Art. 34 
 
 
             Uffici di livello dirigenziale non generale 
 
  1. All'individuazione degli  uffici  di  livello  dirigenziale  non
generale, nonche' alla definizione dei relativi compiti, si  provvede
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
regolamento, su  proposta  dei  Capi  dei  Dipartimenti  interessati,
sentite le organizzazioni  sindacali,  con  decreto  ministeriale  di
natura non regolamentare, ai sensi  dell'articolo  17,  comma  4-bis,
lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  dell'articolo  4,
comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999. 
 
          Note all'art. 34: 
              - Per l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
          1988, n. 400 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30
          luglio 1999, n. 300 si veda nelle note alle premesse.