Art. 11 
 
               Revisione dei termini di presentazione 
                     delle dichiarazioni fiscali 
 
  1. Con effetto dal 2 maggio 2024, al decreto del  Presidente  della
Repubblica 22  luglio  1998,  n.  322,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo  2,  comma  1,  le  parole:  «30  novembre»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre»; 
    b) all'articolo 2, comma 2, le  parole:  «entro  l'ultimo  giorno
dell'undicesimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'ultimo
giorno del nono mese»; 
  2. Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con  l'anno
solare per i quali il termine di  presentazione  delle  dichiarazioni
dei redditi  e  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive
relative al periodo d'imposta precedente a  quello  in  corso  al  31
dicembre 2023 scade successivamente alla  data  del  2  maggio  2024,
continuano ad applicarsi per il predetto periodo d'imposta i  termini
di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data. 
  3. Con effetto dal 1° aprile 2025, al decreto del Presidente  della
Repubblica 22  luglio  1998,  n.  322,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2, i commi 1 e 2 sono  sostituiti  dai  seguenti:
«1.  Le  persone  fisiche  presentano  la  dichiarazione  secondo  le
disposizioni di cui all'articolo 3, per  il  tramite  di  un  ufficio
delle Poste italiane S.p.a. tra il 1° aprile ed il 30  giugno  ovvero
in via telematica tra il  1°  aprile  e  il  30  settembre  dell'anno
successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Le societa' o
le associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico  delle  imposte
sui redditi di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.  917,  presentano  la  dichiarazione  secondo  le
disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica tra il 1° aprile
e il 30 settembre dell'anno  successivo  a  quello  di  chiusura  del
periodo di imposta. 
  2. I soggetti all'imposta sul reddito delle societa' presentano  la
dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo  3  in  via
telematica a partire  dal  1°  aprile  dell'anno  successivo,  se  il
periodo d'imposta coincide  con  l'anno  solare,  ed  entro  l'ultimo
giorno del nono mese successivo a  quello  di  chiusura  del  periodo
d'imposta.»; 
    b) all'articolo 4, comma 4-bis, le parole: «entro il  31  ottobre
di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° aprile  e
il 31 ottobre di ciascun anno». 
 
          Note all'art. 11: 
              - Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della
          Repubblica 22 luglio 1998,  n.  322,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
                «Art.  2  (Termine   per   la   presentazione   della
          dichiarazione in  materia  di  imposte  sui  redditi  e  di
          I.R.A.P.). - 1. Le persone  fisiche  e  le  societa'  o  le
          associazioni di cui all'art. 6 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  presentano  la
          dichiarazione secondo le disposizioni di  cui  all'art.  3,
          per il tramite di una banca o di  un  ufficio  della  Poste
          italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero  in
          via telematica entro il 30 settembre dell'anno successivo a
          quello di chiusura del periodo di imposta. 
              2. I soggetti all'imposta  sul  reddito  delle  persone
          giuridiche,  presentano   la   dichiarazione   secondo   le
          disposizioni di cui all'art. 3  in  via  telematica,  entro
          l'ultimo giorno  del  nono  mese  successivo  a  quello  di
          chiusura del periodo d'imposta. 
              3. I  soggetti  non  tenuti  alla  presentazione  della
          dichiarazione dei redditi presentano  la  dichiarazione  ai
          fini  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive
          entro  i  termini  previsti  dal  comma  2  e  secondo   le
          disposizioni di cui all'art. 3. 
              3-bis.  I  modelli  di   dichiarazione,   le   relative
          istruzioni e le specifiche  tecniche  per  la  trasmissione
          telematica  dei  dati  sono  resi  disponibili  in  formato
          elettronico dall'Agenzia delle entro il mese di febbraio. 
              4. 
              4-bis. 
              5. 
              6. Per gli interessi e gli altri  proventi  di  cui  ai
          commi da 1 a 3-bis dell'art. 26 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  per  quelli
          assoggettati alla ritenuta  a  titolo  d'imposta  ai  sensi
          dell'ultimo comma dello  stesso  articolo  e  dell'art.  7,
          commi 1 e 2, del decreto-legge  20  giugno  1996,  n.  323,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1996,
          n. 425, nonche' per  i  premi  e  per  le  vincite  di  cui
          all'art. 30, del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 600, i soggetti all'imposta sul  reddito
          delle  persone  giuridiche  presentano   la   dichiarazione
          contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri. 
              7. Sono considerate valide le dichiarazioni  presentate
          entro novanta giorni  dalla  scadenza  del  termine,  salva
          restando l'applicazione delle sanzioni  amministrative  per
          il  ritardo.  Le  dichiarazioni  presentate   con   ritardo
          superiore  a  novanta  giorni  si  considerano  omesse,  ma
          costituiscono, comunque, titolo per  la  riscossione  delle
          imposte dovute in base agli imponibili in esse  indicati  e
          delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta. 
              8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando
          l'applicazione dell'art.  13  del  decreto  legislativo  18
          dicembre  1997,  n.  472,  le  dichiarazioni  dei  redditi,
          dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive  e  dei
          sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere
          errori  od   omissioni,   compresi   quelli   che   abbiano
          determinato l'indicazione di un maggiore  o  di  un  minore
          imponibile o, comunque, di  un  maggiore  o  di  un  minore
          debito d'imposta ovvero di  un  maggiore  o  di  un  minore
          credito, mediante successiva dichiarazione  da  presentare,
          secondo le disposizioni  di  cui  all'art.  3,  utilizzando
          modelli  conformi  a  quelli  approvati  per   il   periodo
          d'imposta cui si riferisce la dichiarazione,  non  oltre  i
          termini stabiliti dall'art. 43 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
              8-bis. L'eventuale credito derivante dal minor debito o
          dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di  cui
          al comma 8 puo' essere utilizzato in compensazione ai sensi
          dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
          Ferma  restando  in  ogni   caso   l'applicabilita'   della
          disposizione  di  cui  al  primo  periodo  per  i  casi  di
          correzione di errori contabili di competenza, nel  caso  in
          cui la dichiarazione oggetto di integrazione a  favore  sia
          presentata oltre il termine prescritto per la presentazione
          della   dichiarazione   relativa   al   periodo   d'imposta
          successivo, il credito di cui al  periodo  precedente  puo'
          essere utilizzato in compensazione,  ai  sensi  del  citato
          art. 17 del  decreto  legislativo  n.  241  del  1997,  per
          eseguire il versamento di debiti  maturati  a  partire  dal
          periodo d'imposta successivo  a  quello  in  cui  e'  stata
          presentata la dichiarazione integrativa; in tal caso, nella
          dichiarazione relativa  al  periodo  d'imposta  in  cui  e'
          presentata la  dichiarazione  integrativa  e'  indicato  il
          credito derivante dal minor debito o dal  maggiore  credito
          risultante dalla dichiarazione integrativa. Resta ferma  in
          ogni caso  per  il  contribuente  la  possibilita'  di  far
          valere, anche  in  sede  di  accertamento  o  di  giudizio,
          eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso
          sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di
          un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta  o,
          comunque, di un minore credito. 
              8-ter. Le  dichiarazioni  dei  redditi  e  dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'   produttive   possono   essere
          integrate dai contribuenti  per  modificare  la  originaria
          richiesta    di    rimborso    dell'eccedenza     d'imposta
          esclusivamente   per   la   scelta   della   compensazione,
          sempreche' il rimborso stesso non sia  stato  gia'  erogato
          anche in parte, mediante dichiarazione da presentare  entro
          120  giorni  dalla  scadenza  del  termine   ordinario   di
          presentazione, secondo le disposizioni di cui  all'art.  3,
          utilizzando modelli conformi  a  quelli  approvati  per  il
          periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione. 
              9. I termini di presentazione della  dichiarazione  che
          scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo  giorno
          feriale successivo.». 
              - Il testo dell'art. 2, commi 1 e 2,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.  322,  come
          modificato dal presente decreto con effetto dal  1°  aprile
          2025, e' il seguente: 
                «Art.  2  (Termine   per   la   presentazione   della
          dichiarazione in  materia  di  imposte  sui  redditi  e  di
          I.R.A.P.).  -  1.  Le   persone   fisiche   presentano   la
          dichiarazione secondo le disposizioni di  cui  all'art.  3,
          per il tramite di un ufficio delle  Poste  italiane  S.p.a.
          tra il 1° aprile ed il 30 giugno ovvero in  via  telematica
          tra il 1° aprile e il 30 settembre dell'anno  successivo  a
          quello di chiusura del periodo di imposta. Le societa' o le
          associazioni di  cui  all'art.  5  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   presentano   la
          dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'art. 3  in
          via telematica tra il 1° aprile e il 30 settembre dell'anno
          successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. 
