Art. 36 
 
Trasferimento  delle  risorse  umane,   finanziarie   e   strumentali
  dall'ANPAL al Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono trasferite al Ministero le risorse umane, ad  eccezione
del personale appartenente al comparto ricerca, e le connesse risorse
finanziarie e strumentali dell'ANPAL nel limite di tre  posizioni  di
livello dirigenziale generale, otto posizioni dirigenziali di livello
non generale e centotredici unita' di personale non dirigenziale. 
  2. Con le modalita'  di  cui  all'articolo  34  e'  individuato  il
personale trasferito ricompreso nelle posizioni  dirigenziali  e  non
dirigenziale di  cui  al  comma  1,  nonche'  il  personale  a  tempo
determinato in servizio presso ANPAL. 
  3.  Al  personale  non  dirigenziale  trasferito  si   applica   il
trattamento  economico,  compreso  quello  accessorio,  previsto  nel
Ministero e viene corrisposto un assegno ad  personam  riassorbibile,
pari all'eventuale differenza fra le voci fisse  e  continuative  del
trattamento   economico   dell'ANPAL,   ove   superiore,   e   quelle
riconosciute presso il Ministero. 
  4. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa,
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data
di conclusione del processo di  riorganizzazione,  ciascun  dirigente
mantiene l'incarico dirigenziale in essere, sino all'attribuzione dei
nuovi incarichi dirigenziali con procedure di interpello indette  dal
Ministero e, comunque, non oltre la data  relativa  di  scadenza.  Il
Ministero puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle
attivita' necessarie a garantire la continuita' dei rapporti gia'  in
capo ad ANPAL all'atto della soppressione, ivi comprese le operazioni
di pagamento a valere  sui  capitoli  di  spesa,  nonche'  sui  conti
correnti aperti presso la tesoreria. 
  5. I beni mobili, informatici e strumentali, utilizzati  dall'ANPAL
per  lo  svolgimento  delle  proprie  attivita'  istituzionali   sono
trasferiti in proprieta' al Ministero. I beni di cui al primo periodo
sono individuati sulla base delle risultanze esposte nel bilancio  di
chiusura dell'ANPAL. L'atto di individuazione  dei  beni  oggetto  di
trasferimento costituisce titolo per il discarico dalla  contabilita'
erariale. Le risorse di cui al primo  periodo  sono  individuate  con
decreto  del  Ministro.  Dalla  data  di  soppressione  il  Ministero
subentra all'ANPAL nei contratti di servizio in corso. 
  6. Relativamente ai servizi e ai rapporti giuridici gia' instaurati
da ANPAL,  al  fine  garantire  la  piena  operativita',  nonche'  le
corrette modalita' di cessione o cessazione dei contratti  in  essere
con il relativo subentro del Ministero, presso la  struttura  cui  e'
affidata la gestione delle spese comuni e per tutti  gli  adempimenti
di  carattere  amministrativo,  si  provvede  sulla  base  di  elenco
dettagliato che dove essere fornito da ANPAL,  rispetto  ai  rapporti
giuridici gia' instaurati. 
  7. Per le risorse  finanziarie  disponibili,  a  qualsiasi  titolo,
presso le contabilita' speciali intestate all'ANPAL per  la  gestione
dei  fondi  europei,  si  procede,  in  accordo  con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze, alle  attivita'  di  subentro  e  alla
rettifica  di  intestazione  al  Ministero  che  individua  i   nuovi
funzionari delegati.