Art. 8 
 
 
                         Ufficio legislativo 
 
  1. L'Ufficio legislativo  cura  l'attivita'  di  definizione  delle
iniziative legislative e regolamentari nelle  materie  di  competenza
del Ministero, avvalendosi anche della collaborazione, ai fini  dello
studio e della progettazione normativa, dei  competenti  dipartimenti
del Ministero e degli uffici  dirigenziali  generali,  garantendo  la
valutazione dei costi della regolazione, la qualita'  del  linguaggio
normativo,  l'applicabilita'  delle  norme  introdotte  e   l'analisi
dell'impatto  e  della  fattibilita'   della   regolamentazione,   lo
snellimento e la semplificazione normativa. 
  2. L'Ufficio legislativo, inoltre: 
    a) esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e
quelli di iniziativa parlamentare; 
    b) cura il raccordo  permanente  con  l'attivita'  normativa  del
Parlamento; 
    c) fornisce pareri alla Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
sulle questioni di legittimita' costituzionale delle  leggi  e  sulla
compatibilita'  costituzionale  delle   leggi   regionali   e,   alle
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo n. 165 del  2001,  sull'interpretazione  delle  norme  di
competenza del Ministero; 
    d) segue  la  normativa  dell'Unione  europea  nelle  materie  di
interesse del Ministero; 
    e)  svolge   attivita'   di   consulenza   tecnico-giuridica   in
riferimento  ai  negoziati  relativi   a   convenzioni   e   trattati
internazionali e la formazione delle relative leggi di adeguamento in
collaborazione con il Consigliere diplomatico; 
    f)  ha  funzioni  di  consulenza  giuridica  e  legislativa   nei
confronti del Ministro, degli altri Uffici di diretta  collaborazione
e   dei   dipartimenti,   nonche',   limitatamente   alle   questioni
interpretative che presentano profili di  interesse  generale,  delle
direzioni generali; 
    g) svolge funzione di assistenza di  natura  tecnico-giuridica  e
cura i  rapporti  con  la  Conferenza  Stato-Regioni,  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, la  Conferenza  unificata,  nonche'
con le  autorita'  amministrative  indipendenti,  l'Avvocatura  dello
Stato e il Consiglio di Stato; 
    h)  sovraintende  al  contenzioso   internazionale,   europeo   e
costituzionale; 
    i) svolge, in raccordo con le direzioni generali competenti,  gli
adempimenti in materia di aiuti di stato. 
  3. Il Capo dell'Ufficio legislativo  e'  scelto  fra  i  magistrati
ordinari,  amministrativi  e  contabili,  avvocati  dello   Stato   e
consiglieri   parlamentari,    fra    dirigenti    delle    pubbliche
amministrazioni, nonche' fra docenti universitari, avvocati ed  altri
operatori professionali del diritto,  anche  estranei  alla  pubblica
amministrazione, in possesso di adeguata capacita' ed esperienza  nel
campo della consulenza giuridica e legislativa e della  progettazione
e produzione normativa. 
  4. Il Capo dell'Ufficio legislativo puo' avvalersi di due Vice Capi
dell'Ufficio, di cui uno con funzioni vicarie e  di  cui  almeno  uno
scelto tra dirigenti di seconda fascia appartenente ai ruoli  di  cui
all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in  servizio
presso gli uffici di diretta collaborazione. 
  5. Il Vice Capo dell'Ufficio legislativo che abbia funzioni vicarie
e' nominato dal Ministro, con proprio decreto, su proposta  del  Capo
dell'Ufficio legislativo; il Vice  Capo  senza  funzioni  vicarie  e'
nominato con provvedimento del Capo di  Gabinetto,  su  proposta  del
Capo dell'Ufficio legislativo. In ogni caso l'incarico  e'  conferito
per la durata massima del mandato governativo e puo' essere  revocato
in qualsiasi momento. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il comma  2  dell'articolo  1  del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
                «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono  tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario   nazionale
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI». 
              - Per l'articolo 23, del citato decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165 si veda nelle note all'articolo 1.