Art. 10 
 
               Sospensione dell'invio di comunicazioni 
                              e inviti 
 
  1. Salvo casi di indifferibilita' e urgenza, dal 1° al 31 agosto  e
dal 1° al 31 dicembre e' sospeso l'invio dei seguenti atti, elaborati
o emessi dall'Agenzia delle entrate: 
    a)  comunicazioni  degli  esiti   dei   controlli   automatizzati
effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
    b) comunicazioni degli esiti dei controlli formali effettuati  ai
sensi  dell'articolo  36-ter  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; 
    c) comunicazioni degli esiti  della  liquidazione  delle  imposte
dovute  sui  redditi  assoggettati  a  tassazione  separata,  di  cui
all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
    d) inviti all'adempimento di cui all'articolo 1, commi da  634  a
636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  2. Restano ferme le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7-quater,
comma 17, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225  e  articolo  37,
comma 11-bis, secondo periodo, del decreto-legge 4  luglio  2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248. 
 
          Note all'art. 10: 
              Il testo dell'art. 36-bis del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e' il seguente: 
                «Art.  36-bis  (Liquidazioni   delle   imposte,   dei
          contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti  in  base  alle
          dichiarazioni).   -    1.    Avvalendosi    di    procedure
          automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro
          l'inizio del periodo di presentazione  delle  dichiarazioni
          relative  all'anno  successivo,  alla  liquidazione   delle
          imposte, dei contributi e dei  premi  dovuti,  nonche'  dei
          rimborsi spettanti in base  alle  dichiarazioni  presentate
          dai contribuenti e dai sostituti d'imposta. 
              2. Sulla base dei dati e  degli  elementi  direttamente
          desumibili dalle dichiarazioni presentate e  di  quelli  in
          possesso   dell'anagrafe   tributaria,    l'Amministrazione
          finanziaria provvede a: 
                a) correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi  dai  contribuenti  nella   determinazione   degli
          imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi; 
                b)  correggere  gli  errori  materiali  commessi  dai
          contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
          contributi  e  dei  premi   risultanti   dalle   precedenti
          dichiarazioni; 
                c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura
          superiore  a  quella  prevista  dalla  legge   ovvero   non
          spettanti   sulla   base   dei   dati   risultanti    dalle
          dichiarazioni; 
                d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura
          superiore a quella prevista dalla legge; 
                e) ridurre i  crediti  d'imposta  esposti  in  misura
          superiore  a  quella  prevista  dalla  legge   ovvero   non
          spettanti   sulla   base   dei   dati   risultanti    dalle
          dichiarazioni; 
                f) controllare la rispondenza con la dichiarazione  e
          la  tempestivita'  dei  versamenti   delle   imposte,   dei
          contributi e dei premi dovuti a  titolo  di  acconto  e  di
          saldo e delle ritenute alla fonte operate  in  qualita'  di
          sostituto d'imposta. 
              2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione,  l'ufficio
          puo' provvedere,  anche  prima  della  presentazione  della
          dichiarazione  annuale,   a   controllare   la   tempestiva
          effettuazione dei versamenti delle imposte, dei  contributi
          e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo  e  delle
          ritenute  alla  fonte  operate  in  qualita'  di  sostituto
          d'imposta. 
              3. Quando dai controlli automatici eseguiti  emerge  un
          risultato  diverso  rispetto  a   quello   indicato   nella
          dichiarazione ovvero dai controlli  eseguiti  dall'ufficio,
          ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una  maggiore
          imposta,  l'esito  della  liquidazione  e'  comunicato   al
          contribuente  o  al  sostituto  d'imposta  per  evitare  la
          reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
          degli   aspetti   formali.   Qualora   a   seguito    della
          comunicazione il contribuente o  il  sostituto  di  imposta
          rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
          erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
          fornire   i   chiarimenti   necessari   all'amministrazione
          finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
          della comunicazione. 
              3-bis. A  seguito  dello  scomputo  delle  perdite  dai
          maggiori imponibili effettuato ai sensi del secondo periodo
          del quarto comma dell'art. 42  del  presente  decreto,  del
          comma 3 dell'art. 40-bis del presente  decreto,  del  comma
          1-ter dell'art. 7 del decreto legislativo 19  giugno  1997,
          n. 218, del comma 2 dell'art. 9-bis del decreto legislativo
          19  giugno  1997,  n.  218,  l'amministrazione  finanziaria
          provvede a ridurre l'importo delle perdite  riportabili  ai
          sensi dell'art. 8 e dell'art. 84 del decreto del Presidente
          della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  nell'ultima
          dichiarazione  dei  redditi  presentata.  A  seguito  dello
          scomputo delle perdite dai maggiori  imponibili  effettuato
          ai sensi del primo periodo del quarto  comma  dell'art.  42
          del   presente   decreto,   l'amministrazione   finanziaria
          provvede a ridurre l'importo delle perdite  riportabili  ai
          sensi dell'art. 8 e dell'art. 84 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre   1986,   n.   917,   nelle
          dichiarazioni dei redditi successive a  quella  oggetto  di
          rettifica e, qualora emerga un maggiore imponibile, procede
          alla rettifica ai sensi del primo e secondo comma dell'art.
          42 del presente decreto. 
              4.  I  dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione
          prevista nel presente articolo si considerano, a tutti  gli
          effetti, come dichiarati dal contribuente e  dal  sostituto
          d'imposta.». 
              - Il testo dell'art. 54-bis del decreto del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e' il seguente: 
                «Art. 54-bis  (Liquidazione  dell'imposta  dovuta  in
          base alle dichiarazioni). -  1.  Avvalendosi  di  procedure
          automatizzate l'amministrazione finanziaria procede,  entro
          l'inizio del periodo di presentazione  delle  dichiarazioni
          relative    all'anno    successivo,    alla    liquidazione
          dell'imposta dovuta in base alle  dichiarazioni  presentate
          dai contribuenti. 
              2. Sulla base dei dati e  degli  elementi  direttamente
          desumibili dalle dichiarazioni presentate e  di  quelli  in
          possesso   dell'anagrafe   tributaria,    l'amministrazione
          finanziaria provvede a: 
                a) correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi dai contribuenti nella determinazione  del  volume
          d'affari e delle imposte; 
                b)  correggere  gli  errori  materiali  commessi  dai
          contribuenti  nel  riporto  delle  eccedenze   di   imposta
          risultanti dalle precedenti dichiarazioni; 
                c) controllare la rispondenza con la dichiarazione  e
          la tempestivita'  dei  versamenti  dell'imposta  risultante
          dalla dichiarazione  annuale  a  titolo  di  acconto  e  di
          conguaglio nonche' dalle  liquidazioni  periodiche  di  cui
          agli articoli 27, 33, comma 1, lettera  a),  e  74,  quarto
          comma. 
              2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione,  l'ufficio
          puo' provvedere,  anche  prima  della  presentazione  della
          dichiarazione  annuale,   a   controllare   la   tempestiva
          effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi  ai
          sensi dell'art. 1, comma  4,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6  e
          7 del decreto del Presidente della  Repubblica  14  ottobre
          1999, n. 542, nonche' dell'art. 6 della legge  29  dicembre
          1990, n. 405. 
              3. Quando dai controlli automatici eseguiti  emerge  un
          risultato  diverso  rispetto  a   quello   indicato   nella
          dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti  dall'ufficio,
          ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una  maggiore
          imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato ai  sensi
          e per gli effetti  di  cui  al  comma  6  dell'art.  60  al
          contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori
          e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
          Qualora  a  seguito  della  comunicazione  il  contribuente
          rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
          erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
          fornire   i   chiarimenti   necessari   all'amministrazione
          finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
          della comunicazione. 
              4.  I  dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione
          prevista dal presente articolo si considerano, a tutti  gli
          effetti, come dichiarati dal contribuente.». 
              - Il testo dell'art. 36-ter del decreto del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e' il seguente: 
                «Art. 36-ter (Controllo formale delle dichiarazioni).
