Art. 19 
 
Dichiarazione  dei  redditi  precompilata  per  le  persone   fisiche
  compresi i titolari di partita IVA 
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.  175
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. A  decorrere
dal 2024, in via sperimentale, utilizzando le informazioni e  i  dati
indicati al  comma  1,  l'Agenzia  delle  entrate  rende  disponibile
telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione
precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente  anche
alle  persone  fisiche  titolari  di  redditi  differenti  da  quelli
indicati al medesimo comma 1. Con  riferimento  agli  oneri  indicati
nella  dichiarazione  precompilata  forniti  dai  soggetti  terzi  si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  5  del   presente
decreto.»; 
    b) al comma 3, dopo le parole: «La  dichiarazione  precompilata»,
sono inserite le seguenti: «, di cui ai commi 1 e 1-bis,». 
  2. Alle attivita' di cui al presente articolo si  provvede  con  le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Per i riferimenti all'art. 1 del decreto  legislativo
          21 novembre 2014, n.  175,  come  modificato  dal  presente
          decreto si veda nelle note all'art. 1.