Art. 16 
 
             Semplificazione della dichiarazione annuale 
                       dei sostituti d'imposta 
 
  1. Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata  dai
sostituti d'imposta, i soggetti indicati nel titolo III  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  obbligati
a  operare  ritenute  alla  fonte,  che  corrispondono  compensi  che
costituiscono  redditi  di  lavoro  dipendente  o   autonomo,   sotto
qualsiasi forma, effettuano i versamenti  mensili  delle  ritenute  e
delle trattenute indicando anche l'importo  delle  ritenute  e  delle
trattenute operate, gli eventuali importi a credito e gli altri  dati
individuati con il provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate di cui al comma 7. 
  2. Le comunicazioni dei  dati  effettuate  ai  sensi  del  presente
articolo sono equiparate a tutti gli  effetti  alla  esposizione  dei
medesimi dati nella dichiarazione  dei  sostituti  d'imposta  di  cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della  Repubblica
22 luglio 1998, n. 322. 
  3. In via sperimentale, possono avvalersi  delle  disposizioni  del
presente articolo i sostituti d'imposta di cui  al  comma  1  con  un
numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell'anno  precedente
non superiore a cinque. Con provvedimento del direttore  dell'Agenzia
delle entrate puo' essere ampliato il numero massimo  di  dipendenti.
L'adesione  al  sistema  semplificato  di  cui  al  comma  1  tramite
comportamento concludente e' vincolante per l'intero  anno  d'imposta
per cui e' esercitata. 
  4. Il pagamento delle ritenute e delle trattenute di cui al comma 1
e' effettuato con le modalita' di cui  all'articolo  17  del  decreto
legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  presentando  il  modello  F24
esclusivamente  mediante  i  servizi  telematici  dell'Agenzia  delle
entrate. Contestualmente all'invio dei dati di cui  al  comma  1,  ai
fini del pagamento delle ritenute, il sostituto  d'imposta  autorizza
l'Agenzia delle entrate all'addebito sul proprio  conto  identificato
dal relativo  codice  IBAN,  intrattenuto  presso  una  banca,  Poste
Italiane o un prestatore di servizi di pagamento,  convenzionati  con
la medesima Agenzia. 
  5. La trasmissione dei dati e il versamento di cui al comma 1  sono
effettuati  direttamente  dal  sostituto  d'imposta  o  tramite   gli
incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 
  6. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  si  applicano  a
decorrere dai versamenti relativi alle  dichiarazioni  dei  sostituti
d'imposta dell'anno d'imposta 2025. 
  7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
individuati gli ulteriori elementi informativi da comunicare  e  sono
definiti modalita' e termini per la trasmissione  dei  dati,  nonche'
ogni altra disposizione di attuazione. 
  8. Alle attivita' di cui al presente articolo si  provvede  con  le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
          Note all'art. 16: 
              -  Per  i  riferimenti  all'art.  4  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 si  veda
          nelle note all'art. 3. 
              - Il testo  dell'art.  17  del  decreto  legislativo  9
          luglio 1997, n. 241 e' il seguente: 
                «Art. 17 (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti
          all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle
          regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale
          compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  dei
          crediti relativi alle imposte sui redditi e  alle  relative
          addizionali, alle imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
          per importi superiori  a  5.000  euro  annui,  puo'  essere
          effettuata a partire dal decimo giorno successivo a  quello
          di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da  cui
          il credito emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
                a)  alle   imposte   sui   redditi,   alle   relative
          addizionali e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante
          versamento diretto ai sensi dell'art.  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;  per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
          ferma la facolta'  di  eseguire  il  versamento  presso  la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione; 
                b) all'imposta sul valore aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'art. 74; 
                c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
          e dell'imposta sul valore aggiunto; 
                d)  all'imposta  prevista  dall'art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
                d-bis) all'imposta prevista dall'art. 1, commi da 491
          a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
                e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
                f)  ai  contributi  previdenziali  ed   assistenziali
          dovuti  dai  datori  di  lavoro  e   dai   committenti   di
          prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa  di
          cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                g) ai premi per l'assicurazione contro gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
                h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'art. 20; 
                h-bis)  al  saldo  per  il  1997   dell'imposta   sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre 1992, n. 394, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
                h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
                h-quater)  al  credito   d'imposta   spettante   agli
          esercenti sale cinematografiche; 
                h-quinquies) alle somme che i  soggetti  tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del
          decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni; 
                h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; 
                h-septies) alle tasse scolastiche. 
              2-bis. 
              2-ter. Qualora il  credito  di  imposta  utilizzato  in
          compensazione risulti superiore all'importo previsto  dalle
          disposizioni che fissano  il  limite  massimo  dei  crediti
          compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
          e' scartato. La progressiva attuazione  della  disposizione
          di cui al periodo precedente e' fissata  con  provvedimenti
          del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
          del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono  altresi'
          indicate le modalita' con le quali lo scarto e'  comunicato
          al soggetto interessato. 
              2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'art.  8,
          comma 1,  della  legge  27  luglio  2000,  n.  212,  per  i
          contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di
          cessazione della partita IVA, ai sensi dell'art. 35,  comma
          15-bis, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di  avvalersi,
          a partire dalla data di notifica del  provvedimento,  della
          compensazione  dei  crediti,  ai  sensi  del  comma  1  del
          presente articolo; detta  esclusione  opera  a  prescindere
          dalla tipologia e dall'importo dei crediti,  anche  qualora
          questi  ultimi   non   siano   maturati   con   riferimento
          all'attivita' esercitata con la  partita  IVA  oggetto  del
          provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la  partita
          IVA risulti cessata. 
              2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui  all'art.
          8, comma 1, della legge 27  luglio  2000,  n.  212,  per  i
          contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di
          esclusione della partita IVA dalla banca dati dei  soggetti
          passivi  che  effettuano  operazioni  intracomunitarie,  ai
          sensi  dell'art.  35,  comma  15-bis,   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e'
          esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla  data  di
          notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti
          IVA, ai sensi del comma  1  del  presente  articolo;  detta
          esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse
          le  irregolarita'  che  hanno  generato   l'emissione   del
          provvedimento di esclusione. 
              2-sexies. Nel caso  di  utilizzo  in  compensazione  di
          crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
          e 2-quinquies, il modello F24 e'  scartato.  Lo  scarto  e'
          comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia  delle
          entrate al  soggetto  che  ha  trasmesso  il  modello  F24,
          mediante apposita ricevuta.». 
              -  Per  i  riferimenti  all'art.  3  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 si  veda
          nelle note all'art. 11.