Art. 21 Modello Unico di delega per l'accesso ai servizi dell'Agenzia 1. Il contribuente puo' delegare gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 all'utilizzo dei servizi resi disponibili dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, compilando un unico modello. 2. Il contribuente e' comunque tenuto ad individuare, in modo puntuale, i servizi che intende delegare. 3. La delega scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e' conferita, salvo revoca. 4. La rinuncia alla delega ricevuta e' comunicata dagli intermediari di cui al comma 1 esclusivamente in via telematica. 5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' di attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.
Note all'art. 21: - Per i riferimenti all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 si veda nelle note all'art. 11.