              2. I soggetti all'imposta sul  reddito  delle  societa'
          presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di  cui
          all'art. 3 in  via  telematica  a  partire  dal  1°  aprile
          dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide  con
          l'anno solare, ed  entro  l'ultimo  giorno  del  nono  mese
          successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.». 
              - Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della
          Repubblica 22 luglio 1998,  n.  322,  come  modificato  dal
          presente decreto, con effetto dal 1°  aprile  2025,  e'  il
          seguente: 
                «Art. 4 (Dichiarazione e certificazioni dei sostituti
          d'imposta). - 1. I soggetti indicati  nel  titolo  III  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, obbligati  ad  operare  ritenute  alla  fonte,  che
          corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma,  soggetti  a
          ritenute alla fonte secondo le  disposizioni  dello  stesso
          titolo, nonche' gli intermediari e gli altri  soggetti  che
          intervengono in  operazioni  fiscalmente  rilevanti  tenuti
          alla  comunicazione  di  dati  ai   sensi   di   specifiche
          disposizioni   normative,   presentano   annualmente    una
          dichiarazione unica, anche ai fini  dei  contributi  dovuti
          all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.)
          e  dei  premi  dovuti   all'Istituto   nazionale   per   le
          assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.),
          relativa a tutti i percipienti, redatta in  conformita'  ai
          modelli approvati con i provvedimenti di  cui  all'art.  1,
          comma 1. 
              2. La  dichiarazione  indica  i  dati  e  gli  elementi
          necessari per  l'individuazione  del  sostituto  d'imposta,
          dell'intermediario  e  degli  altri  soggetti  di  cui   al
          precedente comma, per la determinazione dell'ammontare  dei
          compensi e proventi,  sotto  qualsiasi  forma  corrisposti,
          delle ritenute, dei contributi e  dei  premi,  nonche'  per
          l'effettuazione  dei  controlli  e   gli   altri   elementi
          richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli  che
          l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono  in
          grado  di   acquisire   direttamente   e   sostituisce   le
          dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi. 
              3. Con decreto del Ministro delle finanze,  emanato  di
          concerto con i Ministri del tesoro, del  bilancio  e  della
          programmazione economica e del lavoro  e  della  previdenza
          sociale, la dichiarazione unica di  cui  al  comma  1  puo'
          essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti  e
          casse. 
              3-bis. Salvo quanto previsto al  comma  6-quinquies,  i
          sostituti  d'imposta,  comprese  le  Amministrazioni  dello
          Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui  al  comma  1
          dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 600,  e  successive  modificazioni,  che
          effettuano le ritenute sui redditi a norma  degli  articoli
          23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29 del citato decreto  n.  600
          del 1973 nonche' dell'art. 21, comma  15,  della  legge  27
          dicembre 1997, n.  449,  e  dell'art.  11  della  legge  30
          dicembre  1991,  n.   413,   tenuti   al   rilascio   della
          certificazione di cui al comma 6-ter del presente articolo,
          trasmettono in via telematica  all'Agenzia  delle  entrate,
          direttamente o tramite gli incaricati di  cui  all'art.  3,
          commi 2-bis e 3, la dichiarazione di cui  al  comma  1  del
          presente articolo,  relativa  all'anno  solare  precedente,
          entro il 31 ottobre (74) di ciascun anno. 
              4-bis.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma  3-bis,   i
          sostituti di imposta,  comprese  le  Amministrazioni  dello
          Stato, anche con ordinamento autonomo, gli  intermediari  e
          gli altri soggetti di cui al  comma  1  presentano  in  via
          telematica, secondo le  disposizioni  di  cui  all'art.  3,
          commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al comma
          1, relativa all'anno solare precedente, entro il tra il  1°
          aprile e il 31 ottobre di ciascun anno. 
              5. 
              6. 
              6-bis. I soggetti indicati nell'art. 29,  terzo  comma,
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600, che corrispondono compensi,  sotto  qualsiasi
          forma,  soggetti   a   ritenuta   alla   fonte   comunicano
          all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i  dati
          fiscali dei percipienti. Con  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il  contenuto,  i
          termini e le modalita' delle comunicazioni,  previa  intesa
          con le rispettive Presidenze delle  Camere  e  della  Corte
          costituzionale, con il segretario generale della Presidenza
          della Repubblica, e,  nel  caso  delle  regioni  a  statuto
          speciale,  con   i   Presidenti   dei   rispettivi   organi
          legislativi.  Nel  medesimo   provvedimento   puo'   essere
          previsto anche l'obbligo di indicare  i  dati  relativi  ai
          contributi dovuti agli enti e casse previdenziali. 
