Art. 21 
 
                Modello Unico di delega per l'accesso 
                       ai servizi dell'Agenzia 
 
  1.  Il  contribuente  puo'  delegare  gli   intermediari   di   cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della  Repubblica
22 luglio 1998, n. 322  all'utilizzo  dei  servizi  resi  disponibili
dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle  entrate-Riscossione,
compilando un unico modello. 
  2. Il contribuente e'  comunque  tenuto  ad  individuare,  in  modo
puntuale, i servizi che intende delegare. 
  3. La delega scade il 31 dicembre  del  quarto  anno  successivo  a
quello in cui e' conferita, salvo revoca. 
  4.  La  rinuncia  alla  delega   ricevuta   e'   comunicata   dagli
intermediari di cui al comma 1 esclusivamente in via telematica. 
  5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, sono definite le modalita' di attuazione delle previsioni di
cui al presente articolo. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Per i riferimenti all'art. 3, comma  3,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.  322  si
          veda nelle note all'art. 11.