          -   1.   Gli   uffici    periferici    dell'amministrazione
          finanziaria, procedono, entro il 31  dicembre  del  secondo
          anno successivo a quello  di  presentazione,  al  controllo
          formale delle dichiarazioni presentate dai  contribuenti  e
          dai sostituti d'imposta, sulla base dei  criteri  selettivi
          fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto  di
          specifiche  analisi  del  rischio  di  evasione   e   delle
          capacita' operative dei medesimi uffici. 
              2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice  a  norma
          degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono: 
                a) escludere in tutto o in parte  lo  scomputo  delle
          ritenute d'acconto non risultanti dalle  dichiarazioni  dei
          sostituti d'imposta, dalle comunicazioni  di  cui  all'art.
          20,  terzo  comma,  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica.  29   settembre   1973,   n.   605,   o   dalle
          certificazioni  richieste  ai  contribuenti  ovvero   delle
          ritenute risultanti in misura inferiore a  quella  indicata
          nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi; 
                b) escludere  in  tutto  o  in  parte  le  detrazioni
          d'imposta non spettanti in base ai documenti  richiesti  ai
          contribuenti o agli elenchi di cui all'art. 78,  comma  25,
          della legge 30 dicembre 1991, n. 413; 
                c) escludere in tutto o in  parte  le  deduzioni  dal
          reddito non spettanti in base  ai  documenti  richiesti  ai
          contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b); 
                d) determinare i crediti d'imposta spettanti in  base
          ai dati  risultanti  dalle  dichiarazioni  e  ai  documenti
          richiesti ai contribuenti; 
                e) liquidare la maggiore imposta  sul  reddito  delle
          persone   fisiche   e   i   maggiori   contributi    dovuti
          sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti  da  piu'
          dichiarazioni o certificati di cui  all'art.  1,  comma  4,
          lettera d), presentati per  lo  stesso  anno  dal  medesimo
          contribuente; 
                f) correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta. 
              3. Ai fini dei commi  1  e  2,  il  contribuente  o  il
          sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in
          forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine
          ai dati contenuti  nella  dichiarazione  e  ad  eseguire  o
          trasmettere ricevute di versamento e  altri  documenti  non
          allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti  da
          terzi. 
              3-bis. Ai fini del controllo di cui  al  comma  1,  gli
          uffici, ai sensi dell'art.  6,  comma  4,  della  legge  27
          luglio 2000, n. 212, non chiedono ai contribuenti documenti
          relativi   a   informazioni    disponibili    nell'anagrafe
          tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in
          ottemperanza  a  obblighi  dichiarativi,  certificativi   o
          comunicativi, salvo che la richiesta riguardi  la  verifica
          della sussistenza di requisiti soggettivi che non  emergono
          dalle informazioni presenti nella  stessa  anagrafe  ovvero
          elementi di informazione in  possesso  dell'amministrazione
          finanziaria  non   conformi   a   quelli   dichiarati   dal
          contribuente. Eventuali richieste di  documenti  effettuate
          dall'amministrazione per dati gia'  in  suo  possesso  sono
          considerate inefficaci. 
              4. L'esito  del  controllo  formale  e'  comunicato  al
          contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei
          motivi  che  hanno  dato   luogo   alla   rettifica   degli
          imponibili, delle imposte, delle ritenute alla  fonte,  dei
          contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche  la
          segnalazione di eventuali dati ed elementi non  considerati
          o valutati erroneamente in sede di controllo formale  entro
          i   trenta   giorni   successivi   al   ricevimento   della
          comunicazione.». 
              - Il comma 412 dell'art.  1  della  legge  30  dicembre
          2004, n. 311 e' il seguente: 
                «412. In esecuzione dell'art. 6, comma 5, della legge
          27 luglio 2000, n. 212, l'Agenzia  delle  entrate  comunica
          mediante  raccomandata  con  avviso   di   ricevimento   ai
          contribuenti  l'esito   dell'attivita'   di   liquidazione,
          effettuata  ai  sensi  dell'art.  36-bis  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive modificazioni, relativamente ai redditi soggetti
          a tassazione separata. La relativa imposta  o  la  maggiore
          imposta dovuta, a decorrere dal periodo d'imposta 2001,  e'
          versata mediante modello di pagamento, di cui  all'art.  19
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, precompilato
          dall'Agenzia. In caso di mancato pagamento entro il termine
          di   trenta   giorni    dal    ricevimento    dell'apposita
          comunicazione si procede all'iscrizione a ruolo, secondo le
          disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,   e   successive
          modificazioni, con l'applicazione  della  sanzione  di  cui
          all'art. 13, comma 2, del decreto legislativo  18  dicembre
          1997, n. 471, e degli interessi  di  cui  all'art.  20  del
          predetto decreto n. 602 del 1973,  a  decorrere  dal  primo
          giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione
          della predetta comunicazione.». 
