Art. 35 
 
 
             Posti di funzione dirigenziale e dotazioni 
              organiche del personale non dirigenziale 
 
  1.  Le  dotazioni  organiche  del   personale   appartenente   alle
qualifiche  dirigenziale  e  non  dirigenziale  del  Ministero   sono
individuate nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante
del presente regolamento. 
  2. Nell'ambito della dotazione organica dei  dirigenti  di  seconda
fascia, di cui alla Tabella A, sono compresi cinque posti di funzione
dirigenziale di livello non generale presso  gli  Uffici  di  diretta
collaborazione del Ministro e undici presso gli Uffici di  staff  dei
Capi Dipartimento, come  previsto  nell'articolo  17,  comma  4,  del
presente decreto. 
  3. Nell'ambito della dotazione  organica  dei  dirigenti  di  prima
fascia, di cui alla Tabella A,  e'  compreso  un  posto  di  funzione
dirigenziale  di  livello  generale  presso  gli  Uffici  di  diretta
collaborazione del Ministro, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, come previsto nell'articolo  17,
comma 3, del presente regolamento. 
  4. Il personale dirigenziale di livello generale e non generale del
Ministero e'  inserito  nei  ruoli  del  personale  dirigenziale  del
Ministero. 
  5. Il personale non dirigenziale  del  Ministero  e'  inserito  nel
ruolo del personale del Ministero. 
  6. Oltre al  contingente  di  cui  al  precedente  comma  3,  vanno
considerate ulteriori nove unita', ai sensi dell'articolo 3, comma 7,
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e  dell'articolo  21,
comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2012, n. 214, cosi' ripartite:
cinque dirigenti di  livello  dirigenziale  generale  componenti  del
collegio  dei  sindaci  dell'INPS;  quattro  dirigenti   di   livello
dirigenziale generale componenti del collegio dei sindaci dell'INAIL. 
  7. Al fine di assicurare la necessaria  flessibilita'  di  utilizzo
delle risorse umane alle effettive esigenze operative,  il  Ministro,
con proprio decreto, effettua  la  ripartizione  dei  contingenti  di
personale  non  dirigenziale  nelle  strutture  in  cui  si  articola
l'amministrazione. Il  decreto  e'  tempestivamente  comunicato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato. 
 
          Note all'art. 35: 
              - Per l'articolo 19, comma 10, del decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165 si veda nelle note all'articolo 1. 
              - Per l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30
          giugno 1994, n. 479 si veda nelle note all'articolo 27. 
              -  Si  riporta  il  comma  5   dell'articolo   21   del
          decreto-legge   6   dicembre   2011,   n.   201,   recante:
          «Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento  dei  conti  pubblici»,   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 284 del  06.12.2011,  convertito  con
          modificazioni  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27.12.2011: 
                «5. I posti corrispondenti all'incarico di componente
          del  Collegio  dei  sindaci   dell'INPDAP,   di   qualifica
          dirigenziale di livello generale,  in  posizione  di  fuori
          ruolo istituzionale, sono cosi' attribuiti: 
                  a) in considerazione dell'incremento dell'attivita'
          dell'INPS derivante dalla soppressione degli Enti di cui al
          comma 1, due  posti,  di  cui  uno  in  rappresentanza  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali  ed  uno  in
          rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze,
          incrementano il numero  dei  componenti  del  Collegio  dei
          sindaci dell'INPS; 
                  b) due posti in rappresentanza  del  Ministero  del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali   e   tre   posti   in
          rappresentanza del Ministero dell'economia e delle  finanze
          sono  trasformati  in  posizioni  dirigenziali  di  livello
          generale per le esigenze di consulenza,  studio  e  ricerca
          del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  e  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze,  nell'ambito  del
          Dipartimento della  Ragioneria  Generale  dello  Stato;  le
          dotazioni   organiche   dei   rispettivi   Ministeri   sono
          conseguentemente incrementate in  attesa  della  emanazione
          delle disposizioni  regolamentari  intese  ad  adeguare  in
          misura   corrispondente   l'organizzazione   dei   medesimi
          Ministeri. La disposizione di cui all'articolo 3, comma  7,
          del  citato  decreto  legislativo  n.  479  del  1994,   si
          interpreta nel senso che i relativi posti  concorrono  alla
          determinazione delle percentuali di cui all'articolo 19 del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modifiche ed  integrazioni,  relativamente  alle  dotazioni
          organiche dei Ministeri di appartenenza.»