Art. 38 
 
 
Accordi tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e INAPP
                     e disposizioni transitorie 
 
  1. In applicazione dell'articolo 3, comma 2, del  decreto-legge  22
giugno 2023, n. 75, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  10
agosto 2023, n. 112,  al  fine  di  garantire  la  continuita'  delle
attivita' svolte dal personale  del  comparto  ricerca  nell'ANPAL  a
seguito del trasferimento delle funzioni al  Ministero,  nonche'  per
obiettivi di interesse comune di analisi, il Ministero medesimo  puo'
avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di un contingente  di  personale
dell'INAPP fino ad un massimo di unita' di personale  pari  a  quello
trasferito dall'ANPAL, mediante apposita convenzione non onerosa. Gli
oneri restano a carico dell'ente di appartenenza. 
  2. In  fase  di  prima  attuazione,  fino  al  perfezionamento  del
processo di riorganizzazione, al fine  di  garantire  la  continuita'
amministrativa, le funzioni di ANPAL, trasferite  al  Ministero,  per
effetto  di  quanto  previsto   dall'articolo   3,   comma   1,   del
decreto-legge n.  75  del  2023,  continuano  ad  essere  svolte  dal
personale trasferito dall'ANPAL. 
  3.  Fino  all'adozione  dei  decreti  ministeriali  di  natura  non
regolamentare di cui all'articolo  17,  ciascuna  Direzione  generale
opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non
generale  con  competenze  prevalenti  nel  rispettivo   settore   di
attribuzione. 
  4. Il Ministero provvede al conferimento degli incarichi  dei  Capi
Dipartimento e dirigenziali seguendo le modalita', le procedure  e  i
criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165  del
2001. Nelle more del conferimento di tali nuovi incarichi, continuano
ad avere efficacia quelli gia' conferiti ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57. 
 
          Note all'art. 38: 
              - Per l'articolo 3, commi 1 e 2, del  decreto-legge  22
          giugno 22 giugno 2023,  n.  75  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per l'articolo 19 del decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165 si veda nelle note all'articolo 1.