Art. 2 
 
Estensione del modello  di  dichiarazione  dei  redditi  semplificato
  delle persone fisiche  a  tutti  i  contribuenti  non  titolari  di
  partita IVA 
 
  1. A decorrere dal 2024 la dichiarazione dei redditi  di  cui  agli
articoli 34, comma 4, e 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
241, puo' essere presentata anche dalle persone fisiche  titolari  di
redditi differenti rispetto a quelli indicati nel citato articolo 34,
comma 4.  Con  il  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate che approva il modello  di  dichiarazione  semplificato  sono
stabilite le tipologie reddituali che gradualmente, per ciascun  anno
d'imposta, possono essere dichiarate con tale modello. 
  2. A decorrere dal 2024 i soggetti titolari dei redditi  di  lavoro
dipendente e  assimilati  indicati  all'articolo  34,  comma  4,  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  possono  adempiere  agli
obblighi di dichiarazione  dei  redditi  con  le  modalita'  indicate
all'articolo  51-bis  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.   69,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,
anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto  a  effettuare  il
conguaglio. Se dalla dichiarazione presentata emerge  un  debito,  il
versamento deve essere effettuato entro i termini di cui all'articolo
17 del decreto del Presidente della Repubblica 7  dicembre  2001,  n.
435.  In  caso  di  presentazione  della  dichiarazione  direttamente
all'Agenzia  delle   entrate,   l'applicativo   della   dichiarazione
precompilata mette a disposizione la delega di  pagamento,  che  puo'
essere confermata o modificata e quindi trasmessa mediante lo  stesso
applicativo. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta  il  comma  4  dell'art.  34  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni): 
                «4.  In  relazione  alla  dichiarazione  annuale  dei
          redditi dei titolari dei redditi  di  lavoro  dipendente  e
          assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere
          a), d), g), con esclusione delle indennita'  percepite  dai
          membri del Parlamento europeo, e l) del testo  unico  delle
          imposte sui redditi approvato con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  nonche'  dei
          redditi indicati all'Art. 49,  comma  2,  lettera  a),  del
          medesimo testo unico, i centri costituiti dai  soggetti  di
          cui alle lettere d), e) e f)  del  comma  1  dell'Art.  32,
          svolgono le attivita' di cui alle lettere da c)  a  f)  del
          comma 3  assicurando  adeguati  livelli  di  servizio.  Con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
          definiti i livelli di  servizio  anche  in  relazione  agli
          esiti dell'assistenza fiscale e le  relative  modalita'  di
          misurazione.». 
              - Il testo dell'art. 37 del citato decreto  legislativo
          9 luglio 1997, n. 241 e' il seguente: 
                «Art. 37 (Assistenza fiscale prestata  dai  sostituti
          d'imposta). -  1.  I  sostituti  d'imposta  che  erogano  i
          redditi di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere  a),
          d), g),  con  esclusione  delle  indennita'  percepite  dai
          membri del parlamento europeo, e l), del testo unico  delle
          imposte  sui  redditi,  approvato  con   il   decreto   del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          possono  prestare  assistenza  fiscale  nei  confronti  dei
          propri sostituiti. 
              2.  I  sostituti  di  cui  al  comma  1  che   prestano
          assistenza fiscale: 
                a) ricevono le  dichiarazioni  e  le  schede  per  la
          scelta della destinazione del quattro e dell'otto per mille
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
                b) elaborano le dichiarazioni; 
                c)   consegnano   al   contribuente    copia    della
          dichiarazione elaborata e  del  prospetto  di  liquidazione
          delle imposte; 
                d) effettuano le operazioni di conguaglio da eseguire
          con le modalita' di cui al comma 7; 
                e) inviano le dichiarazioni dei redditi e le suddette
          scelte. 
              2-bis. I sostituti d'imposta che comunicano  ai  propri
          sostituiti, entro il 15 gennaio  di  ogni  anno,  di  voler
          prestare assistenza fiscale provvedono a: 
                a) controllare,  sulla  base  dei  dati  ed  elementi
          direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata  dal
          sostituito, la regolarita' formale della  stessa  anche  in
          relazione alle disposizioni che  stabiliscono  limiti  alla
          deducibilita' degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di
          imposta; 
                b) consegnare al sostituito, prima della trasmissione
          della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed
          il relativo prospetto di liquidazione; 
                c) trasmettere in via  telematica  all'Agenzia  delle
          entrate le dichiarazioni elaborate e i  relativi  prospetti
          di  liquidazione,  secondo  le  modalita'   stabilite   con
          provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,
          entro: 
                  1)  il  15  giugno  di   ciascun   anno,   per   le
          dichiarazioni  presentate  dal  contribuente  entro  il  31
          maggio; 
                  2)  il  29  giugno  di   ciascun   anno,   per   le
          dichiarazioni presentate dal  contribuente  dal  1°  al  20
          giugno; 
                  3)  il  23  luglio  di   ciascun   anno,   per   le
          dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno  al
          15 luglio; 
                  4)  il  15  settembre  di  ciascun  anno,  per   le
          dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio  al
          31 agosto; 
                  5)  il  30  settembre  di  ciascun  anno,  per   le
          dichiarazioni presentate dal  contribuente  dal  1°  al  30
          settembre; 
                c-bis)  trasmettere  in  via  telematica  all'Agenzia
          delle entrate i dati contenuti nelle schede  relative  alle
          scelte  dell'otto,  del  cinque  e  del   due   per   mille
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo  le
          modalita'  stabilite  con   provvedimento   del   direttore
          dell'Agenzia delle  entrate,  sentito  il  Garante  per  la
          protezione dei dati personali,  entro  i  termini  previsti
          alla lettera c); 
                d)  comunicare  all'Agenzia  delle  entrate  in   via
          telematica, entro i termini previsti alla  lettera  c),  il
          risultato finale delle  dichiarazioni.  Si  applicano,  ove
          compatibili, le disposizioni  di  cui  all'art.  16,  comma
          4-bis, del decreto del Ministro  delle  finanze  31  maggio
          1999, n. 164; 
                e)  conservare  copia  delle  dichiarazioni   e   dei
          relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre  del
          secondo anno successivo a quello di presentazione,  nonche'
          le schede relative alle scelte per la destinazione del due,
          del cinque e dell'otto per mille dell'imposta  sul  reddito
          delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo  anno
          successivo a quello di presentazione. 
              3. I sostituti  che  non  prestano  assistenza  fiscale
          consentono in ogni caso ai centri l'attivita'  di  raccolta
          degli atti e documenti necessari  per  l'attivita'  di  cui
          alle lettere da c) a f) del comma 3 dell'art. 34. 
              4. I sostituti d'imposta tengono  conto  del  risultato
          contabile delle dichiarazioni  dei  redditi  elaborate  dai
          centri. Il debito,  per  saldo  e  acconto,  o  il  credito
          risultante dai prospetti di liquidazione delle  imposte  e'
          rispettivamente aggiunto o detratto a carico delle ritenute
          d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento
          della presentazione della dichiarazione.». 
              - Il testo dell'art. 51-bis del decreto-legge 21 giugno
          2013,  n.  69  (Disposizioni  urgenti   per   il   rilancio
          dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla  legge
          9 agosto 2013, n. 98 e' il seguente: 
                «Art. 51-bis (Ampliamento dell'assistenza fiscale). -
          1. A decorrere dall'anno  2014,  i  soggetti  titolari  dei
          redditi di lavoro dipendente  e  assimilati  indicati  agli
          articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d),  g),
          con esclusione delle indennita' percepite  dai  membri  del
          Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  in  assenza  di  un
          sostituto d'imposta  tenuto  a  effettuare  il  conguaglio,
          possono comunque adempiere agli obblighi  di  dichiarazione
          dei  redditi  presentando  l'apposita  dichiarazione  e  la
          scheda ai fini della destinazione del  cinque  e  dell'otto
          per mille, con le modalita' indicate dall'art. 13, comma 1,
          lettera b), del regolamento di cui al decreto del  Ministro
          delle  finanze  31  maggio  1999,  n.  164,  e   successive
          modificazioni, ai soggetti di cui all'art. 34, comma 4, del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  e  agli  altri
          soggetti che possono prestare l'assistenza fiscale ai sensi
          delle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 settembre
          2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
          dicembre 2005, n. 248. 
