalita' di cui al comma 2. 
                6. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente
          articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della
          finanza  pubblica  ed  e'   assicurata   con   le   risorse
          finanziarie, umane e strumentali  previste  a  legislazione
          vigente».