Art. 38 Accordi tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e INAPP e disposizioni transitorie 1. In applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, al fine di garantire la continuita' delle attivita' svolte dal personale del comparto ricerca nell'ANPAL a seguito del trasferimento delle funzioni al Ministero, nonche' per obiettivi di interesse comune di analisi, il Ministero medesimo puo' avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di un contingente di personale dell'INAPP fino ad un massimo di unita' di personale pari a quello trasferito dall'ANPAL, mediante apposita convenzione non onerosa. Gli oneri restano a carico dell'ente di appartenenza. 2. In fase di prima attuazione, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, al fine di garantire la continuita' amministrativa, le funzioni di ANPAL, trasferite al Ministero, per effetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 75 del 2023, continuano ad essere svolte dal personale trasferito dall'ANPAL. 3. Fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'articolo 17, ciascuna Direzione generale opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione. 4. Il Ministero provvede al conferimento degli incarichi dei Capi Dipartimento e dirigenziali seguendo le modalita', le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Nelle more del conferimento di tali nuovi incarichi, continuano ad avere efficacia quelli gia' conferiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57.
Note all'art. 38: - Per l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 giugno 22 giugno 2023, n. 75 si veda nelle note alle premesse. - Per l'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si veda nelle note all'articolo 1.