Art. 7 
 
 
                   Segreteria tecnica del Ministro 
 
  1. La Segreteria tecnica del Ministro svolge attivita' di  supporto
tecnico all'attivita' istituzionale del  Ministro,  anche  attraverso
l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione  e
la  partecipazione  a  tavoli   di   concertazione   e   momenti   di
approfondimento scientifico,  quali  convegni,  conferenze  e  tavole
rotonde. 
  2. L'attivita' di supporto di cui al precedente comma 1  e'  svolta
in raccordo con gli altri Uffici di  diretta  collaborazione,  con  i
dipartimenti e le direzioni generali competenti, sia  nella  fase  di
rilevazione  delle  problematiche  da  affrontare   sia   in   quella
dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del
Ministro. 
  3. Il Responsabile della Segreteria tecnica e' scelto  tra  persone
anche estranee  alla  pubblica  amministrazione,  sulla  base  di  un
rapporto fiduciario con il Ministro.