              2. Se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del comma
          1 emerge un debito, il  soggetto  che  presta  l'assistenza
          fiscale trasmette telematicamente la delega  di  versamento
          utilizzando   i   servizi   telematici   resi   disponibili
          dall'Agenzia delle entrate ovvero, entro il  decimo  giorno
          antecedente la scadenza del termine di pagamento,  consegna
          la delega  di  versamento  compilata  al  contribuente  che
          effettua   il   pagamento   con   le   modalita'   indicate
          nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241. 
              3. Nei riguardi  dei  contribuenti  che  presentano  la
          dichiarazione  ai  sensi  del  comma  1,  i  rimborsi  sono
          eseguiti dall'amministrazione finanziaria, sulla  base  del
          risultato finale delle dichiarazioni. 
              4. Per l'anno 2013, le dichiarazioni ai sensi del comma
          1 possono essere presentate dal 2  al  30  settembre  2013,
          esclusivamente se dalle stesse risulta un  esito  contabile
          finale  a  credito.   Con   provvedimento   del   Direttore
          dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i  termini  e  le
          modalita'  applicative  delle   disposizioni   recate   dal
          presente comma.». 
              - Il testo dell'art.  17  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica  7  dicembre  2001,  n.  435  (Regolamento
          recante modifiche aldecreto del Presidente della Repubblica
          22  luglio  1998,  n.  322,  nonche'  disposizioni  per  la
          semplificazione   e   razionalizzazione   di    adempimenti
          tributari) e' il seguente: 
                «Art.   17   (Razionalizzazione   dei   termini    di
          versamento). -  1.  Il  versamento  del  saldo  dovuto  con
          riferimento alla dichiarazione  dei  redditi  ed  a  quella
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive da  parte
          delle persone fisiche, e delle societa' o  associazioni  di
          cui all'art. 5 del testo unico delle imposte  sui  redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917 e'  effettuato  entro  il  30  giugno
          dell'anno di presentazione della dichiarazione  stessa;  le
          societa' o associazioni di cui all'art. 5 del citato  testo
          unico delle imposte sui redditi, nelle ipotesi di cui  agli
          articoli 5  e  5-bis,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,  effettuano  i  predetti
          versamenti entro l'ultimo  giorno  del  mese  successivo  a
          quello di  scadenza  del  termine  di  presentazione  della
          dichiarazione. Il versamento del saldo dovuto in base  alla
          dichiarazione  relativa  all'imposta  sul   reddito   delle
          persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle
          attivita' produttive e' effettuato  entro  l'ultimo  giorno
          del sesto mese successivo a quello di chiusura del  periodo
          d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni  di  legge
          approvano il bilancio oltre  il  termine  di  quattro  mesi
          dalla chiusura dell'esercizio versano il  saldo  dovuto  in
          base alla dichiarazione relativa  all'imposta  sul  reddito
          delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale
          sulle attivita' produttive entro l'ultimo giorno  del  mese
          successivo a quello di approvazione  del  bilancio.  Se  il
          bilancio non e' approvato nel termine  stabilito,  in  base
          alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il
          versamento e' comunque effettuato entro l'ultimo giorno del
          mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. 
              2. I versamenti  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini
          ivi previsti, maggiorando le somme da  versare  dello  0,40
          per cento a titolo di interesse corrispettivo. 
              3. I versamenti di  acconto  dell'imposta  sul  reddito
          delle persone fisiche  e  dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone giuridiche dovuti ai sensi  della  legge  23  marzo
          1977, n. 97, e  successive  modificazioni,  nonche'  quelli
          relativi all'imposta regionale sulle attivita'  produttive,
          sono effettuati in due rate  salvo  che  il  versamento  da
          effettuare alla scadenza della prima rata non  superi  euro
          103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto  e'  versato
          alla scadenza della prima rata e il  residuo  importo  alla
          scadenza  della  seconda.  Il  versamento  dell'acconto  e'
          effettuato, rispettivamente: 
                a) per la prima rata, nel  termine  previsto  per  il
          versamento del saldo  dovuto  in  base  alla  dichiarazione
          relativa all'anno d'imposta precedente; 
                b) per la seconda rata,  nel  mese  di  novembre,  ad
          eccezione di quella dovuta  dai  soggetti  all'imposta  sul
          reddito delle persone giuridiche  e  all'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive il  cui  periodo  d'imposta  non
          coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di
          tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese  dello
          stesso periodo d'imposta.».