Art. 37 
 
Trasferimento  del  personale  dell'ANPAL,  afferente   al   comparto
  ricerca, all'INAPP con le correlate risorse finanziarie 
 
  1. E' trasferito all'INAPP  il  personale  a  tempo  indeterminato,
dipendente dell'ANPAL, appartenente al comparto ricerca e al quale e'
applicato il contratto collettivo  nazionale  relativo  al  personale
degli enti pubblici di ricerca, nel limite  massimo  di  131  unita',
unitamente alle correlate risorse finanziarie. Con  le  modalita'  di
cui all'articolo 34, e' individuato il predetto personale, unitamente
alle risorse finanziarie.