Art. 15 
 
        Semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi 
            alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA 
 
  1. Al fine di semplificare la modulistica relativa  all'adempimento
degli obblighi dichiarativi, a decorrere  dal  periodo  d'imposta  in
corso  al  31  dicembre  2023,  con  i  provvedimenti  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione  dei
dati personali nei casi  previsti  dall'articolo  36,  comma  1,  del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, che approvano i  modelli  dichiarativi  di  cui  agli
articoli 1 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22  luglio
1998, n. 322, sono progressivamente eliminate da ciascun  modello  le
informazioni che  non  sono  rilevanti  ai  fini  della  liquidazione
dell'imposta o che l'Agenzia delle  entrate  puo'  acquisire  tramite
sistemi di  interoperabilita'  delle  banche  dati  proprie  e  nella
titolarita' di altre amministrazioni. Con  i  medesimi  provvedimenti
del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono   progressivamente
ridotte, le informazioni relative ai crediti d'imposta  derivanti  da
agevolazioni  concesse  agli  operatori  economici  da  indicare  nei
modelli dichiarativi. 
  2.  A  decorrere  dal  medesimo  periodo  indicato  al   comma   1,
all'articolo 2, comma 36-vicies  ter,  del  decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, le parole: «e nelle dichiarazioni in materia di imposte
sui redditi e  imposte  sul  valore  aggiunto  indicano  gli  estremi
identificativi dei rapporti  con  gli  operatori  finanziari  di  cui
all'articolo  7,  sesto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre  1973,  n.  605,  in  corso  nel  periodo  di
imposta» sono soppresse. 
  3. A decorrere dalle opzioni da esercitarsi per i periodi d'imposta
successivi a quello in corso al  31  dicembre  2024,  all'articolo  1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 120, primo periodo, e'
sostituito  dal  seguente:  «L'opzione  per  il  regime  speciale  e'
esercitata nella dichiarazione dei  redditi  presentata  nel  periodo
d'imposta anteriore  a  quello  dal  quale  il  contribuente  intende
avvalersene.». 
 
          Note all'art. 15: 
              -  Per  i  riferimenti  all'art.  36,  comma   1,   del
          regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 27 aprile 2016 vedi riferimenti all'art. 6. 
              - Per i riferimenti agli articoli 1 e 8 del decreto del
          Presidente della Repubblica 22 luglio  1998,  n.  322  vedi
          note all'art. 13. 
              -  Il  testo  dell'art.  2,  comma  36-vicies-ter,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n.  148,  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: "36-vicies
          ter. Per gli esercenti imprese o  arti  e  professioni  con
          ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5  milioni  di
          euro, i quali per tutte  le  operazioni  attive  e  passive
          effettuate   nell'esercizio    dell'attivita'    utilizzano
          esclusivamente strumenti di pagamento  diversi  dal  denaro
          contante,  le  sanzioni   amministrative   previste   dagli
          articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
          n. 471, sono ridotte alla meta'.». 
              - Il testo dell'art.  1,  comma  120,  della  legge  27
          dicembre  2006,  n.  296,  come  modificato  dal   presente
          decreto, e' il seguente:  «120.  L'opzione  per  il  regime
          speciale e'  esercitata  nella  dichiarazione  dei  redditi
          presentata nel periodo d'imposta  anteriore  a  quello  dal
          quale il contribuente intende avvalersene. Per  il  periodo
          d'imposta successivo a quello in corso  alla  data  del  31
          dicembre  2009  l'opzione  per  il   regime   speciale   e'
          esercitata entro il 30 aprile 2010 e ha effetto dall'inizio
          del medesimo periodo d'imposta, anche nel  caso  in  cui  i
          requisiti di cui al comma 119 siano posseduti nel  predetto
          termine.  L'opzione  e'  irrevocabile  e  comporta  per  la
          societa'  l'assunzione  della  qualifica  di  «Societa'  di
          investimento immobiliare quotata» (SIIQ)  che  deve  essere
          indicata nella denominazione  sociale,  anche  nella  forma
          abbreviata, nonche' in tutti  i  documenti  della  societa'
          stessa.».