Art. 8 Ufficio legislativo 1. L'Ufficio legislativo cura l'attivita' di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, avvalendosi anche della collaborazione, ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti dipartimenti del Ministero e degli uffici dirigenziali generali, garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilita' della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa. 2. L'Ufficio legislativo, inoltre: a) esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare; b) cura il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento; c) fornisce pareri alla Presidenza del Consiglio dei ministri sulle questioni di legittimita' costituzionale delle leggi e sulla compatibilita' costituzionale delle leggi regionali e, alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sull'interpretazione delle norme di competenza del Ministero; d) segue la normativa dell'Unione europea nelle materie di interesse del Ministero; e) svolge attivita' di consulenza tecnico-giuridica in riferimento ai negoziati relativi a convenzioni e trattati internazionali e la formazione delle relative leggi di adeguamento in collaborazione con il Consigliere diplomatico; f) ha funzioni di consulenza giuridica e legislativa nei confronti del Ministro, degli altri Uffici di diretta collaborazione e dei dipartimenti, nonche', limitatamente alle questioni interpretative che presentano profili di interesse generale, delle direzioni generali; g) svolge funzione di assistenza di natura tecnico-giuridica e cura i rapporti con la Conferenza Stato-Regioni, la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, la Conferenza unificata, nonche' con le autorita' amministrative indipendenti, l'Avvocatura dello Stato e il Consiglio di Stato; h) sovraintende al contenzioso internazionale, europeo e costituzionale; i) svolge, in raccordo con le direzioni generali competenti, gli adempimenti in materia di aiuti di stato. 3. Il Capo dell'Ufficio legislativo e' scelto fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonche' fra docenti universitari, avvocati ed altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa. 4. Il Capo dell'Ufficio legislativo puo' avvalersi di due Vice Capi dell'Ufficio, di cui uno con funzioni vicarie e di cui almeno uno scelto tra dirigenti di seconda fascia appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione. 5. Il Vice Capo dell'Ufficio legislativo che abbia funzioni vicarie e' nominato dal Ministro, con proprio decreto, su proposta del Capo dell'Ufficio legislativo; il Vice Capo senza funzioni vicarie e' nominato con provvedimento del Capo di Gabinetto, su proposta del Capo dell'Ufficio legislativo. In ogni caso l'incarico e' conferito per la durata massima del mandato governativo e puo' essere revocato in qualsiasi momento.
Note all'art. 8: - Si riporta il comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI». - Per l'articolo 23, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si veda nelle note all'articolo 1.