              6-ter. I  soggetti  indicati  nel  comma  1  rilasciano
          un'apposita  certificazione  unica  anche   ai   fini   dei
          contributi dovuti all'Istituto nazionale per la  previdenza
          sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle
          dette somme e valori, l'ammontare delle  ritenute  operate,
          delle detrazioni di imposta  effettuate  e  dei  contributi
          previdenziali  e  assistenziali,  nonche'  gli  altri  dati
          stabiliti   con   il   provvedimento   amministrativo    di
          approvazione  dello  schema  di  certificazione  unica.  La
          certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti
          agli altri enti e  casse  previdenziali.  Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto
          con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  sono
          stabilite  le  relative   modalita'   di   attuazione.   La
          certificazione unica sostituisce quelle  previste  ai  fini
          contributivi. 
              6-quater. Le certificazioni  di  cui  al  comma  6-ter,
          sottoscritte  anche  mediante   sistemi   di   elaborazione
          automatica, sono consegnate agli interessati  entro  il  16
          marzo dell'anno successivo a quello in cui  le  somme  e  i
          valori sono stati corrisposti ovvero  entro  dodici  giorni
          dalla richiesta degli stessi in caso  di  interruzione  del
          rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui  all'art.  27  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, la  certificazione  puo'  essere  sostituita  dalla
          copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e
          11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. 
              6-quinquies. Le certificazioni di cui  al  comma  6-ter
          sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle  entrate
          direttamente o tramite gli incaricati di  cui  all'art.  3,
          commi 2-bis e 3, entro il 16 marzo dell'anno  successivo  a
          quello in cui le somme e i valori sono  stati  corrisposti.
          Entro  la  stessa  data  sono  altresi'  trasmessi  in  via
          telematica gli ulteriori  dati  fiscali  e  contributivi  e
          quelli   necessari    per    l'attivita'    di    controllo
          dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali
          e  assicurativi,  i  dati  contenuti  nelle  certificazioni
          rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonche'
          quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate  a
          seguito  dell'assistenza  fiscale  prestata  ai  sensi  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  stabiliti  con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.  La
          trasmissione in via telematica delle certificazioni di  cui
          al comma 6-ter, contenenti esclusivamente redditi esenti  o
          non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata  di
          cui all'art. 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.
          175, puo' avvenire entro il termine di presentazione  della
          dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui al comma 1. Le
          trasmissioni in via  telematica  effettuate  ai  sensi  del
          presente comma sono equiparate a  tutti  gli  effetti  alla
          esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al
          comma 1. Per ogni certificazione omessa, tardiva  o  errata
          si applica la sanzione di cento euro  in  deroga  a  quanto
          previsto dall'art. 12, del decreto legislativo 18  dicembre
          1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000  per  sostituto
          di  imposta.  Nei  casi  di   errata   trasmissione   della
          certificazione,  la  sanzione  non   si   applica   se   la
          trasmissione della corretta  certificazione  e'  effettuata
          entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel
          primo  periodo.  Se  la  certificazione  e'   correttamente
          trasmessa entro sessanta giorni dai  termini  previsti  nel
          primo e nel terzo periodo, la  sanzione  e'  ridotta  a  un
          terzo, con un massimo di euro 20.000. 
              6-quinquies.1.   Nei   casi   di   tardiva   o   errata
          trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e
          valori corrisposti per i  periodi  d'imposta  dal  2015  al
          2017, non si fa luogo all'applicazione  della  sanzione  di
          cui al comma 6-quinquies, se la trasmissione della corretta
          certificazione e'  effettuata  entro  il  31  dicembre  del
          secondo anno  successivo  al  termine  indicato  dal  primo
          periodo del medesimo comma 6-quinquies. 
              6-sexies.  L'Agenzia  delle   entrate,   esclusivamente
          nell'area autenticata  del  proprio  sito  internet,  rende
          disponibili agli interessati i  dati  delle  certificazioni
          pervenute ai sensi del comma 6-quinquies.  Gli  interessati
          possono delegare  all'accesso  anche  un  soggetto  di  cui
          all'art. 3, comma 3.».