Art. 22 Rafforzamento dei servizi digitali 1. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti servizi digitali per: a) potenziare i canali di assistenza a distanza; b) consentire la registrazione delle scritture private; c) consentire la richiesta e l'ottenimento di certificati rilasciati dall'Agenzia stessa; d) consentire il confronto a distanza tra contribuente e uffici dell'Agenzia, nonche' lo scambio di documentazione relativa ad attivita' di controllo e accertamento; e) consentire il calcolo e il versamento degli importi dovuti a seguito di attivita' di controllo e accertamento nonche' liquidazione dei tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate; f) l'effettuazione di ulteriori adempimenti. 2. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sono definite le regole tecniche e amministrative per la messa a disposizione, l'accesso e l'utilizzo dei predetti servizi digitali ai contribuenti ed eventualmente agli intermediari da loro delegati. 3. Alle attivita' di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 22: - Per i riferimenti all'art. 36, comma 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 si veda nelle note all'art. 6.