Art. 15 Semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA 1. Al fine di semplificare la modulistica relativa all'adempimento degli obblighi dichiarativi, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, che approvano i modelli dichiarativi di cui agli articoli 1 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono progressivamente eliminate da ciascun modello le informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta o che l'Agenzia delle entrate puo' acquisire tramite sistemi di interoperabilita' delle banche dati proprie e nella titolarita' di altre amministrazioni. Con i medesimi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono progressivamente ridotte, le informazioni relative ai crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi. 2. A decorrere dal medesimo periodo indicato al comma 1, all'articolo 2, comma 36-vicies ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «e nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, in corso nel periodo di imposta» sono soppresse. 3. A decorrere dalle opzioni da esercitarsi per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 120, primo periodo, e' sostituito dal seguente: «L'opzione per il regime speciale e' esercitata nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene.».
Note all'art. 15: - Per i riferimenti all'art. 36, comma 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 vedi riferimenti all'art. 6. - Per i riferimenti agli articoli 1 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 vedi note all'art. 13. - Il testo dell'art. 2, comma 36-vicies-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "36-vicies ter. Per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attivita' utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante, le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla meta'.». - Il testo dell'art. 1, comma 120, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «120. L'opzione per il regime speciale e' esercitata nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2009 l'opzione per il regime speciale e' esercitata entro il 30 aprile 2010 e ha effetto dall'inizio del medesimo periodo d'imposta, anche nel caso in cui i requisiti di cui al comma 119 siano posseduti nel predetto termine. L'opzione e' irrevocabile e comporta per la societa' l'assunzione della qualifica di «Societa' di investimento immobiliare quotata» (SIIQ) che deve essere indicata nella denominazione sociale, anche nella forma abbreviata, nonche' in tutti i documenti della societa' stessa.».