Art. 18 
 
                    Pagamento delle somme dovute 
                   con modello F24 mediante PagoPA 
 
  1. Per i versamenti di imposte, contributi e  altre  somme  cui  si
applica la disciplina dell'articolo  17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n.  241,  il  contribuente  puo'  utilizzare  anche  gli
strumenti di pagamento offerti dalla piattaforma di cui  all'articolo
5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  Con  uno  o
piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate,  sentito
il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
ragioneria  generale  dello  Stato   e   il   Dipartimento   per   la
trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
sono definite le  modalita'  e  i  termini  per  l'attuazione,  anche
progressiva, del presente articolo. 
  2. All'articolo 5, comma 2-quater, del decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, le parole da «, fino» a «comma 2» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Per i riferimenti all'art. 17 del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241, si veda nelle note all'art. 16. 
              - Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 7  marzo
          2005, n. 82, come modificato dal presente  decreto,  e'  il
          seguente: 
                «Art. 5 (Effettuazione  di  pagamenti  con  modalita'
          informatiche). - 1. I soggetti di cui all'art. 2, comma  2,
          sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di  cui
          al comma  2,  i  pagamenti  spettanti  a  qualsiasi  titolo
          attraverso sistemi di pagamento elettronico,  ivi  inclusi,
          per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso  del  credito
          telefonico. Tramite la piattaforma elettronica  di  cui  al
          comma 2, resta ferma la  possibilita'  di  accettare  anche
          altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione
          in  relazione  allo  schema  di  pagamento  abilitato   per
          ciascuna tipologia di strumento  di  pagamento  elettronico
          come definita ai sensi dell'art. 2, punti 33),  34)  e  35)
          del regolamento UE 2015/751 del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 29  aprile  2015  relativo  alle  commissioni
          interbancarie  sulle  operazioni  di  pagamento  basate  su
          carta. 
              2. Al fine di dare attuazione al comma 1, la Presidenza
          del Consiglio dei ministri mette a disposizione, attraverso
          il  Sistema  pubblico  di  connettivita',  una  piattaforma
          tecnologica per  l'interconnessione  e  l'interoperabilita'
          tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di  servizi
          di pagamento abilitati, al fine di  assicurare,  attraverso
          gli strumenti di  cui  all'art.  64,  l'autenticazione  dei
          soggetti interessati all'operazione in  tutta  la  gestione
          del processo di pagamento. 
              2-bis. 
              2-ter.  I  soggetti  di  cui  all'art.  2,   comma   2,
          consentono di effettuare pagamenti elettronici  tramite  la
          piattaforma di cui  al  comma  2  anche  per  il  pagamento
          spontaneo  di   tributi   di   cui   all'art.   2-bis   del
          decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.  193,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 
              2-quater.  I  prestatori  di   servizi   di   pagamento
          abilitati  eseguono  pagamenti  a  favore  delle  pubbliche
          amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma  di
          cui al comma 2.  Resta  fermo  il  sistema  dei  versamenti
          unitari  di  cui  all'art.  17  e  seguenti   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III. 
              2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma  2,
          le informazioni sui pagamenti  sono  messe  a  disposizione
          anche  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
          Dipartimento Ragioneria generale dello Stato. 
              2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al comma  2
          puo'   essere   utilizzata   anche   per    facilitare    e
          automatizzare,  attraverso  i  pagamenti   elettronici,   i
          processi di certificazione fiscale  tra  soggetti  privati,
          tra cui la fatturazione elettronica e la  memorizzazione  e
          trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di  cui
          agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto  2015,
          n. 127. (77) 
              2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o  del  Ministro   delegato   per   l'innovazione
          tecnologica e  la  digitalizzazione,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  definite  le
          regole  tecniche   di   funzionamento   della   piattaforma
          tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies. 
              3. 
              3-bis. 
              3-ter. 
              4. L'Agenzia per l'Italia digitale,  sentita  la  Banca
          d'Italia,  definisce  linee  guida  per  l'attuazione   del
          presente  articolo  e   per   la   specifica   dei   codici
          identificativi del  pagamento  di  cui  al  comma  1  e  le
          modalita' attraverso le quali il prestatore dei servizi  di
          pagamento mette a disposizione  dell'ente  le  informazioni
          relative al pagamento medesimo. 
              5. Le  attivita'  previste  dal  presente  articolo  si
          svolgono con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente.».