Art. 14 
 
      Innalzamento della soglia per l'esonero dall'apposizione 
                      del visto di conformita' 
 
  1. All'articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile  2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n.
96, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a)  l'esonero
dall'apposizione del visto di conformita'  per  la  compensazione  di
crediti  per  un  importo  non  superiore   a   70.000   euro   annui
relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per  un  importo  non
superiore a 50.000 euro annui relativamente alle  imposte  dirette  e
all'imposta regionale sulle attivita' produttive; 
  b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformita' ovvero dalla
prestazione della garanzia per i  rimborsi  dell'imposta  sul  valore
aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;». 
 
          Note all'art. 14: 
              - Per i riferimenti all'art. 9-bis del decreto-legge 24
          aprile 2017, n. 50,  convertito,  con  modificazioni  dalla
          legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato  dal  presente
          decreto, si veda nelle note all'art. 5.