Art. 36 Trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dall'ANPAL al Ministero del lavoro e delle politiche sociali 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite al Ministero le risorse umane, ad eccezione del personale appartenente al comparto ricerca, e le connesse risorse finanziarie e strumentali dell'ANPAL nel limite di tre posizioni di livello dirigenziale generale, otto posizioni dirigenziali di livello non generale e centotredici unita' di personale non dirigenziale. 2. Con le modalita' di cui all'articolo 34 e' individuato il personale trasferito ricompreso nelle posizioni dirigenziali e non dirigenziale di cui al comma 1, nonche' il personale a tempo determinato in servizio presso ANPAL. 3. Al personale non dirigenziale trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nel Ministero e viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile, pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'ANPAL, ove superiore, e quelle riconosciute presso il Ministero. 4. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di conclusione del processo di riorganizzazione, ciascun dirigente mantiene l'incarico dirigenziale in essere, sino all'attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali con procedure di interpello indette dal Ministero e, comunque, non oltre la data relativa di scadenza. Il Ministero puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle attivita' necessarie a garantire la continuita' dei rapporti gia' in capo ad ANPAL all'atto della soppressione, ivi comprese le operazioni di pagamento a valere sui capitoli di spesa, nonche' sui conti correnti aperti presso la tesoreria. 5. I beni mobili, informatici e strumentali, utilizzati dall'ANPAL per lo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali sono trasferiti in proprieta' al Ministero. I beni di cui al primo periodo sono individuati sulla base delle risultanze esposte nel bilancio di chiusura dell'ANPAL. L'atto di individuazione dei beni oggetto di trasferimento costituisce titolo per il discarico dalla contabilita' erariale. Le risorse di cui al primo periodo sono individuate con decreto del Ministro. Dalla data di soppressione il Ministero subentra all'ANPAL nei contratti di servizio in corso. 6. Relativamente ai servizi e ai rapporti giuridici gia' instaurati da ANPAL, al fine garantire la piena operativita', nonche' le corrette modalita' di cessione o cessazione dei contratti in essere con il relativo subentro del Ministero, presso la struttura cui e' affidata la gestione delle spese comuni e per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, si provvede sulla base di elenco dettagliato che dove essere fornito da ANPAL, rispetto ai rapporti giuridici gia' instaurati. 7. Per le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, presso le contabilita' speciali intestate all'ANPAL per la gestione dei fondi europei, si procede, in accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze, alle attivita' di subentro e alla rettifica di intestazione al Ministero che individua i nuovi funzionari delegati.