Art. 22 
 
                 Rafforzamento dei servizi digitali 
 
  1. L'Agenzia delle entrate mette a  disposizione  dei  contribuenti
servizi digitali per: 
    a) potenziare i canali di assistenza a distanza; 
    b) consentire la registrazione delle scritture private; 
    c)  consentire  la  richiesta  e  l'ottenimento  di   certificati
rilasciati dall'Agenzia stessa; 
    d) consentire il confronto a distanza tra contribuente  e  uffici
dell'Agenzia,  nonche'  lo  scambio  di  documentazione  relativa  ad
attivita' di controllo e accertamento; 
    e) consentire il calcolo e il versamento degli importi  dovuti  a
seguito di attivita' di controllo e accertamento nonche' liquidazione
dei tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate; 
    f) l'effettuazione di ulteriori adempimenti. 
  2. Con uno o piu' provvedimenti del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali  nei
casi  previsti  dall'articolo  36,  comma  1,  del  regolamento  (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
sono definite le regole tecniche e  amministrative  per  la  messa  a
disposizione, l'accesso e l'utilizzo dei predetti servizi digitali ai
contribuenti ed eventualmente agli intermediari da loro delegati. 
  3. Alle attivita' di cui al presente articolo si  provvede  con  le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
          Note all'art. 22: 
              -  Per  i  riferimenti  all'art.  36,  comma   1,   del
          regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 27 aprile 2016 si veda nelle note all'art. 6.