              - Il testo dei commi 634 e 636 dell'art. 1 della  legge
          23 dicembre 2016, n. 190 e' il seguente: 
                «634. Al fine di introdurre  nuove  e  piu'  avanzate
          forme   di   comunicazione   tra    il    contribuente    e
          l'amministrazione  fiscale,  anche  in  termini  preventivi
          rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a  semplificare
          gli adempimenti, stimolare  l'assolvimento  degli  obblighi
          tributari  e  favorire  l'emersione  spontanea  delle  basi
          imponibili, l'Agenzia delle entrate  mette  a  disposizione
          del  contribuente,  ovvero  del  suo  intermediario,  anche
          mediante l'utilizzo delle reti telematiche  e  delle  nuove
          tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo  possesso
          riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente
          o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o  compensi,
          ai  redditi,  al  volume  d'affari  e   al   valore   della
          produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni,  deduzioni
          o detrazioni, nonche' ai crediti d'imposta,  anche  qualora
          gli stessi non risultino spettanti.  Il  contribuente  puo'
          segnalare all'Agenzia  delle  entrate  eventuali  elementi,
          fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. 
              636. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate sono individuate le modalita' con cui gli  elementi
          e le informazioni di cui ai commi 634 e 635  sono  messi  a
          disposizione del contribuente e della Guardia  di  finanza.
          Il  provvedimento  di  cui  al  primo  periodo  indica,  in
          particolare,  le  fonti  informative,   la   tipologia   di
          informazioni da fornire al contribuente e le  modalita'  di
          comunicazione   tra   quest'ultimo   e   l'amministrazione,
          assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo delle nuove
          tecnologie, i livelli di  assistenza  e  i  rimedi  per  la
          rimozione delle eventuali omissioni  e  per  la  correzione
          degli eventuali errori commessi.». 
              - Il comma 17 dell'art. 7-quater del  decreto-legge  22
          ottobre 2016, n. 193, convertito, con  modificazioni  dalla
          legge 1° dicembre 2016, n. 225, e' il seguente: 
                «17. Sono sospesi dal 1º  agosto  al  4  settembre  i
          termini di trenta giorni previsti dagli articoli  2,  comma
          2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
          n. 462, e dall'art. 1, comma 412, della legge  30  dicembre
          2004,  n.  311,  per  il  pagamento  delle  somme   dovute,
          rispettivamente,  a  seguito   dei   controlli   automatici
          effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          54-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633, e a  seguito  dei  controlli  formali
          effettuati ai sensi dell'art. 36-ter del citato decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n.  600  del  1973  e  della
          liquidazione  delle  imposte  sui  redditi  assoggettati  a
          tassazione separata.». 
              - Il comma 11-bis  dell'art.  37  del  decreto-legge  4
          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248, e' il seguente: 
                «11-bis. Gli  adempimenti  fiscali  e  il  versamento
          delle somme di cui agli articoli 17  e  20,  comma  4,  del
          decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  che  hanno
          scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno,  possono  essere
          effettuati entro il giorno  20  dello  stesso  mese,  senza
          alcuna maggiorazione. I termini  per  la  trasmissione  dei
          documenti e delle informazioni  richiesti  ai  contribuenti
          dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori  sono
          sospesi dal  1º  agosto  al  4  settembre,  esclusi  quelli
          relativi  alle  richieste  effettuate   nel   corso   delle
          attivita' di accesso, ispezione e verifica,  nonche'  delle
          procedure di  rimborso  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto.».