Art. 7 Segreteria tecnica del Ministro 1. La Segreteria tecnica del Ministro svolge attivita' di supporto tecnico all'attivita' istituzionale del Ministro, anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento scientifico, quali convegni, conferenze e tavole rotonde. 2. L'attivita' di supporto di cui al precedente comma 1 e' svolta in raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione, con i dipartimenti e le direzioni generali competenti, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare sia in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro. 3. Il Responsabile della Segreteria tecnica e' scelto tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro.