Art. 20 
 
Comunicazione dei dati reddituali da parte dei soggetti terzi ai fini
  della dichiarazione precompilata 
 
  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.  175
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nella rubrica, dopo le parole: «dati relativi a oneri e  spese
sostenute dai contribuenti», sono inserite le seguenti: «e a  redditi
percepiti dai contribuenti»; 
    b) al comma 4, dopo le parole: «dei dati relativi alle spese  che
danno diritto a  deduzioni  dal  reddito  o  detrazioni  dall'imposta
diverse da quelle indicate nei commi 1, 2  e  3»,  sono  inserite  le
seguenti:  «e  dei   dati   relativi   ai   redditi   percepiti   dai
contribuenti». 
 
          Note all'art. 20: 
              - Il testo  dell'art.  3  del  decreto  legislativo  21
          novembre  2014,  n.  175,  come  modificato  dal   presente
          decreto, e' il seguente: 
                «Art. 3 (Trasmissione all'Agenzia  delle  entrate  da
          parte di soggetti terzi di dati relativi a  oneri  e  spese
          sostenute dai  contribuenti  e  ai  redditi  percepiti  dai
          contribuenti). - 1. All'art. 78  della  legge  30  dicembre
          1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) il comma 25 e' sostituito dal seguente: 
                    «25.   Ai   fini   della    elaborazione    della
          dichiarazione  dei  redditi  da  parte  dell'Agenzia  delle
          entrate nonche' dei  controlli  sugli  oneri  deducibili  e
          sugli oneri detraibili, i soggetti che erogano mutui agrari
          e   fondiari,   le   imprese   assicuratrici,   gli    enti
          previdenziali,  le  forme   pensionistiche   complementari,
          trasmettono,  entro  il  28  febbraio   di   ciascun   anno
          all'Agenzia  dell'entrate,  per  tutti   i   soggetti   del
          rapporto, una comunicazione contenente i dati dei  seguenti
          oneri corrisposti nell'anno precedente: 
                    a) quote di interessi passivi  e  relativi  oneri
          accessori per mutui in corso; 
                    b) premi di assicurazione sulla vita, causa morte
          e contro gli infortuni; 
                    c) contributi previdenziali ed assistenziali; 
                    d)  contributi  di  cui  all'art.  10,  comma  1,
          lettera e-bis), del testo unico delle imposte  sui  redditi
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917.»; 
                  b) nel comma 26 e' aggiunto, in fine,  il  seguente
          periodo: «Le modalita' e il  contenuto  della  trasmissione
          sono definite con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia
          delle  entrate.  In  caso  di  omessa,  tardiva  o   errata
          trasmissione dei dati di cui al  comma  25  si  applica  la
          sanzione di cento euro per ogni comunicazione in  deroga  a
          quanto previsto dall'art. 12, del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 472. Nei casi di errata comunicazione dei
          dati, la sanzione non si applica  se  la  trasmissione  dei
          dati  corretti  e'  effettuata  entro   i   cinque   giorni
          successivi alla scadenza di cui al  comma  25,  ovvero,  in
          caso di segnalazione da parte dell'Agenzia  delle  entrate,
          entro  i  cinque  giorni   successivi   alla   segnalazione
          stessa.». 
              2. Ai fini della elaborazione della  dichiarazione  dei
          redditi, l'Agenzia delle entrate puo' utilizzare i dati  di
          cui all'art. 50, comma 7, del  decreto-legge  30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326. 
              3. Ai fini della elaborazione della  dichiarazione  dei
          redditi,  le   aziende   sanitarie   locali,   le   aziende
          ospedaliere, gli istituti di ricovero e  cura  a  carattere
          scientifico,  i  policlinici  universitari,  le   farmacie,
          pubbliche   e   private,   i   presidi   di   specialistica
          ambulatoriale,  le   strutture   per   l'erogazione   delle
          prestazioni  di  assistenza  protesica  e   di   assistenza
          integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati  per
          l'erogazione dei servizi sanitari e gli  iscritti  all'Albo
          dei  medici  chirurghi  e  degli  odontoiatri,  inviano  al
          Sistema tessera sanitaria, secondo  le  modalita'  previste
          dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  26
