Art. 37 Trasferimento del personale dell'ANPAL, afferente al comparto ricerca, all'INAPP con le correlate risorse finanziarie 1. E' trasferito all'INAPP il personale a tempo indeterminato, dipendente dell'ANPAL, appartenente al comparto ricerca e al quale e' applicato il contratto collettivo nazionale relativo al personale degli enti pubblici di ricerca, nel limite massimo di 131 unita', unitamente alle correlate risorse finanziarie. Con le modalita' di cui all'articolo 34, e' individuato il predetto personale, unitamente alle risorse finanziarie.