          marzo  2008,  attuativo  dell'art.  50,  comma  5-bis,  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  e
          successive modificazioni, i dati relativi alle  prestazioni
          erogate dal 2015 ad esclusione di quelle gia' previste  nel
          comma  2,  ai  fini  della  loro   messa   a   disposizione
          dell'Agenzia delle entrate. Le  specifiche  tecniche  e  le
          modalita' operative relative alla  trasmissione  telematica
          dei dati  sono  rese  disponibili  sul  sito  internet  del
          Sistema tessera sanitaria. I dati relativi alle prestazioni
          sanitarie erogate  a  partire  dal  1º  gennaio  2016  sono
          inviati al  Sistema  tessera  sanitaria,  con  le  medesime
          modalita' di cui al presente comma, anche  da  parte  delle
          strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari
          e non accreditate. 
              3-bis.  Tutti  i  cittadini,  indipendentemente   dalla
          predisposizione    della    dichiarazione    dei    redditi
          precompilata,  possono  consultare  i  dati  relativi  alle
          proprie  spese  sanitarie  acquisiti  dal  Sistema  tessera
          sanitaria ai sensi dei commi  2  e  3  mediante  i  servizi
          telematici  messi  a  disposizione  dal   Sistema   tessera
          sanitaria. 
              4. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze sono individuati i termini e le  modalita'  per  la
          trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei  dati
          relativi alle spese  che  danno  diritto  a  deduzioni  dal
          reddito  o  detrazioni  dall'imposta  diverse   da   quelle
          indicate nei commi 1, 2 e 3 e dei dati relativi ai  redditi
          percepiti dai contribuenti. Nel caso di omessa,  tardiva  o
          errata trasmissione dei dati di cui al periodo  precedente,
          si applica la sanzione prevista  dall'art.  78,  comma  26,
          della  legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  e   successive
          modificazioni. 
              5. Con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate, sentita l'Autorita' garante per la protezione  dei
          dati personali, sono stabilite  le  modalita'  tecniche  di
          utilizzo dei dati di cui ai commi 2, 3 e 3-bis. 
              5-bis. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione
          dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica  la  sanzione  di
          euro  100  per  ogni  comunicazione,  in  deroga  a  quanto
          previsto dall'art. 12 del decreto legislativo  18  dicembre
          1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000.  Nei  casi  di
          errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se
          la trasmissione dei dati corretti  e'  effettuata  entro  i
          cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso  di
          segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate,  entro  i
          cinque  successivi  alla   segnalazione   stessa.   Se   la
          comunicazione e'  correttamente  trasmessa  entro  sessanta
          giorni dalla scadenza prevista, la sanzione e' ridotta a un
          terzo con un massimo di euro 20.000. 
              5-ter. Per  le  trasmissioni  da  effettuare  nell'anno
          2015,  relative  all'anno  2014,  e  comunque  per   quelle
          effettuate nel primo  anno  previsto  per  la  trasmissione
          all'Agenzia delle entrate dei dati e  delle  certificazioni
          uniche utili per  la  predisposizione  della  dichiarazione
          precompilata,  non  si  fa  luogo  all'applicazione   delle
          sanzioni di cui  al  comma  5-bis  del  presente  articolo,
          all'art. 78, comma 26, della legge  30  dicembre  1991,  n.
          413,  e  successive  modificazioni,   all'art.   4,   comma
          6-quinquies,  del  regolamento  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  e
          successive modificazioni, nei casi di lieve tardivita' o di
          errata  trasmissione  dei  dati  stessi,  se  l'errore  non
          determina un'indebita fruizione di detrazioni  o  deduzioni
          nella dichiarazione precompilata di cui all'art. 1. 
              6. L'Agenzia delle  entrate  effettua  controlli  sulla
          correttezza dei dati trasmessi dai  soggetti  terzi  con  i
          poteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 600.».